Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30516 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. I, 23/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19013/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni n.

9, presso lo studio dell’Avvocato Ennio Luponio, che la rappresenta

e difende unitamente all’Avvocato Carlo Porrati giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore

fallimentare Dott.ssa B.P., elettivamente domiciliato in

Roma, Via Sardegna n. 50, presso lo studio dell’Avvocato Emanuele

Merilli, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Marco

Ferrari giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

N.I., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cunfida

n. 20, presso lo studio dell’Avvocato Monica Battaglia, che la

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Massimo Grattarola

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1196/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2018 dal Cons. Dott. PAZZI ALBERTO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 22/2015 il Tribunale di Alessandria dichiarava, su istanza di N.I., il fallimento di (OMISSIS) s.r.l..

2. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata in data 17 giugno 2015, respingeva il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. dopo aver osservato che la pronunzia del Giudice del lavoro del Tribunale di Alessandria emessa in favore della N. valeva ad attribuire alla stessa la legittimazione attiva a sollecitare la dichiarazione di fallimento, ai cui fini era sufficiente una valutazione delibativa del giudice adito in sede prefallimentare e non era necessario un accertamento definitivo e positivo delle ragioni di chi si prospettava creditore; la corte territoriale rilevava poi come non vi fosse prova del ricorrere dei presupposti previsti dalla L. Fall., art. 1, comma 2, per escludere la declaratoria di fallimento, stante la totale inattendibilità dei bilanci prodotti, i quali non riportavano con la necessaria precisione l’entità dei debiti tributari di cui era stata accertata l’esistenza e il debito nei confronti della N. nè trovavano riscontro nelle scritture contabili, che non erano state fornite al curatore.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia (OMISSIS) s.r.l. al fine di far valere due motivi di impugnazione.

Hanno resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. e N.I..

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1 c.p.c., sollecitando il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 6, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, la nullità della sentenza emessa per la mancanza di motivazione o per la presenza di una motivazione illogica e contraddittoria, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2: la corte territoriale avrebbe avallato una declaratoria di fallimento pronunciata su sollecitazione di un soggetto che non poteva essere considerato creditore di (OMISSIS) s.r.l., dato che il credito era contestato e la sentenza del Giudice del lavoro non era ancora passata in giudicato; il collegio del reclamo, pur riconoscendo che il giudice adito in sede prefallimentare doveva procedere, sia pure incidenter tantum e ai soli fini della legittimazione dell’istante, a una delibazione in merito alla possibilità di individuare nell’istante un creditore, aveva totalmente omesso di procedere a un simile apprezzamento, senza compiere alcuna valutazione della serietà delle contestazioni sollevate e dei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado.

4.2 Il motivo, teso nella sostanza a denunciare la falsa applicazione della L. Fall., art. 6, non è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte la L. Fall., art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante ad assumere l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento (Cass., Sez. U, n. 1521/2013).

La corte territoriale ha fatto esatta applicazione di questo principio laddove, con valutazione di merito non rivedibile in questa sede, ha ritenuto che la pubblicazione del dispositivo del Giudice del lavoro all’esito del procedimento svoltosi in quella sede processuale, confortando le pretese della lavoratrice e costituendo titolo esecutivo idoneo a consentire l’esecuzione ex art. 431 c.p.c., comma 2, bastasse a compiere l’accertamento incidentale funzionale alla verifica della legittimazione del creditore istante e a superare i rilievi critici sollevati a questo proposito dalla società debitrice.

5. Il secondo mezzo lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 1, comma 2, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, la nullità della sentenza emessa per la mancanza di motivazione o per la presenza di una motivazione illogica e contraddittoria in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2: la corte territoriale avrebbe trascurato di considerare le risultanze dei bilanci degli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014 ritenendoli inattendibili sulla base di rilievi inconsistenti, dato che l’ammontare dei debiti tributari era stato esposto per la stessa somma indicata come dovuta e il credito vantato dalla N. trovava corrispondenza nell’accantonamento prudenziale effettuato per prestazioni di lavoro; in ogni caso i rilievi mossi rispetto ai bilanci depositati e alle scritture contabili di riscontro erano del tutto irrilevanti, dato che la corte territoriale non aveva sostenuto che dalle osservazioni compiute conseguisse il superamento delle soglie previste dalla L. Fall., art. 1, comma 2.

5.1 Il motivo, volto nella sostanza a lamentare la falsa applicazione della L. Fall., art. 1, comma 2, non è fondato.

5.2 La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 16067/2018) ha già avuto occasione di chiarire in tema di bilancio inteso secondo la prospettiva della legge regolatrice dell’insolvenza che: 1) la nozione di bilancio trova fondamento, per le società di capitali, nell’art. 2435 c.c., comma 1 (richiamato per la società a responsabilità limitata dall’art. 2478-bis c.c., comma 2), secondo cui, entro trenta giorni dall’approvazione, una copia dello stesso (corredata dalle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza) deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio, a mezzo di lettera raccomandata (del D.L. n. 357 del 1994, art. 7-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 489 del 1994), o attraverso adempimenti telematici; 2) l’adempimento assolve a una funzione meramente informativa, o “conoscitiva”, propria della pubblicità-notizia, che, tuttavia, risponde all’interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (cfr. Cass. n. 6018/1988); 3) i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 4, sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2435 c.c. (cfr. Cass. n. 13746/2017): infatti ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l’impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell’imprenditore in base ai dati di bilancio) fanno sì che l’esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell’esecuzione di questi adempimenti formali, sicchè in tali casi il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l’imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.

5.3 Nell’ambito del procedimento per la dichiarazione di fallimento la L. Fall., art. 1, comma 2, pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente da fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti (Cass. n. 24721/2015), poichè questa disposizione prevede come regola generale l’assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali (Cass. n. 625/2016).

Ai fini dell’assolvimento della prova, da parte dell’imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale.

In altri termini il bilancio di esercizio costituisce si lo strumento di prova privilegiato dell’allegazione di non fallibilità fatta dall’imprenditore, nel solo senso della sua peculiare idoneità a chiarire a livello di fattispecie concreta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, ma di sicuro non una prova legale o una forma di onere esclusivo, essendo sempre possibile all’imprenditore procedere per altre vie alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2 (cfr., tra le più recenti decisioni, Cass. 23948/2018, Cass. 13746/2017, Cass. 24548/2016). Quanto sopra esposto trova conferma (secondo quanto già sottolineato da Corte Cost. 198/2009) nel fatto che in materia fallimentare vi è un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante, nient’affatto limitato dall’avvenuta o meno produzione dei bilanci, tenuto conto, da una parte, che il Tribunale, ai sensi della L. Fall., art. 15,comma 4, dopo aver ordinato al debitore fallendo il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonchè di atti da cui risulti una situazione economica aggiornata, può comunque chiedere informazioni urgenti e avvalersi a tal fine di ogni organo pubblico a ciò competente, dall’altra che la L. Fall., stesso art. 1, comma 2, lett. b), chiarisce che i dati relativi all’ammontare dei ricavi lordi realizzati dal debitore nel triennio antecedente alla data di deposito della istanza di fallimento sono utilizzabili in “qualunque modo risulti” e quindi non soltanto sulla base delle allegazioni probatorie del debitore.

Del resto, in un sistema che ha abrogato il requisito della regolare contabilità quale condizione di accesso al concordato preventivo, non è parimenti possibile attribuire rilievo insuperabile ai fini della dichiarazione di fallimento alla regolare (o mancata) tenuta della contabilità e al correlato deposito (od omesso deposito) dei bilanci societari.

5.4 In caso di assolvimento dell’onere di produzione il bilancio di esercizio, al pari degli altri mezzi di prova, risulta soggetto alla disposizione dell’art. 116 c.p.c. e deve essere valutato “secondo il prudente apprezzamento” del giudice rispetto alla sua attendibilità nella presentazione dei dati contabili.

Ne consegue in primo luogo che il sindacato di questa Corte sul giudizio di attendibilità formulato dal giudice di merito si attiene alle regole valide per i comuni mezzi di prova in generale e non si estende al riesame del merito della stessa, ma è limitato al controllo della correttezza giuridica e della ragionevolezza del ragionamento in concreto posto in essere.

Ne discende altresì, ove i bilanci depositati siano stati ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, che l’imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (si vedano in questo senso, tra le più recenti, Cass. 16067/2018, Cass. n. 13746/2017, Cass. n. 24548/2016).

5.5 Nel caso di specie la corte territoriale, con motivazione senz’altro ragionevole e ispirata ai principi sopra illustrati, ha ravvisato l’inattendibilità dei bilanci prodotti dalla società debitrice per una pluralità di motivi che il ricorrente ha inteso criticare solo in maniera parziale (trascurando ad esempio il punto in cui è stata rilevata la protratta iscrizione dei debiti tributari in maniera inesatta) o non ha contrastato (rispetto alla constatazione della mancanza di scritture contabili idonee a suffragare i dati rappresentati e della conseguente impossibilità di prestar fede ai bilanci predisposti).

Una simile constatazione imponeva all’imprenditore di provvedere altrimenti alla dimostrazione del mancato superamento dei limiti dimensionali che escludevano la sua fallibilità.

La mancanza di alcuna ulteriore prova a questo riguardo non poteva quindi che risolversi in danno dell’imprenditore medesimo, di modo che non si presta a censure la conseguente constatazione della corte territoriale in merito all’assenza di elementi giustificanti e concretamente attendibili per supportare il ricorrere dei presupposti concorrenti previsti dalla L. Fall., art. 1, comma 2.

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore di ciascuno dei controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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