Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30516 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30516 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 25770-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

– ricorrente contro
ABBATISTA ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.
NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA
REHO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 209/2014 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 14/05/2014;

Data pubblicazione: 19/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Presidente Consigliere Dott.
ADRIANA DORONZO.

Rilevato che:
Il Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda proposta dalla

alle dipendenze del MIUR, ha condannato il Ministero al pagamento in
favore della suddetta delle differenze tra le retribuzioni spettanti al
dipendente a tempo indeterminato e quelle effettivamente corrisposte,
siccome dipendente a tempo determinato;
la Corte d’appello di Genova ha rigettato l’appello del Ministero;
la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda fosse fondata alla luce
dell’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE
(oltre che con l’art. 6 del ellgs. n. 368/2001), il quale consente un
trattamento differenziato tra lavoratori a tempo determinato e
lavoratori a tempo indeterminato sulla base di ragioni oggettive, che
non possono essere ravvisate nella mera circostanza che un impiego sia
qualificato di ruolo in base all’ordinamento interno e presenti alcuni
aspetti caratterizzanti il pubblico impiego; ha poi rigettato l’eccezione
di prescrizione sollevata dal Ministero;
per la cassazione ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca sulla base di un unico motivo;
l’intimata ha resistito con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
non sono state depositate memorie;
il MIUR ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Ric. 2014 n. 25770 sez. ML – ud. 05-12-2017
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odierna intimata, assunta con reiterati contratti a tempo determinato

Considerato che:
la rinuncia al ricorso è stata notificata alla controparte costituita, ma
non risulta accettata: tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c.
al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo;
la rinunzia al ricorso per cassazione, invero, non ha carattere

controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23
dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5
maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971), ma carattere
recettizio, esigendo l’art. 390 cod. proc. civ. che essa sia notificata alle
parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto
(cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013,
n. 2259);
l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla
regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art.
391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che
dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle
spese;
nella specie, ritiene la Corte che alla declaratoria di estinzione del
processo non debba seguire la condanna alle spese, le quali devono
invece essere compensate in considerazione della novità e della
complessità delle questioni poste con il ricorso e non ancora risolte, al
momento dell’introduzione del giudizio di cassazione, da questa Corte
con le sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016;
infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o
di inammissibilità od improponibilità (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n.
19560), e la qualità della parte ricorrente, che in quanto
Amministrazione dello Stato è esentata dal pagamento delle imposte e
tasse che gravano sul processo atteso il meccanismo della prenotazione
Ric. 2014 n. 25770 sez. ML – ud. 05-12-2017
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cosiddetto accettizio, nel senso che non richiede l’accettazione della

a debito (cfr. Cass. 1778/2016), escludono l’applicabilità dell’art. 13 co.
1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, 1. 24
dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non
vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già
versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.

La Corte dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese del
presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017
Presidente estensore

P.Q.M.

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