Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30512 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 22/11/2019), n.30512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20977-2018 proposto da:

ALLIANZ SPA, in persona delle procuratrici speciali, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CESI N 21, presso lo studio dell’avvocato

PASQUALE ACONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO

MINERVINI;

– ricorrente –

contro

C.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAURO ARBOSTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 166/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.G. ha stipulato nel 2007 una polizza vita (valevole altresì come risparmio) scadente a 10 anni, e dunque nel 2017.

A luglio del 2010 la società Allianz Subalpina, con cui era stipulata tale polizza ha comunicato al C. l’avvenuta fusione con altre società, per dare vita al gruppo assicurativo Allianz spa, ed ha reso noto al C. il suo diritto di recedere dalla polizza.

Costui ha dunque esercitato il recesso chiedendo la liquidazione di quanto a lui dovuto. Aveva versato fino a quel momento la somma di 44629,65 Euro, ed ha ricevuto invece 37648,91 Euro.

Ha chiesto inizialmente una ingiunzione per la rimanente somma, ma il giudizio di opposizione si è concluso con l’affermazione della tesi di Allianz secondo cui quella corrisposta era la somma effettivamente spettante.

Il giudizio della corte di appello è stato invece di diverso avviso. La corte ha ritenuto che al tempo complessivo di calcolo mancavano alcuni mesi, che invece andavano computati.

Avverso tale decisione la Allianz propone un motivo di ricorso. V’è costituzione del C. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione è che, a norma di contratto, il calcolo del dovuto andasse effettuato fino alla data di riscatto (11.7.2010) e non all’inizio dell’anno di riscatto (1.1.2010).

Secondo la corte dunque mancavano nel calcolo sette mesi.

2.- La società Allianz ritiene che la corte abbia violato i canoni di interpretazione del contratto (artt. 1362 e ss. c.c.), nel senso che ha male inteso il senso della clausola contrattuale ritenendo che il calcolo andasse fatto fino al termine del rapporto contrattuale.

Il motivo è infondato.

Non coglie la ratio della decisione, che si limita a censurare il fatto di avere calcolato il riscatto al 1.1.2010, anzichè alla data in cui è stato effettuato il recesso, ossia l’11.7.2010.

La ricorrente dimostra il fraintendimento nel momento in cui asserisce che: “la corte erra nell’indicare quale data di attribuzione la naturale scadenza del piano”, data che è il 2017 (dieci anni dal 2007) quando invece indica come data di attribuzione quella di riscatto o di recesso, ossia l’11.7.2010.

Ed ancora a pagina 21: “nel 2010, quindi, nel caso di specie, la Allianz avrebbe dovuto aver piena cognizione del dato relativo alla rivalutazione dalla data di formazione del contratto sino alla data prevista per la scadenza del piano. Nel caso di specie il 2017”. E tuttavia la corte di merito non ha imposto una rivalutazione al 2017, bensì alla data in cui è stato esercitato il riscatto (11.7.2010).

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 3200,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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