Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30515 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SOLOFRA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso

l’avvocato PETRILLO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FAMIGLIETTI GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.M.T., Z.A.M., D.S.A.,

D.S.G., D’.AS.MA.;

– intimati –

sul ricorso 8957-2006 proposto da:

Z.A.M. (c.f. (OMISSIS)) vedova D.S.,

D.S.M.T. (C.F. (OMISSIS)), D.M.

A. (C.F. (OMISSIS)), D.S.S.G.

(C.F. (OMISSIS)), D.S.A. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA

LIBERTA’ 20, presso l’avvocato LAVIENSI MARIA ASSUNTA (STUDIO

CIPOLLONE), rappresentati e difesi dall’avvocato LA SALA ANTONIO

CARLO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI SOLOFRA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso l’avvocato PETRILLO

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato FAMIGLIETTI GIUSEPPE,

giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3625/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, inammissibilità del ricorso incidentale;

Si da atto che dopo la relazione del procuratore generale è presente

l’avv. FAMIGLIETTI per il ricorrente che si riporta al ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. D.S.G. e D’.As.Ma. citarono il Comune di Solofra in giudizio davanti al tribunale di Avellino, esponendo di essere comproprietari di un fondo in Solofra, occupato in via d’urgenza dal Comune di Solofra per la realizzazione di opere approvate dal consiglio comunale il 21 maggio 1982, e chiesero il risarcimento del danno cagionato dall’occupazione usurpativa del loro fondo.

2. Con sentenza non definitiva 31 gennaio 2002, il Tribunale di Avellino escluse la natura usurpativa dell’occupazione, e dispose per la prosecuzione del giudizio. La sentenza fu gravata d’appello dai proprietari espropriati, e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza 21 dicembre 2004, in riforma della decisione di primo grado, ha accertato l’intervenuta occupazione usurpativa del fondo, stante la nullità del provvedimento di approvazione dell’opera pubblica che non aveva indicato i termini di cui alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13 come è richiesto nonostante il carattere implicito della dichiarazione di pubblica utilità L. n. 1 del 1978, ex art. 1. A tale vizio non aveva efficacemente rimediato la deliberazione consiliare 30 luglio 1982, con la quale erano poi stati fissati i termini in questione, perchè questo adempimento deve essere fatto con il primo atto della procedura espropriativa.

3. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre il Comune di Solofra, con atto notificato il 2 febbraio 2006, per due motivi. Resistono i proprietari con controricorso e ricorso incidentale per due motivi. Il Comune di Solofra ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

4. I due ricorsi devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 13 commessa giudicando nulla la dichiarazione di pubblica utilità, implicita nella deliberazione consiliare 21 maggio 1982 di approvazione del progetto (centro sociale), perchè priva dei termini di inizio e compimento dei lavori e delle procedure espropriative, sebbene tali termini fossero poi stati stabiliti con la successiva deliberazione consiliare 30 luglio 1982.

6. Il motivo è manifestamente infondato. Per giurisprudenza tradizionale e assolutamente consolidata, la mancata individuazione dei termini per la conclusione dei lavori e della procedura espropriativa – che è richiesta per la giuridica esistenza e validità della dichiarazione di pubblica utilità, giacchè l’ablazione della proprietà privata, alla luce dei principi desumibili dall’art. 42 Cost., può giustificarsi solo in presenza di interessi generali concreti ed attuali e non già per esigenze future ed ipotetiche – determina l’illegittimità ab origine dell’occupazione d’urgenza e l’illiceità permanente dell’opera pubblica, di modo che il successivo atto contenente l’indicazione di detti termini non integra una sanatoria della dichiarazione di pubblica utilità in cui siano stati omessi (ex multis, Sez. un. 30 marzo 2007 n. 7881). Il principio trova applicazione anche nel caso di dichiarazione di pubblica utilità ex lege (v. per tutte Sez. un. 19 luglio 1999 n. 460).

7. Con il secondo motivo si denuncia l’omessa motivazione sulla difesa svolta in secondo grado dall’amministrazione, basata su una sentenza n. 8 del 2000 della Corte d’appello di Napoli, che avrebbe “definitivamente acclarato che la perdita del bene da parte dei proprietari dei suoli occupati è derivata da occupazione acquisitiva a seguito di realizzazione delle opere (Istituto tecnico conciario e Centro sociale) senza che sia intervenuto, nel termine di occupazione temporanea, alcun provvedimento di esproprio”.

Il motivo è generico. Nel ricorso non è indicato in quale atto o verbale del processo la difesa in questione sarebbe stata svolta. Il ricorso si limita ad un generico e inverificabile riferimento al giudizio di secondo grado. Il ricorrente non riferisce neppure l’esatto contenuto della sentenza, dal quale possa argomentarsi il suo valore nel presente giudizio, nè in particolare sono indicate le parti di quel giudizio. Il motivo è pertanto inammissibile.

I due motivi del ricorso incidentale, espressamente subordinati alla condizione che questa corte ritenga di poter accogliere anche una sola delle censure del ricorso del Comune di Solofra, sono assorbiti.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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