Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30512 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30512
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
P.F. (c.f. (OMISSIS));
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il
04/12/2008, n. 304/08 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/12/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso il 4 dicembre 2008 la Corte d’appello di Catania condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di P.F. della somma di Euro 2.200,00, oltre interessi legali e spese di giudizio, a titolo di equa riparazione della violazione del termine ragionevole del processo tributario da lui instaurato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, con ricorso depositato il 25 giugno 1998, e definito con sentenza del 2 luglio 2007 in grado di appello.
Avverso il provvedimento, non notificato, proponeva ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, deducendo la violazione di legge nel mancato rilievo dell’improponibilità della domanda di equa riparazione, riferita ad un processo tributario estraneo alla tutela prevista dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione dei diritti dell’uomo.
Il Sig. P.F. non svolgeva attività difensiva.
All’udienza del 2 dicembre 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la stesura della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Sono escluse dall’ambito di operatività delle garanzie assicurate dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali le obbligazioni di natura pubblicistica, quale quella oggetto del processo presupposto in esame, avente ad oggetto un provvedimento impositivo del fisco.
Al riguardo, non è rilevante che la domanda fosse prospettata come rimborso di ritenute Irpef, dal momento che non si tratta di ripetizione dell’indebito secondo i principi di diritto civile, bensì di un petitum fondato sull’esistenza, o no, del presupposto del potere impositivo dello Stato: come tale, per quanto detto, non rientrante nell’ambito di tutela della convenzione europea (Cass., sez. 1, 7 marzo 2007, n. 5275).
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato senza rinvio.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda;
Condanna il P. alla rifusione delle spese del primo grado, liquidate in complessivi Euro 756,00, di cui Euro 311,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, e della fase di legittimità, liquidate in 500,00 per onorari; oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011