Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30511 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 22/11/2019), n.30511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17817-2018 proposto da:

NG PETROLI SRL, in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA

GINO GIUNTI;

– ricorrente –

contro

IES ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA, in persona dei procuratori

speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso

lo studio dell’avvocato SALVATORE AMATORE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGIO ROSSARI CAGIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1675/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società ricorrente ha fatto da intermediaria nella vendita di petrolio per conto della IES spa.

Quest’ultima, non volendo far conoscere ai suoi concorrenti (Agip, Esso ed altri) quali fossero i suoi clienti, ha affidato la vendita e consegna del petrolio a questi ultimi alla FAG petroli, con la quale ha dunque instaurato un rapporto di dare ed avere.

I clienti pagavano direttamente alla IES, ma questa fatturava alla FAG la vendita o la cessione, e la FAG fatturava alla IES i compensi per i suoi servizi, fino a quando IES spa, ritenendo di essere in credito in questo rapporto di dare ed avere, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per oltre 1 milione di Euro. Al decreto ha proposto opposizione la FAG spa, assumendo che quel credito vantato nei suoi confronti da IES spa era in realtà stato compensato con debiti di quest’ultima e che quindi nulla era dovuto.

Il tribunale in primo grado ha rigettato l’opposizione, decisione confermata in appello, dove si è ribadito che non v’era prova della avvenuta compensazione, a seguito della quale residuava il credito oggetto di ingiunzione.

La Fag Petroli propone ricorso con tre motivi. V’è costituzione della IES spa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata è nell’esistenza della prova che i crediti di FAG Petroli, ricorrente, verso IES spa erano stati già conteggiati e messi in compensazione da quest’ultima al momento della ingiunzione, che dunque è stata notificata per un credito al netto di quella compensazione.

Ciò risulterebbe, secondo la corte di merito, in particolare da un documento proveniente dalla stessa FAG petroli spa.

2.- I tre motivi fatti valere in ricorso possono esaminarsi congiuntamente, e sono inammissibili.

Infatti sotto la veste del difetto di motivazione, e neanche tanto dissimulata, in quanto i motivi propongono altresì una violazione delle norme sulla prova (artT. 115 e 116 c.p.c.), la ricorrente si duole della errata valutazione degli esiti istruttori da parte del giudice di merito, censura che è qui inammissibile poichè investe l’esercizio della discrezionalità del giudice di merito, nell’accertare, per l’appunto, il merito, e che è possibile far valere in sede di legittimità solo nella misura in cui si traduce in vizio della motivazione nei termini in cui è previsto dalla nuova formulazione della norma, oppure in errore percettivo, che cada cioè sul contenuto della prova.

2.1.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta sia violazione dell’art. 115 che dell’art. 116 c.p.c. per non avere la corte di appello tenuto conto del fatto che il documento da cui sarebbe risultata la compensazione come già avvenuta era stato disconosciuto dalla Fag Petroli e dunque non valeva come prova.

Il motivo, cosi limitato, non coglie tra l’altro la ratio della sentenza impugnata che basa la dimostrazione dell’avvenuta compensazione, o meglio del fatto che la pretesa di IES era al netto di quella compensazione, su una serie di altre prove, comprese alcune testimonianze, cosi che, a parte il rilievo relativo alla discrezionalità nel valutare tale prova, il motivo è infondato per la limitata portata della sua censura.

2.2.- Allo stesso modo deve concludersi per il secondo motivo di ricorso che lamenta erronea decisione (sempre in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) quanto ad alcune prove non ammesse e, per contro, alla ammissione di quelle di controparte.

Anche in questo caso si tratta della censura di una valutazione discrezionale circa la rilevanza dei mezzi di prova, che non può trovare verifica in questa sede, appartenendo al merito.

Del resto, si tratta di decisione motivata con il richiamo, per ogni singola prova, alla sua ininfluenza, e dunque rispettosa del minimo necessario di motivazione imposta dalla legge.

2.3.- Il terzo motivo lamenta anche esso, sotto forma di violazione dell’art. 2607 c.c., la valutazione che la corte di merito fa circa l’esistenza della prova del credito, e rispettivamente della eccezione rivolta a contestarlo.

Non v’è nella ratio della decisione impugnata una qualche affermazione circa il significato della regola posta dall’art. 2697 c.c., nel senso che non si può attribuire alla corte di aver assegnato a quella norma un significato diverso da quello corretto. In realtà il motivo di ricorso mira surrettiziamente a contestare la valutazione, pure essa di merito, circa la sufficienza della prova a sostenere la pretesa attorea.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento di 12.200,00 Euro di spese legali, oltre 200,00 Euro di spese generali, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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