Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30514 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 22/11/2019), n.30514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7405-2018 proposto da:

A.I., R.P., in proprio e nella qualità di

esercenti la potestà genitoriale sul figlio minorenne

AN.IA., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO

CECIARINI;

– ricorrenti –

contro

D.R., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROBERTO SANTI LAURINI;

PROVINCIA DI GROSSETO, in persona del Presidente della Provincia pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e

difende;

ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO, 17/A, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

EUROSCAVI ROMA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 460/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato nel 2004 A.I., R.P. e An.Ia. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Grosseto Edilbeton s.r.l., Ras Assicurazioni (poi Allianz s.p.a.), D.R. e Provincia di Grosseto chiedendo il risarcimento del danno conseguente alla morte del congiunto A.M. a seguito di sinistro stradale. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 3 marzo 2017 la Corte d’appello di Firenze dichiarò inammissibile l’appello con compensazione delle spese processuali.

Osservò la corte territoriale che, in relazione alla sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del solo dispositivo in udienza con deposito della motivazione in epoca successiva, non tempestivo era l’appello in quanto proposto a decorrere non dalla data della lettura in udienza, avuto riguardo alla giurisprudenza di legittimità intervenuta in epoca successiva alla proposizione dell’appello.

Hanno proposto ricorso per cassazione A.I., R.P. e An.Ia. sulla base di un motivo e resistono con distinti controricorsi Allianz s.p.a., D.R. e Provincia di Grosseto. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 281 sexies, 281 quinquies, 132,133 e 327 c.p.c., artt. 111 e 24 Cost.. Osservano i ricorrenti che, avendo il Tribunale concesso termine alle parti dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di note conclusive, trova applicazione l’art. 281 quinquies, comma 2, e non l’art. 281 sexies, comma 2, il quale presuppone la lettura non solo del dispositivo, ma anche della motivazione della sentenza. Aggiungono che il termine per impugnare decorreva dal deposito della motivazione, posto che l’esonero dalla comunicazione di cui all’art. 133 c.p.c. richiedeva sulla base di Cass. n. 18743 del 2007 la contestualità di redazione e lettura della sentenza, e che in mancanza di motivazione non si poteva ottemperare agli oneri previsti per l’appello, quale la specifica indicazione dei motivi di impugnazione.

Il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c..

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la sentenza pronunziata a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., con lettura del dispositivo in udienza ma senza contestuale motivazione, benchè viziata, in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, conserva la sua natura di atto decisionale, dovendo escludersi la relativa conversione in valida sentenza ordinaria per essersi consumato il potere decisorio del giudice al momento della sua pubblicazione.

Ne consegue che il termine lungo per l’impugnazione decorre dalla sottoscrizione del verbale d’udienza, “ex lege” equiparato alla pubblicazione della sentenza, restando viceversa irrilevante, anche ai fini della tempestività dell’impugnazione, la successiva ed irrituale pubblicazione della motivazione, in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto (Cass. n. 19908 del 2018, n. 10707 del 2017, n. 5689 del 2016, n. 17311 del 2015, n. 6394 del 2015).

Il provvedimento impugnato ha quindi deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte. L’esame del motivo di ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento in discorso. La vicenda processuale non è suscettibile di qualificazione ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c., comma 2, stante la lettura del dispositivo in udienza, nè può attingersi al lontano precedente di Cass. n. 18743 del 2007 che, a tacer d’altro (il consolidarsi successivamente della giurisprudenza di cui sopra), riguardava il mancato perfezionamento della fattispecie di cui all’art. 281 sexies proprio in ragione della mancata lettura in udienza. Infine non si ravvisano profili di difformità dal dettato costituzionale della giurisprudenza richiamata incombendo sulla parte soltanto l’onere di impugnare la sentenza per carenza del requisito motivazionale.

Permangono le medesime ragioni enunciate dall’impugnata sentenza per disporre la compensazione delle spese processuali.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone la compensazione delle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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