Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30512 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30512 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 19848-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis
– ricorrente contro
OTTONELLO PATRIZIA, PARODI GIULIANA, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIALE GLORIOSO 13 presso lo studio
dell’avvocato ANDREA BUSSA, rappresentate e difese dagli avvocati
SERGIO ACQUILINO, LIVIO BUSSA, ANDREA BUSSA,
– controrícorrentí nonché

Data pubblicazione: 19/12/2017

LUZZO PATRIZIA, MERIALDI RENZA, VOLPE SABRINA;

in timate

avverso la sentenza n. 71/2014 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 18/02/2014;

partecipata del 05/12/2017 dal Presidente Consigliere Dott.
ADRIANA DORONZO.

Rilevato che:
Il Tribunale di Savona, in accoglimento della domanda proposta dalle
odierne intimate, assunte con reiterati contratti a tempo determinato
alle dipendenze del MIUR, ha condannato il Ministero al pagamento in
favore delle ricorrenti delle differenze tra le retribuzioni spettanti al
dipendente a tempo indeterminato e quelle effettivamente corrisposte,
siccome dipendenti a tempo determinato;
la Corte d’appello di Genova ha rigettato l’appello del Ministero;
la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda fosse fondata alla luce
dell’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE
(oltre che con l’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001), il quale consente un
trattamento differenziato tra lavoratori a tempo determinato e
lavoratori a tempo indeterminato sulla base di ragioni oggettive, che
non possono essere ravvisate nella mera circostanza che un impiego sia
qualificato di ruolo in base all’ordinamento interno e presenti alcuni
aspetti caratterizzanti il pubblico impiego;
per la cassazione ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca sulla base di un unico motivo;
hanno resistito con controricorso Ottonello e Parodi, mentre le altre
intimate non hanno svolto attività difensiva;

Ric. 2014 n. 19848 sez. ML – ud. 05-12-2017
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
le controricorrente hanno depositato memoria;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

1. il MIUR denuncia la violazione dell’art. 6 del d.lgs. 6/9/2001, n.
368; dell’art. 9, comma 18, D. L. n. 70/2011, come convertito dalla L.
n. 106/2011; dell’art. 53 della L. 11/7/1980, n. 312; dell’art. 4 della L.
3/5/1999, n. 124; dell’art. 526 del algs. 16/4/1994, n. 297; della
direttiva 99-70-CE, nonché dell’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato ivi allegato;
1.1. sostiene, in sintesi, il Ministero ricorrente che le supplenze
stipulate per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo
sulla base della normativa di settore non violano la direttiva
comunitaria, che ha come finalità solo quella di coniugare le esigenze
di flessibilità del lavoro e di sicurezza dei lavoratori, per cui attribuisce
rilievo alle esigenze di specifici settori, che giustificano il ricorso alla
tipologia contrattuale e le differenziazioni fra lavoratori a tempo
determinato ed indeterminato;
1.2. in via preliminare, deve darsi atto della ammissibilità del ricorso in
quanto è sufficientemente delineato lo svolgimento del processo e
sono chiaramente enucleate le censure che si intendono muovere alla
sentenza impugnata; è inoltre inconferente il richiamo, fatto dalle
controricorrenti, all’art. 348 ter, comma quinto, cod.proc.civ., dal
momento che il ricorso per cassazione è stato proposto ai sensi del n.
3 dell’art. 360, comma primo, cod.proc.civ., e non già ai sensi del n. 5
della stessa norma, per il quale soltanto è prevista l’esclusione del
rimedio del ricorso per cassazione in caso di cosiddetta “doppia
Ric. 2014 n. 19848 sez. ML – ud. 05-12-2017
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Considerato che:

conforme” (cfr. Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 11/12/2014, n.
26097);
1.3. nel merito, il motivo è manifestamente infondato;
1.4. esso, nella parte in cui insiste sulla legittimità dei contratti a
termine, sulla specialità del sistema di reclutamento scolastico, sulla

continuità didattica, sovrappone e confonde il principio di non
discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le
organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e
UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di
abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della
disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo;
1.5. il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata, nel
riconoscere l’anzianità di servizio ai fini retributivi, si pone in linea con
il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte con le
sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, con le quali si è statuito che «nel
settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a
tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al
personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per
i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato»;
2. a dette conclusioni, ribadite da ultimo da Cass. ord. 12/7/2017, n.
17168, la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla
Ric. 2014 n. 19848 sez. ML – ud. 05-12-2017
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esistenza di ragioni oggettive legate alla necessità di assicurare la

Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4
dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico
degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato
condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a
quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”,

3. il ricorso del MIUR non prospetta argomenti che possano indurre a
disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poiché le
ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi
qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise
dal Collegio;
4. restano inoltre assorbite siccome inconferenti le questioni
prospettate in ricorso con riferimento all’art. 53 della L. n. 312 del
1980, dal momento che le differenze stipendiali sono state riconosciute
dai giudici di merito sulla base del principio di non discriminazione e
nei limiti di quanto riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato a
parità di anzianità;
5. in conclusione, il ricorso va respinto;
6. la novità e la complessità della questione, solo di recente composta
dall’intervento di questa Corte, giustificano la compensazione delle
spese del presente giudizio nei riguardi delle parti che hanno svolto
attività difensiva, mentre nessun provvedimento deve essere adottato
nei confronti delle parti che sono rimaste intimate;
7.

infine, non può trovare applicazione nei confronti delle

Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).
Ric. 2014 n. 19848 sez. ML – ud. 05-12-2017
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sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio nei
confronti delle controricorrenti; nulla sulle spese nei confronti delle
parti rimaste intimate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2017

della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

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