Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30517 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 22/11/2019), n.30517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12911/2018 proposto da:

D.S., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI ORONZO;

– ricorrente –

contro

G.V., D.L.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA NIZZA, 63, presso lo studio dell’avvocato MARCO CROCE,

rappresentati e difesi dagli avvocati MARCELLO RUSSO, LUISA EBE

RUSSO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1985/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente agisce per la revocatoria della costituzione di un fondo patrimoniale ad opera di un creditore.

In particolare, egli ha inizialmente agito in giudizio sostenendo che, nella procedura fallimentare a suo carico, l’ingegnere nominato dal curatore per la stima di un immobile, destinato alla vendita coattiva, ha erroneamente valutato un bene adiacente, non dunque quello di sua proprietà, del valore di gran lunga inferiore.

Con la conseguenza che il bene è stato venduto all’asta sulla base del valore non suo, ma di un diverso cespite.

Il ricorrente ritenendo pertanto di avere un credito da risarcimento del danno nei confronti del perito che ha scambiato i due appartamenti, ha agito per la revocatoria di un fondo patrimoniale costituito dal consulente e dalla moglie ed in cui questi ultimi hanno fatto confluire l’unico cespite del debitore (l’ingegnere), fondo patrimoniale costituto nell’interesse dei figli; salvo poi a sciogliere il detto fondo patrimoniale ed a vendere il bene.

L’azione revocatoria è stata accolta in primo grado, ma il giudice di appello in riforma della decisione di prime cure, ha ritenuto, da un lato, che non vi fosse alcun credito del ricorrente da risarcimento, e dall’altro, che il fondo patrimoniale è stato sciolto e dunque non è revocabile.

Ricorre il D. con quattro motivi di ricorso.

V’è costituzione degli intimati con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata è duplice.

La corte d’appello sostiene intanto che il credito al risarcimento del danno vantato dal ricorrente è pretestuoso, in quanto, sebbene il perito abbia errato nella stira del bene, tuttavia quest’ultimo è stato venduto al prezzo di mercato;

aggiunge che comunque sia il fondo patrimoniale è stato sciolto prima della sentenza.

2.- Il ricorrente propone quattro motivi di ricorso, che in parte possono esaminarsi congiuntamente.

I primi due lamentano sotto censure diverse, l’erronea valutazione della esistenza del credito.

Con il primo motivo si assume la contraddittorietà della sentenza proprio nella parte in cui afferma che, si, l’immobile oggetto di stima era un altro, ma che tuttavia l’asta è avvenuta correttamente, e dunque con evidente contrasto tra le due affermazioni. Con il secondo motivo, invece, il ricorrente ritiene che la conclusione circa il corretto espletamento dell’asta sia avvenuta per errore percettivo sui documenti in atti dai quali risultava chiaramente lo scambio di immobile nella perizia.

2.1.- Con il terzo e quarto motivo si denuncia, invece, erronea interpretazione delle norme in tema di fondo patrimoniale e revocatoria, assumendo che, al contrario di quanto assunto dalla corte di merito, il fondo patrimoniale resta comunque revocabile.

Il terzo motivo, in particolare, denuncia vizio di ultra petizione, nella misura in cui la corte ha ritenuto non sussistente il credito a cui vantaggio è fatta la revocatoria.

In particolare, la corte avrebbe raggiunto questa conclusione considerando una serie di elementi, tra cui una sentenza del Tribunale di Pescara che aveva negato il credito nonchè l’avvenuto scioglimento del fondo patrimoniale.

Il quarto motivo censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 169 e 171 c.c., proprio in relazione a questo ultimo aspetto attribuendo alla corte di merito di avere male inteso le norme sul fondo patrimoniale, nella misura in cui ha ritenuto che lo scioglimento di un fondo fatto a vantaggio di minori fosse efficace comunque e lo fosse quindi anche a detrimento dei creditori.

L’infondatezza di quest’ultimo motivo conduce inevitabilmente al rigetto del ricorso, rendendo superfluo l’esame degli altri motivi, che restano dunque assorbiti.

Nella fattispecie, l’atto oggetto di revocatoria consiste nella costituzione del fondo patrimoniale nel quale è stato fatto confluire il cespite che costituiva patrimonio di garanzia per il creditore.

Poichè però il fondo patrimoniale è stato sciolto, l’effetto della inefficacia conseguente alla revocatoria sarebbe impedito dalla già prodotta inefficacia dovuta allo scioglimento volontario.

Nè vale osservare che lo scioglimento è annullabile, essendo fatto per consenso dei genitori senza autorizzazione del giudice a tutela dei minori, in quanto proprio perchè il divieto di scioglimento è posto a vantaggio dei minori comporta che solo questi ultimi possono agire per far annullare l’atto di scioglimento (Cass. 17811/ 2014), e non già i terzi, sia pure creditori in revocatoria.

Dunque, una revocatoria del fondo patrimoniale sarebbe inutilmente data, posto che l’effetto che si mira a produrre, ossia l’inefficacia, era già prodotto al momento di proposizione dell’azione. L’inutilità dell’azione ridonda in sua inammissibilità.

Il ricorso va rigettato, ma le spese possono compensarsi per la peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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