Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30517 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30517 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 17263-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente contro
MACRI’ CATERINA ANNA, TERRAGNO DANIELA,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA NAZARIO SAURO, 16
presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentate e
difese dell’avvocato MASSIMO PISTILLI;
– controrkorrenti nonché

Data pubblicazione: 19/12/2017

ACCARDO NORMA GAETANA, BORGA SILVIA, MASUCCI
LOREDANA, DASSO CARLO, FERRO EMANUELA, CARIA
GIANFRANCA, BONSIGNORIO ORNELLA, PASTO GIORGI
ELENA, PETRONE GIOVANNA, VIGNALI EMANUELA,
LANDRA MONICA, MARTINI BATTISTINA, CANARILE

intimati

avverso la sentenza n. 671/2013 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 27/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Presidente Consigliere Dott.
ADRIANA DORONZO.

Rilevato che:
il Tribunale di Imperia, in accoglimento della domanda proposta dagli
odierni intimati, assunti con reiterati contratti a tempo determinato alle
dipendenze del MIUR, ha condannato il Ministero al pagamento in
favore dei ricorrenti delle differenze tra le retribuzioni spettanti al
dipendente a tempo indeterminato e quelle effettivamente corrisposte,
siccome dipendenti a tempo determinato;
la Corte d’appello di Genova ha rigettato l’appello del Ministero, ed ha
accolto quello incidentale spiegato dai lavoratori, relativo alla sola
statuizione sulle spese;
la Corte territoriale, per quanto qui ancora di interesse, ha ritenuto che
la domanda fosse fondata alla luce dell’art. 4 dell’Accordo Quadro
attuato con Direttiva 1999/70/CE (oltre che con l’art. 6 del d.lgs. n.
368/2001), il quale consente un trattamento differenziato tra lavoratori
a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sulla base di
ragioni oggettive, che non possono essere ravvisate nella mera
Ric. 2014 n. 17263 sez. ML – ud. 05-12-2017
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LUIGI;

circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base
all’ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il
pubblico impiego;
per la cassazione ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca sulla base di un unico motivo;

parti non hanno svolto attività difensiva;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata; non sono state depositate
memorie; il MIUR ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:
non essendo rispettate le formalità previste dall’art. 390 cod. proc. civ.
(rinuncia notificata alla parte costituita o comunicata agli avvocati della
stessa), non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del
processo ai sensi di tale norma nei confronti dei controricorrenti;
invero, l’atto di rinunzia ha carattere recettizio, esigendo l’art. 390 cod.
proc. civ. che esso sia notificato alle parti costituite o comunicata ai
loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18
febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259) e che
l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla
regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art.
391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che
dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle
spese;
la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare
l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni
interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del
Ric. 2014 n. 17263 sez. ML – ud. 05-12-2017
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hanno resistito con controricorso Macrì e Terragno, mentre le altre

ricorso (cfr. da ultimo, Cass. 5/7/2017, n. 13408, ed ivi ulteriori
richiami, tra cui Cass. Sez. Un., 18/2/2010, n. 3876);
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile alla stregua di tale
rilevata mancanza di interesse della parte ricorrente;
la novità e la complessità della questione affrontata in ricorso,

soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione
delle spese del giudizio;
deve invece essere dichiarata l’estinzione del processo nei confronti
delle parti che non hanno resistito al ricorso, senza alcun
provvedimento sulle spese;
non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni
dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano
sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016);

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del
presente giudizio relativamente alle controricorrenti; dichiara il
processo estinto nei confronti delle altre parti e nulla sulle spese. Ai
sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della
non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-ffi- dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017
Il Presidente estensore

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diversamente risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di legittimità

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