Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30510 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABEI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.W. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di erede di

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

POPOLO 18, presso l’avvocato FRISANI PIETRO L., che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il

25/11/2008; n. 305/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.E. ricorreva alla Corte dei Conti con atto depositato il 23 settembre 1982 chiedendo la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico. Nel corso del giudizio lo stesso B. E. veniva a morire, in data (OMISSIS). Il suo erede, B.W., riassumeva il giudizio in data 14 marzo 2006. Il giudizio terminava con sentenza il 2 febbraio 2006. B.W. pertanto chiedeva che la Corte d’appello di Brescia dichiarata la violazione dell’art. 6, par. 1 Conv. Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, della L. n. 89 del 2001, art. 2 condannasse il Ministro dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma complessiva di Euro 18.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a lui spettante quale erede. Resisteva il Ministro dell’Economia e delle Finanze. La corte d’appello di Brescia con decreto dichiarava inammissibile il ricorso.

Il giudice del merito, premessa la legittimazione attiva del predetto B.W., erede dell’attore nel giudizio presupposto, rilevava che il decesso del dante causa aveva posto termine alla situazione di sofferenza del medesimo. Poichè tale evento si era verificato oltre sei mesi prima dell’entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, la situazione si doveva considerare esaurita e non rientrante nella eccezione di cui all’art. 6 della legge stessa.

Ricorre per cassazione B.W. con un motivo di ricorso. Si è costituito il Ministro convenuto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico mezzo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2, 3, 4, 6 e dell’art. 6 Conv. DU. Lamenta l’esclusione del danno morale da lui rivendicato a titolo ereditario sulla base dell’erronea considerazione del decesso del de cuius, verificatosi anteriormente all’entrata in vigore della legge richiamata. Formula pertanto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, rituale quesito, nel senso che segue: “dica la corte di cassazione se costituisce violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2, 3, 4, 6 e dell’art. 6 par. 1 Cedu, al fine di escludere il diritto ereditario all’equa riparazione, la circostanza che il decesso del de cuius che aveva promosso il processo di cui si lamenta l’irragionevole durata, sia avvenuta in epoca antecedente l’entrata in vigore della L. n. 89 del 2001”.

2. Al quesito deve darsi risposta affermativa. Non può condividersi quanto ritenuto dal giudice di merito giacchè è giurisprudenza costante di questa corte che all’erede della parte che abbia subito un processo di durata eccedente il termine di ragionevolezza, spetta, iure hereditatis e dunque pro quota, il risarcimento maturato in capo al de cuius all’atto del decesso.

Spetta altresì, iure proprio, l’eventuale riparazione conseguente alla ulteriore durata eccessiva del processo a partire dalla data della riassunzione (per tutte cass. N. 23939 del 2006).

Nel caso che ne occupa all’odierna ricorrente in quanto erede, il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere la riparazione maturata in capo al de cuius alla data della sua morte.

Non poteva essere riconosciuta, invece, alcuna riparazione per il breve periodo (poco più di due anni), di durata del processo riassunto.

La causa peraltro, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito in base alla giurisprudenza di questa Corte Suprema,che ha messo a punto criteri dai quali il collegio non ritiene di discostarsi. La sentenza n 13019 del 2010, premessa la recente giurisprudenza della CEDU (sez. seconda,16 marzo 2010,Volta ed autres c. Italia, ricorso n. 43674 del 2002), ha rilevato che nei giudizi amministrativi le cui regole, tra l’altro, prevedono specifici atti d’impulso costituenti addirittura oneri per la parte, la intera durata del giudizio eccedente il termine di ragionevolezza va risarcita con la somma di Euro 500,00.

Nel caso che nè occupa gli anni dell’intera durata del giudizio presupposto sono 15. Al B. pertanto va riconosciuta, pro quota giacchè iure hereditatis, l’equa riparazione maturata dal suo dante causa nella somma di Euro 7500,00.

L’amministrazione intimata deve essere condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e, decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 7500,00 con gli interessi a decorrere dalla domanda. Condanna la stessa parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate in Euro 500,00 per onorari ed in Euro 600,00 per diritti e Euro 50,00 per spese, nonchè per il giudizio di legittimità al pagamento di Euro 900,00 per onorari ed a Euro 100,00 spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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