Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30518 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.C., (OMISSIS) rappresentato e difeso, per

procura speciale a margine del ricorso, dal prof. avv. Cesaro Ernesto

e dall’avv. Renato Marini ed elett.te dom.to presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, Via dei Monti Parioli n. 48;

– ricorrente –

contro

SP.Em.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3446/2005

depositata il 7 dicembre 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

dicembre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’avv. Giuseppe TRESTONE, per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento della domanda proposta dal sig. S.C. nei confronti del cugino sig. Sp.Em., dichiarò (per quanto qui rileva) trasferita dal secondo al primo la quota del 50 % della Spagnuolo di Catello ed Emilio Spagnolo s.n.c. per il prezzo di L. 38.014.148: trasferimento perfezionatosi a seguito di offerta di vendita rivolta dal convenuto al socio – in ossequio al diritto di prelazione previsto dallo statuto societario in relazione all’eventualità di cessione delle quote a terzi – e accettata da quest’ultimo, con determinazione del prezzo predetto avvenuta a mezzo di arbitraggio eseguito dal dott. D.S..

La Corte di Napoli, in accoglimento dell’appello di Em.

S., ha riformato la sentenza del Tribunale ed ha respinto la domanda dell’attore, avendo accertato:

che la comunicazione dell’intenzione di vendere fatta da Em. a S.C. era priva dei necessari caratteri della denuntiatio ai fini della vendita in favore del prelazionario, difettando della indicazione del prezzo e dell’offerta del terzo compratore;

che neppure poteva valere come proposta di vendita la risposta di S.C., ugualmente generica perchè contenente soltanto la dichiarazione della volontà di acquistare e l’invito a comunicare le condizioni della vendita;

che solo la replica di Sp.Em., con l’indicazione del prezzo di cessione in L. 600.000.000 e delle modalità di pagamento, costituiva valida proposta contrattuale; sulla quale, però, non si era mai perfezionato l’accordo delle parti, poichè C. S. aveva respinto quella proposta, ritenendo il prezzo non congruo, e aveva proposto, a sua volta, la determinazione del prezzo a mezzo di un arbitratore;

che neppure su tale ultima soluzione, però, si era determinato l’accordo delle parti;

che infatti Sp.Em., rappresentatato dall’avv. Giovanni De Gregorio, aveva, sì, con lettera 1 febbraio 1993, dichiarato di non essere contrario a far valutare il bene da parte di un arbitro, ma con telegramma del giorno successivo aveva poi ribadito la richiesta di L. 600.000.000, segnalando che alla stessa non aveva fatto seguito alcuna controproposta del cugino e dichiarandosi quindi libero di mettere in vendita la quota a terzi decorsi quindici giorni, mentre il successivo suo assenso sulla designazione del dott. D. non conteneva l’impegno preventivo – proprio della clausola di arbitraggio – a rispettarne altresì le determinazioni quanto alla definizione del prezzo, ma esprimeva la semplice disponibilità a far eseguire una stima di carattere puramente indicativo ai fini di una successiva valutazione di convenienza dell’affare.

Il sig. S.C. ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura, cui l’intimato non ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si censura, denunciando violazione di norme di diritto, la negazione che la prima comunicazione fatta da Sp.Em. al cugino presentasse i requisiti di una valida proposta contrattuale.

1.1. – Il motivo è inammissibile perchè non viene evidenziata – e dunque censurata – la effettiva ratio della decisione, consìstente nel rilievo della mancanza, in quella comunicazione, dell’indicazione del prezzo della vendita e dell’offerta del terzo compratore.

2. – Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione. Si sostiene che invece la medesima comunicazione presentava i requisiti di cui all’art. 1325 c.c. anche in ordine alla determinazione del prezzo di vendita, lamentando:

a) che la Corte d’appello non abbia considerato la possibilità di determinazione legale del prezzo ai sensi dell’art. 2289 c.c., che per il caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio prevede la liquidazione della quota dell’interessato in base alla situazione patrimoniale della società alla data dell’evento;

b) che la medesima Corte non abbia considerato che C. S. aveva proposto di affidare a un terzo la determinazione del prezzo della cessione e suo cugino aveva accettato, in tal modo risultando quindi integrata la fattispecie di cui agli artt. 1349 e 1473 c.c.;

c) che non poteva dubitarsi dei poteri di rappresentanza di Sp.Em. in capo all’avv. De Gregorio.

2.1. – Neanche questo motivo può trovare accoglimento.

Il rilievo a) è infondato. L’art. 2289 c.c. si riferisce allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio per morte, recesso o esclusione, ipotesi in cui la previsione di un criterio legale di liquidazione della quota del socio uscente è giustificata dal carattere non consensuale dell’evento; nel caso che ci occupa, invece, pacificamente si discute di una cessione consensuale, e più precisamente di vendita della quota, soggetta alle regole generali quanto ai requisiti di determinatezza o determinabilità del prezzo.

Il rilievo b) è inammissibile. La Corte d’appello ha motivatamente interpretato gli atti della corrispondenza scambiata dalle parti, traendone la conclusione che non era stata stipulata alcuna clausola di arbitraggio, dato che Sp.Em. aveva accettato soltanto di rimettere al dott. D. una stima puramente indicativa in vista di ulteriori valutazioni di convenienza. Tale accertamento in fatto avrebbe dovuto essere attinto da idonea censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; quella svolta in concreto dal ricorrente consiste, invece, nella pura e semplice deduzione di una diversa lettura dei fatti.

Il rilievo c) è inammissibile in quanto del tutto eccedente la ratio della decisione impugnata, con la quale i giudici non hanno posto alcun problema di rappresentanza.

3. – Il ricorso va in conclusione respinto. In mancanza di attività difensiva della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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