Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30513 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 22/11/2019), n.30513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 169-2018 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI, 53/A, presso lo studio dell’avvocato ANGELA MARIA

LORENA CORDARO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE DI

MARCO;

– ricorrente –

contro

M.B.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MAGNA GRECIA 13, presso lo studio dell’avvocato GAETANO LAURO

GROTTO, rappresentato e difeso dall’avvocato MANUELA MACARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1017/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

M.B.O. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Castrovillari M.F. chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto di data 29 dicembre 1993 di costituzione di associazione in partecipazione e la condanna alla restituzione dell’importo di Euro 77.468,53 quale apporto conferito per l’avvio e conduzione dell’impresa individuale del convenuto ed alla liquidazione del 50% degli utili netti dell’azienda, oltre il risarcimento del danno. Il convenuto propose domanda riconvenzionale. Il Tribunale adito accolse la domanda di risoluzione del contratto e di restituzione dell’importo di Euro 77.468,53, rigettando per il resto la domanda nonchè quella riconvenzionale. Avverso detta sentenza propose appello M.F.. Con sentenza di data 31 maggio 2017 la Corte d’appello di Catanzaro rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, in relazione al primo e secondo motivo di appello, che ricorreva la violazione dell’art. 342 c.p.c. in quanto, a fronte della motivazione di primo grado secondo cui, stante l’ammissibilità dell’affidamento della gestione dell’impresa all’associato, la circostanza che l’attore di fatto si era occupato degli aspetti contabili ed amministrativi dell’impresa non faceva venire meno l’obbligo dell’associante di provvedere alla rendicontazione ed alla corresponsione degli utili, l’appellante aveva continuato a sostenere la tesi secondo cui l’appellato aveva svolto di fatto la funzione di amministratore, con la relativa inesistenza dell’obbligo di rendicontazione in capo all’appellante, ed, a fronte della motivazione di primo grado secondo cui anche nell’ipotesi in cui l’ammanco di Euro 45.089 potesse costituire espressione di cattiva gestione era necessario dimostrare che la differenza di merci per il valore indicato nasceva dalle condotte tenute dall’attore, l’appellante aveva continuato a menzionare soltanto la mancata giustificazione della predetta situazione contabile. Aggiunse, in ordine al terzo motivo, secondo cui stante l’atipicità del contratto non poteva derivarne il diritto alla restituzione dell’apporto versato, che non solo la qualificazione del rapporto non aveva costituito oggetto di contestazione nel corso del giudizio di primo grado, ma anche, alla stregua dei criteri interpretativi di cui all’art. 1362 e segg. c.c. e della dicitura nell’intestazione della scrittura oltre che della previsione di cui all’art. 1 (“è costituita un’associazione in partecipazione”), non era revocabile in dubbio l’attribuzione ad un soggetto da parte dell’associante della partecipazione agli utili verso il corrispettivo di un determinato apporto conformemente al disposto di cui all’art. 2549 c.c.. Concluse nel senso che le ulteriori questioni, fondate sulla presunta e non ricorrente responsabilità dell’appellato, risultavano assorbite.

Ha proposto ricorso per cassazione M.F. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che vi era stata chiara indicazione della censura in quanto nell’atto di appello era stato dedotto che fra le parti si era stabilita una società di fatto, del tutto incompatibile con la figura dell’associazione in partecipazione, con svolgimento da parte dell’appellato della funzione di amministratore di fatto dell’azienda, il quale era l’unico inadempiente all’obbligo di rendicontazione (cui era tenuto per la gestione svolta) ed in relazione al quale era stata provata la mala gestio (a titolo esemplificativo non aveva costui fornito alcuna giustificazione in ordine alla differenza di merci per Euro 45.089,09).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che il giudice di appello aveva omesso di valutare sia il dato testuale del contratto, secondo cui non vi era alcuna clausola che disponeva in ordine alla restituzione dell’apporto dell’associato nè vi era alcun rinvio alla disciplina codicistica sull’associazione in partecipazione, oltre la previsione di compenso mensile in favore di M.F., sia il comportamento complessivo delle parti da cui si evinceva che la denominazione indicata in contratto (“associazione in partecipazione”) non corrispondeva nè al dato letterale nè all’intenzione delle parti. Aggiunse che il rapporto era in realtà di società di fatto e che la stipulazione della scrittura era giustificata dalla circostanza che, essendo M.B.O. dipendente pubblico, non poteva rivestire la qualità di socio.

I due motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili. Il ricorrente ha censurato il rilievo di inammissibilità dei motivi di appello ai sensi dell’art. 342 con il motivo per il quale nell’atto di appello sarebbe stata svolta la critica della sentenza di primo grado mediante l’argomento dell’esistenza di una società di fatto di cui l’appellato sarebbe stato l’amministratore. Il motivo è inammissibile per una duplice ragione. In primo luogo, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, risulta omessa la specifica indicazione della localizzazione nell’atto di appello dell’argomento in discorso (si noti che nel controricorso si afferma che mai, sia in primo che in secondo grado, il ricorrente avrebbe dedotto che esisteva una società di fatto). In secondo luogo va osservato che, benchè la corte territoriale abbia in motivazione con riferimento ai primi due motivi rilevato l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 342, ha poi statuito nel merito nel senso che le regole di ermeneutica contrattuale imponevano di considerare che nella specie ricorreva effettivamente un’associazione in partecipazione, rigettando così l’appello, e non dichiarandolo semplicemente inammissibile. Il motivo di censura vertente sull’art. 342 risulta così estraneo alla ratio decidendi una volta che si consideri la sentenza nel suo complesso.

Il riconoscimento dell’effettiva esistenza dell’associazione in partecipazione risulta tuttavia impugnato con il secondo motivo ma in modo inammissibile in quanto il ricorrente, pur facendo riferimento alla norma di cui all’art. 1362, ha in realtà censurato il risultato interpretativo della sentenza di appello, ricadendo così nella sfera del giudizio di fatto riservata al giudice di merito.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente, a proposito dell’assorbimento delle ulteriori questioni, che M.B.O. era l’unico inadempiente in quanto unico soggetto tenuto a rendere il conto della gestione della ditta individuale.

Il motivo, inerente le questioni assorbite per effetto della mancanza di responsabilità dell’appellato, è da intendere assorbito stante l’inammissibilità dei due precedenti motivi.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, con assorbimento del terzo motivo. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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