Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30518 del 19/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 30518 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 3724-2013 proposto da:
B-INVEST s.a.s. di BARANI AZIO & C. c.f. 02138170358,
in persona del socio accomandante Barani Eugenio, e di
BARANI AZIO BRNZAI69M27F463D, BARANI MAURO
BRNMRA75S10F463Q, in qualità di soci accomandatari ed
in proprio quali eredi di Bronzoni Giuliana
2017
421

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 9086,
presso lo studio ALESSANDRO FATICA, MARCO GRASSELLI;
– ricorrenti contro

CONDOMINIO CAVOUR di Piazzale Cavour 3 in MONTECCHIO

Data pubblicazione: 19/12/2017

EMILIA

p.iva

91032560350,

dell’Amministratore
domiciliato

pro

in

tempore,

persona
elettivamente

in ROMA, VIA TRIONFALE 9086, presso lo

studio dell’avvocato CATERINA CALIA,

rappresentato e

difeso dall’avvocato VAINER BURANI;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 5/2012 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 02/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito l’Avvocato ALESSANDRO FATICA, difensore dei
ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito

l’Avvocato

controricorrente,

VAINER

BURANI,

difensore

del

che ha chiesto il rigetto del

ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Fatti di causa
1) Dalla sentenza della Corte di appello di Bologna n. 5 del 2 gennaio 2012 si
apprende che oggetto del contendere erano le modalità di sostituzione

installazione di canne fumarie sulla facciata condominiale del condominio
Cavour di via Cavour 3, in Montecchio Emilia .
Secondo la Corte, la delibera del 11 ottobre 1999, era stata impugnata da BInvest sas – e la stessa questione era stata riproposta in appello – lamentando
l’invalidità della deliberazione per mancanza della maggioranza legale.
La Corte di appello ha rigettato l’appello di B-Invest sas sul punto, ma lo ha
accolto in ordine alla “regolamentazione della incidenza delle spese di lite”.
L’appellante ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29 gennaio 2013.
Il condominio Cavour ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione
2)

Il primo motivo di ricorso espone che la Corte di appello ha fondato la

decisione sulla delibera 1/7/1999, che non sarebbe mai stata oggetto di
impugnazione, anzichè su quella dell’Il ottobre 1999. Afferma che la Corte di
appello ha richiamato esattamente la data della delibera impugnata, ma ha
preso in esame “senza ombra di dubbio” il contenuto della delibera del 1 luglio.
Vi sarebbe infatti “assoluta identità di contenuti” tra il “testo della predetta
delibera” e la “motivazione della sentenza impugnata”.

n. 3724-13

D’Ascola rel

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dell’impianto centralizzato di riscaldamento con impianti autonomi e

Dopo aver illustrato i particolari di questa tesi, parte ricorrente lamenta che la
Corte avrebbe per tal motivo “omesso di prendere posizione sulla impugnata
delibera dell’11/10/1999” e denuncia la nullità della sentenza per omessa

Anche il secondo breve motivo, che denuncia vizi di motivazione, ruota sul
medesimo argomento, insistendo sulla tesi secondo cui parte appellante non
aveva chiesto alcuna pronuncia della delibera del lluglio 1999 ma aveva
formulato domande con riferimento alla delibera dell’ottobre.
3) Le censure non sono ammissibili, perché denunciano un tipico errore
revocatorio, che avrebbe dovuto essere oggetto di altro rimedio, cioè il ricorso
per revocazione rivolto allo stesso giudice che aveva emesso la sentenza
asseritamente viziata.
Se infatti si ipotizza che la Corte di appello, pur citandola correttamente quanto
alla data, ha considerato e giudicato esclusivamente un’altra delle delibere
presenti in atti – la si rinviene come doc 12 del fascicolo di primo grado (cfr
ricorso pag. 39) – si ipotizza che vi sia stata una svista percettiva, un errore
nella percezione degli atti di causa (Cass. 12962/12), consistente nell’aver
esaminato e valutato un documento invece di un altro. L’errore di fatto
costituisce motivo di revocazione a norma dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e non di
ricorso per cassazione, se si assume che il giudice per necessità logicogiuridica si sarebbe determinato in maniera diversa ove non avesse commesso
la svista addebitatagli (cfr tra le tante Cass.19174/16; 27555/11).

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D’Ascola rel

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pronuncia.

E’ infatti sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di
motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., una
valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento

denunciabile solo con istanza di revocazione (v. Cass. 19921/12).
Di qui l’inammissibilità del ricorso.
3.1) Va aggiunto che il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, perché
proposto per far valere un errore revocatorio, non può mantenere effetti
sostanziali e processuali che non gli sono tipici, così da consentire la
proposizione del ricorso per revocazione attraverso la “fictio juris” di un atto di
riassunzione, in quanto, per il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione,
ove l’errore della parte cada sul tipo di impugnazione, e non sulla esatta
individuazione del giudice competente per territorio o grado, si è al di fuori
dell’ambito di operatività dell’art. 50 c.p.c. (Cass. n. 25267 del 09/12/2016)
4) Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 1117, 1120, 1121,1123 c.c. e
della legge n. 10/91.
La Corte di appello ha respinto le doglianze di parte ricorrente per “inesistenza
del loro oggetto, non trovando corrispondenza nella deliberazione impugnata”.
Ha infatti rilevato che la delibera era subordinata alla condizione della
“unanimità dei consensi dei condomini in ordine a tutte le questioni che
comportassero coinvolgimento di diritti della totalità”.
Parte ricorrente rileva che queste conclusioni traggono origine dalla
considerazione della delibera di luglio e non di quella di ottobre “effettivamente

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D’Ascola re!

t

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processuale delle parti, ma non, come nella specie si ipotizza, un travisamento,

impugnata” (ricorso pag. 35). Svolge poi censure riferite alle proprie tesi,
relative alla delibera di ottobre, concludendo (cfr. pag. 47 e ss) nel senso che
con essa il Condominio Cavour avrebbe disposto ben oltre le proprie
competenze, ledendo” i diritti esclusivi dei singoli”.

riassunta, non colgono la ratio decidendi della sentenza n. 5, ma si rivolgono
alle questioni che parte appellante e ora ricorrente avrebbero voluto fossero
risolte, affrontandole come se la ratio

fosse stata un’altra e non quella che

essa assume dipendere dall’erroneo esame di un documento in luogo di un
altro, quale base del contendere. In mancanza della revocazione della sentenza
impugnata, sono quindi motivo di doglianza inammissibile, perché non
congrua.
5) Da tutto quanto esposto consegue inevitabilmente la complessiva
inammissibilità del ricorso.
Parte ricorrente va condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate in
dispositivo, in relazione al valore della controversia.
Ratione temporis non è applicabile il disposto di cui all’art. 13 comma 1 quater

del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della
legge n. 228/12, poiché la notifica è stata chiesta il 29 gennaio 2013 e la
normativa (art. 1 comma 18) si applica ai procedimenti introdotti dopo il
trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge (1 gennaio 2013) .
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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D’Ascola rel

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Le censure risultano inammissibili, giacchè, come è palese dalla loro genesi qui

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite
liquidate in euro 3.500 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il

16 febbraio 2017

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