Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30516 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G. (C.F. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA PIRAMIDE CESTIA 1,

presso l’avvocato GRASSO ALFIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

CALABRETTA PAOLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona

dell’Assessore pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

COMUNE DI BELPASSO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FOGLIANO 4-A, presso l’avvocato BARLETTA

PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato BARLETTA CALDARERA

GIACOMO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

CONSORZIO PER LA ZONA NORD DELL’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA

SICILIA ORIENTALE;

– intimato –

sul ricorso 16016-2006 proposto da:

CONSORZIO ASI DI CATANIA, in persona del Direttore generale pro

tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato OLIVERI ARTURO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.G., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLA PIRAMIDE CESTIA 1, presso l’avvocato GRASSO ALFIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato CALABRETTA PAOLO, giusta procura

a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA, COMUNE DI

BELPASSO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 248/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato CALABRETTA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto degli altri ricorsi;

udito, per il controricorrente Comune, l’Avvocato BARLETTA CALDERARA

GIUSEPPE, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del proprio ricorso;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale Consorzio,

l’Avvocato OLIVERI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale

accoglimento del proprio ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del primo e quinto

motivo del ricorso principale, accoglimento del secondo motivo,

assorbimento dei restanti motivi e dichiararsi inammissibile il

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.G., + ALTRI OMESSI comproprietari quali eredi di D. A., di un terreno in (OMISSIS), in catasto al fg. 69, part. 34, e precisamente, la L. dei 2/3 indivisi e gli altri dei 2/9 ciascuno, premesso che con provvedimento del 17/2/1992 del Sindaco di Belpasso era stata disposta l’occupazione d’urgenza per cinque anni di mq. 14.000 di detto terreno, per la costruzione di opere di completamento della viabilità dell’agglomerato industriale di (OMISSIS), e che il procedimento espropriativo non si era concluso con l’emissione del decreto di espropriazione, chiedevano il pagamento della indennità di occupazione in base al valore di L. 40.000 al mq., per la superficie di mq. 14.000, convenendo in giudizio avanti alla Corte d’appello di Catania il Consorzio ASI della Sicilia Orientale, l’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana ed il Comune di Belpasso.

Il Consorzio si costituiva, eccepiva che la porzione di terreno effettivamente utilizzata per l’opera pubblica era di mq. 589, che era dovuto solo il risarcimento del danno, non essendosi conclusa la procedura con l’emissione del decreto di esproprio, e contestava il valore attribuito dai proprietari all’area. Si costituivano altresì il Comune e l’Assessorato ai Lavori Pubblici, eccependo, oltre a profili di incompetenza, il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Corte d’appello, con sentenza depositata il 3 marzo 2005, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sicilia e del Comune di Belpasso, ha determinato in Euro 34.948,63 l’indennità per il periodo di occupazione legittima del terreno degli attori, e disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra la somma liquidata e quella già depositata a tale titolo dal Consorzio, con gli interessi legali dalla maturazione di ciascuna annualità alla data del deposito, condannando il Consorzio ASI alla rifusione agli attori delle spese del giudizio, negli importi liquidati.

La Corte del merito ha ritenuto il solo Consorzio ASI dotato di legittimazione passiva, quale beneficiario della procedura; ha respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione e competenza, e, rilevato che andava tenuto conto dell’area di 14.000 mq., indicata nel provvedimento di occupazione e nello stato di consistenza, che l’indennità di occupazione per i terreni edificabili andava calcolata nella misura corrispondente al tasso degli interessi legali sull’indennità di espropriazione virtuale, e che la valutazione del CTU (L. 20.000 al mq.) resisteva alle critiche degli attori, che si rifacevano al valore attribuito dall’Ufficio del Registro in sede di avviso di accertamento a terreno avente caratteristiche diverse da quello occupato, ha liquidato l’importo di Euro 34.948,63, calcolando il tasso degli interessi al 10% annuo nel periodo 92/96 e del 5% nel biennio 97/99 sull’indennità di espropriazione che sarebbe stata corrisposta, calcolata ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis ed ha negato la rivalutazione monetaria.

Ricorrono per cassazione D.S. ed altri, sulla base di sei motivi.

Hanno depositato controricorso il Comune, l’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana, ed il Consorzio ASI, che ha proposto ricorso incidentale; i ricorrenti hanno depositato controricorso a ricorso incidentale.

I ricorrenti ed il Comune hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, i ricorrenti si dolgono della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune e dell’Assessorato, per difetto di motivazione e nullità, anche per violazione dell’art. 103 c.p.c.;

con nota del 13/5/98 prot. 11177, il Comune aveva erroneamente comunicato che ai sensi della L.R. n. 21 del 1985, art. 29, comma 2, non avrebbe più avuto competenze in materia, trattandosi di opera intercomunale, tale comunicazione è stata contestata, in quanto il Consorzio ASI, con la richiesta del 17/8/89, aveva chiesto al Sindaco di emettere decreto di occupazione d’urgenza L.R. cit., ex art. 29;

non essendo stata completata l’opera entro il termine di occupazione legittima, rispondono solidalmente anche gli enti delegati.

1.2.- Col secondo motivo, i ricorrenti denunciano vizio di motivazione, in relazione all’acritico recepimento delle conclusioni della C.T.U. e del supplemento; l’accertamento dell’Ufficio del Registro deve considerarsi come particolarmente attendibile, il condono ha avuto per riferimento proprio il maggior valore stimato dall’Ufficio; la Corte non ha motivato sui precisi rilievi fatti in relazione alla pretesa vicinanza alla strada provinciale dell’altro terreno.

1.3.- Col terzo e quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU sotto due profili, per illegittimo dimidiamento dell’indennità, da L. 20.000 a L. 10.000.

1.4.- Col quinto motivo, i ricorrenti denunciano vizio di motivazione e vizio di nullità, per violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che la Corte del merito ha applicato d’ufficio la compensazione,mentre non risultava ed anzi era escluso il deposito di alcuna somma presso la Cassa Depositi e Prestiti, per il titolo azionato.

1.5.- Col sesto motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., del D.M. n. 585 del 1994 e della L. n. 794 del 1942, nonchè vizio di motivazione: la Corte ha liquidato per diritti la minor somma di 1663,99 e non ha motivato per gli onorari riconosciuti quasi al minimo.

2.1.- Nel controricorso, il Consorzio ASI ha chiesto la cassazione della pronuncia, facendo valere che l’indennità di occupazione deve essere calcolata non già per la superficie di 14.000 mq., ma per la minore superficie di mq. 589, senza articolare peraltro alcuno specifico motivo, nè indicare in quale o quali vizi sarebbe incorsa la Corte del merito.

3.1.- I due ricorsi vanno riuniti.

3.2.- Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Come affermato reiteratamente da questa Corte, deve ritenersi irrilevante l’emissione degli atti della procedura espropriativa da parte del Comune, posti in essere in virtù della delibera del Comitato direttivo del Consorzio ASI e di istanza L.R. n. 21 del 1985, ex art. 29, essendo solo l’ASI l’unico soggetto legittimato passivo, quale soggetto beneficiario della procedura che ha provveduto materialmente all’occupazione del terreno.

E’ stato infatti affermato nelle pronunce 11768/2010, 539/2004,11370/1999, che in materia di espropriazione per pubblica utilità, legittimato passivo nel giudizio avente ad oggetto la corresponsione dell’indennità di occupazione legittima è l’espropriante, e cioè il soggetto che ha promosso la procedura espropriativa e che è beneficiario del trasferimento del bene e non l’autorità o l’ente munito del potere di emettere atti della procedura ablativa.

Vedi altresì la specifica motivazione della recente pronuncia 20827/2010, che da conto anche della diversa ipotesi a cui infondatamente si richiama la difesa dei ricorrenti, e che si è così espressa: “osserva il collegio che, in conformità ad un A orientamento già enunciato da questa Corte (Cass. 2003/7950), l’individuazione del soggetto attivo del rapporto di espropriazione tenuto al pagamento dell’indennità – e, quindi, del soggetto passivamente legittimato nel giudizio di opposizione avverso la stima di tale indennità promosso dall’espropriato – va effettuata con esclusivo riferimento al decreto di espropriazione ed a quello di occupazione, in base alla persona o ente in cui favore ciascun provvedimento risulta adottato. E ciò anche nell’ipotesi di concorso di più enti nell’attuazione dell’opera pubblica, dovendosi anche allora, nei rapporti esterni verso l’espropriato, ed indipendentemente dai rapporti interni tra i vari enti che rilevano solo ai fini dell’eventuale rivalsa dell’uno verso l’altro, aversi riguardo al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in forza di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento improprio, concessione traslativa), sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative e siano stati addossati i relativi oneri (cfr. Cass. S.U. 1994/6083; Cass. 1991/6029; 1993/2741; 1997/6959; 1998/11158). Solo in questi ultimi casi, infatti, si verifica una situazione in cui legittimato a compiere l’attività con competenza propria sia un ente diverso da quello cui l’opera spetta, ovvero in cui un’attività sia compiuta nell’ambito di una competenza altrui, senza che il soggetto che la compia assuma la titolarità della posizione corrispondente; e si determina di conseguenza una scissione non tra la responsabilità e l’attività, bensì tra quest’ultima e la titolarità della posizione…”.

3.3.- Il secondo motivo è inammissibile.

Le censure dei ricorrenti sono rivolte nei confronti della pronuncia per avere recepito, in tesi acriticamente, le risultanze della C.T.U. e del supplemento, nell’indicazione del valore di lire 20.000 al mq., a fronte del valore di L. 40.000 al mq., risultante dall’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio del Registro di Catania.

A riguardo, si deve rilevare che la Corte del merito si è fatta carico di rispondere ai rilievi della parte, ponendo a base del proprio convincimento il rilievo che l’avviso di accertamento costituisce una valutazione, come tale suscettibile di prova contraria, e che oltretutto lo stesso si riferiva a terreno con caratteristiche diverse da quello occupato, che già per la sola prossimità alla strada provinciale, godeva di una non trascurabile appetibilità ai fini edificatori consentiti nella zona. A fronte delle specifiche ed argomentate conclusioni della Corte del merito, i ricorrenti ribadiscono la prossimità tra le due particene, che distano circa 150 mt., che la particella 164 non è confinante con la strada provinciale, ma dista circa 130 mt., che anche la particella 163 è a sua volta collegata alla provinciale, che l’accertamento dell’Ufficio del Registro è particolarmente attendibile: è evidente a riguardo che le parti intenderebbero in tal modo far valere inammissibilmente una valutazione del merito diversa da quella operata motivatamente e con argomentazioni logiche e congruenti dalla Corte del merito.

2.3.- I motivi terzo e quarto,strettamente collegati, vanno accolti in forza dello jus superveniens.

Come tra le ultime affermato nella pronuncia 14939 del 2010, “questa Corte ha ripetutamente affermato che una volta venuto meno – a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 348/2007 della Corte costituzionale – il criterio riduttivo di indennizzo di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, torna nuovamente applicabile il criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, che è l’unico criterio ancora vigente rinvenibile nell’ordinamento, e per di più non stabilito per singole e specifiche fattispecie espropriative, ma destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione salvo che un’apposita norma provvedesse diversamente. E che quindi nel caso concreto si presenta idoneo ad essere applicato, riespandendo la sua efficacia per colmare il vuoto prodotto nell’ordinamento dall’espunzione del criterio dichiarato incostituzionale (Cass. 9321/2008; 9245/2008; 8384/2008; 7258/2008; 26275/2007) : anche per la sua corrispondenza con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione Europea, nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU. Alla fattispecie non è, d’altra parte, invocabile neppure lo ius superveniens costituito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90, in base ai quali “Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del venticinque per cento”: sia per la sua inapplicabilità ratione temporis alla fattispecie, dato che la norma intertemporale di cui al menzionato comma 90 prevede una limitata retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità di espropriazione solo con riferimento “ai procedimenti espropriativi” e non anche ai giudizi in corso (Cass. sez. un. 5269/2008, nonchè 11480/2008); sia per il fatto che l’espropriazione in oggetto non rientra in quest’ultima categoria individuata da quest’ultima normativa, bensì nella prima generale ipotesi per la quale anch’essa dispone “che l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene”.

2.4.- Il sesto motivo è assorbito, dovendosi provvedere ad una nuova liquidazione.

2.5.- Il ricorso incidentale è inammissibile, in carenza di formulazione del motivo, oltre ad essere anche carente sul piano dell’autosufficienza.

3.1- Va pertanto cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e, poichè non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, avendo la sentenza impugnata già determinato l’estensione dell’area occupata e dovendo ritenersi il valore in Euro 10,33 al mq., si perviene così all’ammontare indicato dai ricorrenti in subordine, ed incontestato ex adverso, di Euro 69.990.24, ferme restando le ulteriori statuizioni della sentenza.

Rimane ferma la statuizione del Giudice del merito, in relazione alla compensazione delle spese tra i D.S. ed altri, il Comune e l’Assessorato; le spese di dette due parti relative al presente giudizio, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dei ricorrenti, secondo il principio della soccombenza; le spese dei ricorrenti di merito e di legittimità, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del Consorzio ASI.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; accoglie il 3 ed il 4 motivo del ricorso principale, respinge i motivi 1 e 5,assorbito il 6, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, determina l’indennità di occupazione legittima nella maggior somma di Euro 69.990,24, ferme restando le ulteriori statuizioni di merito della sentenza impugnata; da atto della compensazione delle spese del giudizio di merito nei confronti del Comune di Belpasso e dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana; condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità a favore del Comune di Belpasso e dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, liquidate in Euro 3000,00, oltre Euro 200,00 per spese a favore del Comune, ed in Euro 2200,00, oltre le spese prenotate a debito a favore dell’Assessorato; condanna il Consorzio ASI alle spese del giudizio di merito e di legittimità a favore dei ricorrenti, spese liquidate in Euro 2218,76 per diritti, Euro 4800,00 per onorari ed Euro 448,51 per spese per il giudizio di merito, ed Euro 5000,00, oltre Euro 200,00 per spese, per il presente giudizio; il tutto, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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