Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30511 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABEI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 18, presso l’avvocato VINCENZO

MASULLO, rappresentato e difeso dall’avvocato SCALIGINA PIETRO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 113/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositato il 06/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.G. con atto del 29 maggio 2008 chiedeva alla Corte d’appello di Potenza di condannare il Ministro della Giustizia a corrispondergli l’equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per i danni a lui derivati per effetto della durata eccessiva di un processo civile celebrato davanti al Tribunale di Taranto.

Alla prima udienza del 9 dicembre 2008 il L. chiedeva ed otteneva termine per effettuare la notifica dell’atto introduttivo del giudizio che aveva depositato, e del conseguente decreto di fissazione di udienza. Il Ministro convenuto si costituiva all’udienza successiva del 13 gennaio del 1009 ed eccepiva l’improcedibilità del ricorso non essendo a suo avviso sanabile l’omessa notifica del medesimo entro termine giudiziale assegnato. La corte dichiarava l’improcedibilità il ricorso condividendo la posizione assunta dal resistente Ministro. Ricorre per cassazione contro il decreto della Corte d’appello L.G.. Resiste con controricorso il Ministro della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.a. I motivi del ricorso allegano la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, e dei principi elaborati dalla giurisprudenza ed affermati dalla L. n. 89 del 2001 in materia di identificazione del danno da superamento del termini di ragionevole durata del processo. Sostanzialmente affermano con qualche ripetitività, l’errore del giudice di merito consistito nel non aver considerato ai fini della individuazione del ritardo, il lungo periodo di inattività dell’ufficio giudiziario adito nel giudizio presupposto e di avere considerato non rinnovabile la notifica di cui si è detto in narrativa, così pervenendo ad una sorta di denegata giustizia.

1.b. La doglianza infondata, ancorchè per una ragione che precede quella adottata dal giudice del merito, la cui sentenza pertanto va, nel senso che si precisa, corretta.

Nei giudizi di cui si tratta il principio processuale di cui tener conto è che il deposito dell’atto introduttivo esaurisce i suoi propri effetti al momento stesso in cui avviene. La attività di notificazione che spetta alla parte che ha depositato, è conseguente a tale fase. Essa dunque, una volta che non sia stata compiuta, come nella specie si è dato, non può essere posta successivamente in essere. La mancata notifica del decreto di fissazione di udienza realizza per l’appunto la fattispecie astratta descritta.

1.b. Il ricorso deve essere respinto.il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 900,00, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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