Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30517 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.V., (OMISSIS) rappresentato e difeso, per

procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Alessandro Reale ed

elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in Palermo, Via

Ammiraglio Gravina n. 95;

– RICORRENTE –

contro

EMMEQUATTRO MEDICINA NUCLEARE s.r.l. in amministrazione giudiziaria;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 161/2006

depositata il 15 febbraio 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

dicembre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Emmequattro Medicina Nucleare s.r.l. ottenne dal Presidente del Tribunale di Palermo decreto ingiuntivo in data 13 luglio 1995 nei confronti del sig. M.V. per il pagamento di L. 291.550.000.

Il Tribunale accolse poi l’opposizione dell’intimato, revocò il decreto e condannò comunque l’opponente al pagamento della minor somma di L. 41.648.303; respinse la domanda riconvenzionale formulata dal M. per il pagamento di L. 106.143.000; compensò per metà le spese processuali e pose la restante metà a carico dell’opponente.

La Corte d’appello di Palermo, sui gravami principale della società e incidentale del M., ha ulteriormente ridimensionato la condanna a carico di quest’ultimo riducendola ad Euro 8.820,27, ha confermato per il resto la sentenza gravata ed ha innalzato ai due terzi la quota delle spese processuali compensata.

Il M. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura. La società intimata non ha svolto difese.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 634 c.p.c., si deduce l’inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta, in quanto le fatture sulla base delle quali l’ingiunzione era stata emessa riguardavano forniture di servizi e non di beni.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

L’opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l’ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge; pertanto in sede di opposizione l’eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali – quelle cioè della fase monitoria – e l’impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (Cass. 15037/2005). Nella specie una siffatta censura non viene formulata dal ricorrente (la censura formulata con il terzo motivo di ricorso attiene, come si vedrà, a un diverso profilo del capo relativo alle spese di lite).

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d’appello non abbia accolto come prova del pagamento assegni emessi dal M. in favore di tale Salvatore Autovino – all’epoca amministratore della società creditrice – essendo quest’ultimo terzo rispetto alle parti del rapporto obbligatorio e mancando la prova della riferibilità dei pagamenti al medesimo rapporto.

2.1. – Il motivo è inammissibile perchè la censura viene sviluppata, in concreto, in termini di pura e semplice critica nel merito della valutazione degli elementi di prova operata dai giudici di appello e non configura alcun vizio logico ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

3. – Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 91 c.p.c. e vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d’appello abbia condannato il ricorrente a un terzo delle spese processuali senza considerare, “in spregio al principio della soccombenza”, il vistoso, progressivo ridimensionamento della condanna inflittagli e l’erroneità del rigetto della domanda riconvenzionale.

3.1. – Il motivo – tutto incentrato, a quanto risulta, sulla violazione del principio della soccombenza – è infondato. Basti soltanto considerare che il M. è risultato tecnicamente soccombente nel giudizio, avendo subito una condanna, ancorchè per somma di gran lunga inferiore a quella pretesa dall’intimante, e ciò rende legittimo, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., l’addebito delle spese processuali (peraltro per la più gran parte compensate dai giudici di appello).

4. – Il ricorso va in conclusione respinto.

Nulla sulle spese, in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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