Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30514 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

03/10/2008 n. 55528/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo di ricorso e per l’assorbimento dei restanti motivi.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto 3 ottobre 2008, la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda proposta da S.C., di equa riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento penale iniziato con decreto di custodia cautelare in data 7 ottobre 1992 e terminato con sentenza 16 dicembre 2005 del Tribunale di Napoli, divenuta irrevocabile in data 8 febbraio 2006.

2. Per la cassazione del decreto ricorre il Ministero della Giustizia con atto notificato in data 18 novembre 2009 presso il difensore, per tre motivi.

L’intimato non ha svolto difese.

Con il primo motivo di ricorso si deduce che, se il giudizio presupposto era terminato in data 8 febbraio 2006, allora il ricorso a norma della L. n. 89 del 2001 depositato in data 25 settembre 2006 (il 23 settembre 2006 era sabato), oltre il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 è tardivo ed inammissibile. Si formula un quesito di diritto coerente a tale impostazione.

3. Pregiudiziale all’esame del merito è la considerazione che il ricorso non contiene una propria adeguata esposizione del fatto, ma è costituito dalla riproduzione grafica del decreto impugnato.

Occorre brevemente ricordare che la sommaria esposizione dei fatti di causa, prescritta a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c. come parte integrante del ricorso, lungi dall’essere mero adempimento formale, costituisce la premessa essenziale all’illustrazione dei motivi d’impugnazione, ai quali è strumentale. Attraverso quella esposizione, infatti, il giudice di legittimità è messo a conoscenza degli indispensabili elementi della fattispecie sostanziale e della vicenda processuale che, nella prospettiva della parte impugnante, giustificano la cassazione della sentenza impugnata.

In coerenza con tali premesse, le sezioni unite di questa corte hanno affermato il principio, al quale il collegio ritiene debba darsi continuità, che la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 non può ritenersi osservata quando il ricorrente non esponga la sua versione della vicenda processuale, e dell’oggetto della pretesa, ma si limiti ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, alla quale deve considerarsi equivalente qualsiasi mezzo di riproduzione, il testo del provvedimento impugnato, privo di relazione con i motivi di ricorso e inidoneo a chiarire la portata delle censure mosse alla decisione, contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Sez. un. 17 luglio 2009 n. 16628).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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