Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30513 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MERCADANTE 9, presso l’avvocato SANTINI

FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato AZZALINI GIORGIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositato il

28/04/2009 n. 107/09 R.G.C.C.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in cancelleria il 28 aprile 2009 la Corte d’appello di Trento ha rigettato la domanda di equo indennizzo proposta dal sig. G.G. per l’eccessiva durata di un procedimento penale che lo aveva visto imputato del reato di truffa, protrattosi, in due gradi di giudizio, dal gennaio 1999 all’ottobre 2008.

La corte trentina, premesso che il dispositivo di condanna alla pena di sette mesi di reclusione e duecentomila/00 Euro di multa era stato pronunciato al termine di un’udienza tenutasi il 7 febbraio 2002, e quindi dopo un intervallo di tempo relativamente breve dall’inizio del procedimento, ma che la motivazione della sentenza era stata depositata solo il 14 novembre 2007, onde il giudice d’appello aveva in seguito dichiarato estinto il reato per prescrizione, ha considerato che il protrarsi dell’attesa, lungi dal recare all’imputato un nocumento da indennizzare, si è risolto in suo vantaggio.

Per la cassazione di tale decreto il sig. G. ha proposto ricorso, insistendo nel sostenere che il danno non patrimoniale derivante dalla sofferenza psicologica per l’eccessiva attesa di giustizia prescinde dall’esito del giudizio della cui durata si discute.

Essendo stato il ricorso inizialmente notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato in Trento, anzichè all’Avvocatura Generale in Roma, questa corte ha disposto la rinnovazione della notifica, dopo il cui espletamento l’amministrazione intimata ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata eccepita preliminarmente l’improcedibilità del ricorso sul presupposto che non sarebbe consento assegnare alla parte un termine per rinnovare la notifica del medesimo ricorso, se affetta da nullità.

L’eccezione è però infondata, essendo viceversa consolidato il principio che consente l’applicabilità dell’istituto della rinnovazione della notifica nulla, ex art. 291 c.p.c., anche con riferimento al ricorso per cassazione (cfr., ex multis, Cass. 26 aprile 2010, n. 9904).

Nel merito il ricorso è fondato, alla stregua dell’ormai consolidato principio secondo cui il diritto all’equa riparazione prescinde dall’esito del giudizio irragionevolmente protrattosi nel tempo, e quindi compete anche quando la durata eccessiva abbia determinato l’estinzione del reato per prescrizione, dovendosi escludere che quest’ultima valga di per sè ad elidere gli effetti negativi del prolungamento eccessivo del processo, quasi in via di compensatio lucri cum damno, salvo che l’effetto estintivo del reato derivi dall’utilizzo, da parte dell’imputato sottoposto a procedimento penale, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa, o salvo che, fin dall’inizio, l’imputato abbia avuto la consapevolezza dell’esito positivo del processo per la causa d’estinzione del reato a lui ascritto (cfr. Cass 18 novembre 2010, n. 23339; e Cass. 8 novembre 2010, n. 22682).

Nella fattispecie ora in esame, essendo la prescrizione dipesa dal gravissimo ritardo col quale è stata depositata la motivazione della sentenza di condanna di primo grado, è evidente che non è imputabile al ricorrente di avervi concorso con proprie strategie difensive, nè egli poteva avere contezza sin da principio del futuro sopravvenire di siffatta causa estintiva del reato.

L’impugnato decreto va perciò cassato.

Si può senz’altro provvedere anche alla decisione di merito, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto.

Tenuto conto dei parametri usualmente adoperati da questa corte in simili casi e del fatto che un processo la cui ragionevole durata nei due gradi non avrebbe dovuto superare i cinque anni e si è invece protratto per circa nove anni e nove mesi, appare equo liquidare in favore del ricorrente un indennizzo per danno non patrimoniale pari ad Euro 4.250,00, con interessi legali dalla domanda.

Al ricorrente dovranno essere altresì rifuse le spese processuali, che vengono liquidate in Euro 873,00 (di cui Euro 445,00 per onorari ed Euro 378,00 per diritti), per il giudizio di merito, ed in Euro 665,00 (di cui Euro 565,00 per onorari) per il giudizio di legittimità, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 4250,00, con interessi dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e di quello di legittimità, liquidate come in motivazione.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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