Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30515 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 22/11/2019), n.30515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22976-2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DEI QUATTRO

VENTI 162, presso lo studio dell’avvocato LAURA LUCIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO BENVENUTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PIORACO;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE DI PIORACO, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE EUROPA 100/B,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PANUNZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato BRUNO PETTINARI;

– ricorrente incidentale –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 353/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

P.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Camerino il Comune di Pioraco chiedendo la risoluzione della compravendita di lotto ed il risarcimento del danno nella misura non inferiore di Euro 50.000,00 (per prezzo di acquisto, spese e danno non patrimoniale) in relazione alla sopravvenuta non edificabilità del suolo, ricadente in area soggetta a vincolo paesaggistico, a seguito dell’annullamento da parte della Soprintendenza dei beni ambientali ed architettonici della determinazione comunale avente ad oggetto il permesso di costruire (autorizzazione paesaggistica). Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il Comune. Con sentenza di data 16 marzo 2018 la Corte d’appello di Ancona accolse l’appello, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo. Osservò la corte territoriale che sussisteva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perchè, in presenza di rilascio del permesso di costruire illegittimo, non vi era un comportamento mero ma un comportamento amministrativo, riconducibile quindi, anche mediatamente, all’esercizio del potere.

Ha proposto ricorso per cassazione P.A. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata, che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di cinque motivi. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

muovendo dal ricorso principale, con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa dei principi in materia di giurisdizione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1. Osserva il ricorrente in via principale non è in discussione la legittimità dell’azione amministrativa (oggetto dell’impugnativa proposta dal Comune innanzi al giudice amministrativo avverso il provvedimento di annullamento emesso dalla Soprintendenza), ma la vendita di aliud pro alio e la responsabilità contrattuale del Comune che aveva venduto un terreno non edificabile, sicchè la giurisdizione è del giudice ordinario.

Il motivo è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte qualora il privato abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, successivamente annullato, senza che si discuta della legittimità dell’annullamento, la controversia relativa ai danni subiti dal privato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perchè ha ad oggetto non già la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione dell’integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato (Cass. n. 6885 del 2019, n. 6356 del 2019, n. 1654 del 2018, n. 17586 del 2015).

Più in particolare è stato affermato che spetta al giudice ordinario conoscere della domanda risarcitoria, proposta nei confronti di un Comune per i danni subiti dall’acquirente di un immobile incluso in piano di lottizzazione dichiarato illegittimo (in sede giurisdizionale amministrativa), che abbia agito, in via principale, per l’annullamento della compravendita nei riguardi della parte venditrice; detta domanda, infatti, non rientra nel campo applicativo del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 (come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), giacchè non postula alcun accertamento sull’esercizio del potere amministrativo autoritativo in materia urbanistica ed edilizia, che ha portato all’approvazione del piano comunale di lottizzazione, ma, sul presupposto che quest’ultimo resti caducato, ascrive al comportamento del Comune chiamato in causa la responsabilità per gli effetti conseguenti alla sopravvenuta impossibilità di realizzare il programma costruttivo (Cass. n. 11932 del 2010; si veda anche Cass. n. 4805 del 2005). E’ stato anche affermato che la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell’affidamento riposto nell’attendibilità della attestazione rilasciata dalla P.A. (rivelatasi erronea) circa la edificabilità di un’area (chiesta da un privato per valutare la convenienza d’acquistare un terreno) e nella legittimità della conseguente concessione edilizia, successivamente annullata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non ravvisandosi un atto o provvedimento amministrativo della cui illegittimità il privato possa dolersi impugnandolo davanti al giudice amministrativo, con le consequenziali statuizioni risarcitorie, e, quindi, non sollecitando tale situazione di fatto alcuna esigenza di tutela contro l’esercizio illegittimo di un pubblico potere consumato nei confronti del privato, nè richiedendo questi un accertamento, da parte del giudice amministrativo, della illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A., che egli invece può solo subire e ha interesse a contrastare nel giudizio di annullamento da altri provocato (Cass. n. 6595 del 2011; si veda anche Cass. n. 6594 del 2011).

Sulla base della giurisprudenza di questa Corte deve concludersi che anche con riferimento alla presente fattispecie, di contenuto analogo soprattutto alle fattispecie da ultimo richiamate, vige la giurisdizione del giudice ordinario.

Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si osserva che non risulta provata la non edificabilità del suolo, non avendo la Soprintendenza affermato che il suolo non fosse edificabile ma che andava rivisto il parere positivo del Comune.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 1489 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che non vi era aliud pro alio, ma solo la presenza di onere sulla cosa venduta (vincolo ambientale e floristico), risultante dal certificato di destinazione urbanistica allegato all’atto di compravendita.

Con il terzo motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si osserva che non vi è prova della non edificabilità del suolo.

Con il quarto si denuncia violazione dell’art. 163 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che dall’atto di citazione non si comprendevano le ragioni di fatto e di diritto della domanda.

Con il quinto motivo si evidenzia ai fini dell’eventuale giudizio di rinvio la carenza di prova del danno e l’eccessività delle spese processuali liquidate in primo grado.

Il ricorso incidentale va dichiarato assorbito in quanto relativo a circostanze concernenti il merito della controversia.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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