Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30513 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. I, 23/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13320/2018 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ridolfino

Venuti n. 20, presso io studio dell’avvocato Orsomarso Francesco,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

Provincia di Benevento, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Paolo Emilio n. 7, presso lo

studio dell’avvocato Perifano Luigi Diego, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

R.C., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Marconi n.

57, presso lo studio dell’avvocato Cimaglia Giulio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Moscato Pasquale,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Procuratore Generale della Repubblica;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1618/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei

24/10/2018 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento dei terzo

motivo per quanto di ragione e rigetto del resto;

udito, per il ricorrente, l’avvocato C.S., che ha

chiesto l’accoglimento;

udito, per il controricorrente Provincia di Benevento, l’avvocato

Perifano Luigi Diego, che ha chiesto il rigetto;

udito, per il controricorrente R.C., l’avvocato Moscato

Pasquale, che ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1618/2018 – pronunciata in un giudizio promosso da C.S., in qualità di cittadino italiano e titolare del diritto di elettorato attivo e passivo, nei confronti di R.C. e della Provincia di Benevento, al fine di sentire dichiarare il primo decaduto dalla carica di presidente della Provincia di Benevento, ai sensi della L. n. 56 del 2014, art. 1, comma 65, per effetto della cessazione del suddetto dalla carica di Sindaco del Comune di San Giorgio del Sannio, a far data dal giugno 2016 (allorchè, in occasione delle elezioni amministrative, era stato eletto sindaco altro soggetto), con conseguente impossibilità per il medesimo di continuare a ricoprire la carica di presidente della Provincia di Benevento -, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda.

Nella sostanza, si lamentava che il R., in qualità di Presidente della Provincia, avesse decretato, il 10/10/2016, la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale, elezioni svoltesi nel gennaio 2017, nonostante la sua decadenza ex lege dalla carica.

La Corte d’appello, in particolare, rigettando il gravame del C., ha confermato la statuizione del Tribunale di Benevento di non sussistenza dei presupposti per la decadenza del R., in forza della disciplina transitoria dettata della L. n. 56 del 2014, art. 1, dai commi 79 e 80, in quanto lo stesso, all’atto della presentazione della candidatura a Presidente della Provincia, era anche consigliere provinciale in carica (in quanto eletto nelle elezioni provinciali del 2008), come risultante dal verbale dell’Ufficio Elettorale del 12/10/2014 di approvazione delle candidature, con conseguente irrilevanza della circostanza relativa alla mancata rielezione a Sindaco nel 2016.

Avverso la suddetta sentenza, C.S. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di R.C. e della Provincia di Benevento (che resistono con controricorsi). Il ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primi due motivi, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 56 del 2014, art. 1, comma 65, stesso art. 1, commi 79 e 80 e degli artt. 57 e 64 TUEL, art. 6 del Manuale Elettorale e art. 345 c.p.c., e l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto storico decisivo, rappresentato dall’avvenuta decadenza del R., per effetto della L. n. 56 del 2014, art. 1, comma 65, per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibili e comunque infondati il primo ed il secondo motivo di gravame, sulla considerazione che il ricorrente non avrebbe dedotto in primo grado che le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, convocate con Decreto 10 ottobre 2016, n. 35, per il successivo mese di gennaio 2017, erano, in realtà, le seconde successive all’entrata in vigore della L. n. 56 del 2014 (in quanto “la prima tornata elettorale successiva alla detta legge si era tenuta… il 12.10.2014”, come si legge in sentenza) e che il ricorrente non aveva espressamente richiamato della L. n. 56 del 2014, art. 1, i commi 79 ed 80, senza avvedersi che i motivi erano tutti improntati sulla impossibilità della spendita della doppia carica per la candidatura a Presidente della Provincia e sulla violazione del comma 65 dell’art. 1 della citata legge, costituendo il richiamo ai commi 78 ed 80 una mera esplicitazione delle norme sull’incompatibilità già sollevate in primo grado, nonchè sulla perdita della carica di consigliere provinciale uscente, una volta divenuto Presidente della Provincia, in quanto “i commi 79 ed 80 legittimavano il consigliere provinciale uscente a partecipare alla competizione elettorale a Presidente della Provincia ma, una volta eletto a tale carica”, questi era “sottoposto alle norme che a tale carica si riferiscono, con conseguente decadenza, ai sensi del comma 65, per effetto della perdita della carica di Sindaco”.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, poi, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 92 e 93 c.p.c., in relazione alla mancata compensazione, in primo ed in secondo grado, delle spese, malgrado l’assoluta novità della questione di diritto.

Infine con il quarto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 137 Cost., per non avere la Corte d’appello sollevato la questione di legittimità costituzionale della L. n. 56 del 2014 art. 51.

2. La prima censura è, in parte, inammissibile ed, in parte, infondata.

La L. n. 56 del 2014, c.d. Legge “Delrio”, contenente, per quanto qui interessa, disciplina delle province, in attesa della riforma del titolo 5^ della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, prevede: 1) ai commi 58 e 59, che il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia e dura in carica quattro anni; 2) al comma 60, nel testo vigente ratione temporis, che sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni; 3) al comma 64, che sia eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34, ed, in caso di parità di voti, sia eletto il candidato più giovane; 4) al comma 65, che il presidente della provincia “decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco”; 5) al comma 67, che il consiglio provinciale che dura in carica due anni, secondo il comma 68 – è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti, ed, al comma 69, che il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia e che sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica, comportando la cessazione dalla carica comunale la decadenza da consigliere provinciale; 6) al comma 79, che “in sede di prima applicazione della presente legge, l’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge: a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali 14”; 7) al comma 80, che “per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti”.

Quanto alla contestazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello, in punto di novità della prospettazione relativa all’essere le elezioni decretate dal Dr. R. quale Presidente della Provincia il 10/10/2016, le seconde successive all’entrata in vigore della L. n. 56 del 2014, nella doglianza non si spiega la ragione per la quale la statuizione di inammissibilità e di infondatezza anche nel merito (per non essere la questione rilevante ai fini del decidere, non trattandosi delle elezioni all’esito delle quali il R. era stato eletto alla carica di Presidente della Provincia, svoltesi nel 2014, e per le quali si poneva il problema della decadenza dalla carica) sarebbe erronea (in primis, con riguardo, ai fini dell’autosufficienza, all’indicazione puntuale degli atti processuali nei quali la questione sarebbe stata posta sin dal primo grado).

La doglianza è poi inammissibile con riguardo agli artt. 57 e 64 TUEL, che attengono ad altre questioni estranee all’oggetto del giudizio (la necessità di opzione per una sola carica, in caso di elezioni dei consiglieri in più di una provincia odi un comune odi una circoscrizione ovvero l’incompatibilità delle cariche di assessore e di consigliere comunale e provinciale) ed all’art. 6 del Manuale elettorale per lo svolgimento delle elezioni del presidente della Provincia, riferimento del tutto inconferente, trattandosi comunque di atto privo di valenza interpretativa vincolante.

Nel merito, il ricorrente si duole del fatto che siano state indette, con Decreto 10 ottobre 2016, n. 35, nuove elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, dal R. (eletto nella carica di Presidente della Provincia di Benevento nel 2014), malgrado egli dovesse ritenersi decaduto dalla carica di Presidente della Provincia, stante la mancata rielezione a Sindaco, all’esito delle elezioni amministrative del 2016, ai sensi della L. n. 56 del 2014, art. 1, comma 65.

Ora, la Corte d’appello ha ritenuto che, poichè il R. era stato eletto presidente della Provincia nelle prime elezioni successive all’entrata in vigore della L. n. 56 del 2014 (dato di fatto, questo, non oggetto di puntuale contestazione e quindi coperto da giudicato interno), trovava applicazione la disciplina transitoria dettata della L. n. 56 del 2014, commi 79 ed 80 (operanti appunto “in sede di prima applicazione della presente legge”), in base ai quali, per le elezioni del Presidente della Provincia indette entro l’ottobre 2014 (e solo per tale prima tornata elettorale successiva all’entrata in vigore della L. n. 56 del 2014), “sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti” e quindi erano eleggibili per tale carica, oltre i Sindaci, anche i consiglieri provinciali uscenti, vale a dire quelli eletti nell’ultima tornata elettorale a suffragio universale prima dell’entrata in vigore della Riforma del 2014 (e ciò ad evidente tutela della rappresentatività dei suddetti Consiglieri provinciali): il Dr. R. era un consigliere provinciale uscente (eletto nel 2008), vale a dire in carica al momento dello scioglimento del Consiglio per effetto del riordino delle province, e quindi, all’atto della candidatura, nel 2014, nella carica di Presidente della Provincia, cumulava la carica di Sindaco e di Consigliere provinciale, cariche espressamente fatte valere nella dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica e prese in esame dall’Ufficio elettorale della Provincia di Benevento (come da relativo verbale), cosicchè non poteva ritenersi decaduto dalla carica di presidente della Provincia, nel 2016, per effetto della cassazione dalla sola carica di Sindaco; da ciò consegue che, una volta decaduto dalla carica di Sindaco, il R. aveva “legittimamente conservato quella di presidente della Provincia di Benevento, quale Consigliere provinciale uscente”, stante l’inapplicabilità del comma 65, alla luce della disciplina transitoria, eccezionale e derogatoria, di cui alla L. n. 56 del 2014, art. 1, comma 80.

Il ragionamento della Corte, condotto in maniera lineare e logicamente coerente, non è scalfito dalla doglianza di cui al primo motivo, che non coglie il tenore letterale e sistematico della disciplina in esame.

Il vizio di omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, è infine inammissibile, venendo ad essere lamentata la soluzione data all’interpretazione di una questione in diritto e non l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.

3. Il terzo motivo con il quale si denuncia l’ingiustizia della condanna alle spese, disposta dalla Corte d’appello a carico dell’appellante soccombente (e del rigetto del motivo di gravame relativo alla condanna al rimborso delle spese del giudizio di primo grado), a fronte della complessità e novità della questione trattata, è inammissibile, alla luce del principio secondo cui la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non è censurabile in cassazione (Cass., sez. un., n. 14989 del 2005; Cass. 24179/2017).

La Corte d’appello ha respinto la doglianza relativa alla condanna alle spese processuali, disposta nel primo grado, e condannato l’appellante anche al rimborso delle spese processuali del giudizio di appello, alla luce del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., operante anche nei giudizi introdotti con l’azione popolare, e tenuto conto delle tassative ipotesi di compensazione previste dal novellato art. 92 c.p.c..

Nè, al di là delle doglianze prospettate in ricorso, il motivo può essere accolto (secondo quanto prospettato dal P.G. all’udienza pubblica) sotto il profilo del difetto di attribuzione della qualità di parte processuale della Provincia (cui il ricorso in materia elettorale è soltanto “comunicato ex lege”), trattandosi di soggetto che ha comunque preso parte al giudizio sin dal primo grado (cfr. in motivazione, Cass. 11894/2006, ove si è affermato che, una volta divenuta, con la formazione del giudicato interno, non più controvertibile la questione dell’ammissibilità dell’intervento, nella specie di un Comune in un giudizio in materia elettorale, l’interveniente, principale o adesivo autonomo, ha titolo alla impugnazione, per l’interesse che ha ad influire sull’esito del giudizio).

4. Il quarto motivo è parimenti inammissibile.

Invero, il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi nella mera critica della pronuncia impugnata, per la ritenuta irrilevanza ovvero manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale, giacchè la questione di costituzionalità di una norma per un verso non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, e per l’altro verso può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che rilevata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purchè essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo. (Cass. 16245/2003; Cass. 5135/2004).

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Alla luce dell’ampliamento dei perimetro della compensazione delle spese (rispetto alla riduzione effettuata dal legislatore nel 2014) conseguente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, stante l’assoluta novità della questione controversa dinanzi a questa Corte, sussistono le condizioni per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che il processo risulta esente.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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