Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30515 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. I, 23/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26949/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 138,

presso lo studio dell’avvocato Contucci Lorenzo, che la rappresenta

e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Colabeton S.p.a., Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1750/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2018 dal Cons. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 5/10/2015, ha respinto il reclamo della (OMISSIS) srl avverso la sentenza del Tribunale di Torino, depositata il 15/5/2015, dichiarativa di fallimento della società su ricorso della Colabeton, creditrice per Euro 16953,38 in forza di atto di precetto notificato il 24/10/2014, emesso sulla base di decreto ingiuntivo.

La Corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto non violato la L. Fall., art. 15, comma 3, atteso che, dato l’esito negativo della notifica a mezzo pec, era stata richiesta la notificazione all’ufficiale giudiziario che, recatosi presso la sede della società, aveva attestato (con dichiarazione facente fede sino a querela di falso) di non avere reperito il destinatario all’indirizzo, per cui era stata eseguita correttamente la notifica col deposito presso la Casa comunale; ha escluso che la desistenza dell’unico creditore, intervenuta nel corso del giudizio di reclamo, potesse comportare la revoca della dichiarazione di fallimento atteso che il necessario collegamento tra iniziativa di parte e procedimento fallimentare non implica che, una volta pubblicata la sentenza di fallimento con effetto erga omnes, il creditore ricorrente possa disporre degli effetti della pronuncia, vista la rilevanza ancora pubblicistica del fallimento e gli effetti di detta dichiarazione.

Il Giudice territoriale ha ritenuto lo stato di insolvenza, atteso che il debito della creditrice istante, pur esiguo, non era stato onorato e che il pignoramento che era seguito al decreto ingiuntivo aveva avuto esito negativo; che esistevano debiti erariali di maggiore consistenza, come risultanti dalle informative acquisite da Equitalia, ed erano aumentati come risultava dalla domanda di insinuazione al passivo; che dallo stato passivo risultavano debiti scaduti ulteriori rispetto a quelli denunciati dal socio e dall’amministratore al curatore; che la società non era in grado di soddisfare debiti anche di importi minimi, emettendo addirittura assegni scoperti ed impegnandosi a pagare fatture con versamenti rateali mensili; che di contro, le proprietà della debitrice, che non aveva cantieri aperti, consistevano nelle unità immobiliari edificate, gravate da ipoteca e di non facile vendita e che i bilanci degli esercizi 2012, 2013 e 2014 erano stati pubblicati tutti nel Registro delle Imprese nello stesso giorno, il 9/9/2015, ed anche ad assumere la veridicità dei dati ivi indicati, doveva concludersi per l’esiguità dei ricavi a fronte dei debiti.

Ricorre avverso detta pronuncia (OMISSIS) srl, sulla base di tre motivi.

Il Fallimento e Colabeton non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Col primo motivo, la ricorrente denuncia i vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e si duole della mancata revoca a seguito della desistenza del creditore istante.

2) Col secondo, si duole dei medesimi vizi sotto il profilo della omessa instaurazione del contraddittorio e della proposizione della querela di falso.

Deduce che l’Ufficiale giudiziario ha effettuato i propri accertamenti in modo superficiale, che all’indirizzo di (OMISSIS) è reperibile la (OMISSIS) presso lo studio dei consulenti contabili Dacta srl, che ne tengono la contabilità, come accertato in precedenza in sede di tentativo di pignoramento mobiliare della Colabeton.

Ciò posto, la ricorrente dichiara di proporre querela di falso in relazione alla relata di notificazione di cui si tratta, e propone le relative prove(riproduzioni fotografiche e prove testimoniali).

3) Col terzo, sempre sotto il profilo dei due vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente si duole della ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza, sostenendo l’erroneità della valutazione della Corte del merito.

Il primo motivo è infondato.

Valga richiamare l’orientamento costante, secondo il quale la desistenza o rinuncia dell’unico creditore istante rilasciata in data successiva alla dichiarazione di fallimento non è idonea a determinare l’accoglimento del reclamo e, conseguentemente, la revoca della sentenza di fallimento: in tal senso, la pronuncia del 5/5/2016, n. 8980 del 05/05/2016, e conformi le pronunce del 28/6/2017, n. 16180 e del 19/9/2013, n. 21478).

Il secondo mezzo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità. Va a riguardo rilevata la genericità della doglianza rivolta nei confronti dell’Ufficiale giudiziario; inoltre, la deduzione della ricorrente della reperibilità della società all’indirizzo di (OMISSIS) diverge in fatto rispetto a quanto accertato in sentenza e infine la ricorrente vorrebbe sollevare in questo grado querela di falso in via incidentale, mentre la querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione solo qualora riguardi atti del medesimo procedimento, ovvero documenti di cui è ammesso il deposito ai sensi dell’art. 372 c.p.c., mentre è improponibile qualora investa atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice di merito: in tal senso, l’ordinanza n. 8377 del 4/4/2018, conforme alla pronuncia Sez. U. 11964/2011.

Il terzo mezzo è infondato, come inteso a far valere il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la Corte del merito correttamente valutato lo stato di insolvenza quale irreversibile ed assoluta incapacità della società di far fronte alle obbligazioni assunte nell’esercizio ordinario di impresa, e nel resto è inammissibile, in quanto si sostanzia nella richiesta di valutazione del merito, già motivatamente condotta dalla Corte d’appello.

E il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis), esclude la sindacabilità della correttezza logica della motivazione sotto il profilo della sua insufficienza o contraddittorietà, potendo ora denunciarsi in cassazione solo l’omesso esame di un fatto storico (principale o secondario, purchè risultante dal testo della sentenza o dagli atti processuali) che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, mentre l’omessa motivazione (se risultante dal testo della sentenza, senza necessità di confronto con le risultanze processuali) viene parametrata ad un “minimo costituzionale”, esaurendosi nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. Sez. U, n. 8053 e n. 9032 del 2014; cfr. Cass. n. 7472 del 2017); ferma restando, in ogni caso, l’impossibilità di censurare in sede di legittimità la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione, attraverso di esse, della fattispecie concreta, trattandosi di compito pacificamente riservato al giudice di merito.

Conclusivamente, va respinto il ricorso; non v’è luogo alla pronuncia sulle spese, essendo rimasti intimati il Fallimento e Colabeton.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA