Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30510 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30510 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 12618-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che Io rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente contro
SOLCIE ELENA, BALLONE PATRIZIA;
– intimate avverso la sentenza n. 601/2013 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 23/11/2013;

Data pubblicazione: 19/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Presidente Consigliere Dott.
ADRIANA DORONZO.

Rilevato che:
Il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento della domanda

determinato alle dipendenze del MIUR, ha condannato il Ministero al
pagamento in favore delle suddette delle differenze tra le retribuzioni
spettanti al dipendente a tempo indeterminato e quelle effettivamente
corrisposte, siccome dipendenti a tempo determinato;
la Corte d’appello di Genova ha rigettato l’appello del Ministero;
la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda fosse fondata alla luce
dell’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE
(oltre che con l’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001), il quale consente un
trattamento differenziato tra lavoratori a tempo determinato e
lavoratori a tempo indeterminato sulla base di ragioni oggettive, che
non possono essere ravvisate nella mera circostanza che un impiego sia
qualificato di ruolo in base all’ordinamento interno e presenti alcuni
aspetti caratterizzanti il pubblico impiego;
per la cassazione ha proposto ricorso il Ministero dell’Università,
Istruzione e Ricerca sulla base di un unico motivo;
la parte intimata non ha resistito;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
non sono state depositate memorie;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:

Ric. 2014 n. 12618 sez. ML – ud. 05-12-2017
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proposta dalle odierne intimate, assunte con reiterati contratti a tempo

1. il MIUR denuncia la violazione dell’art. 6 del d.lgs. 6/9/2001, n.
368; dell’art. 9, comma 18, D. L. n. 70/2011, come convertito dalla L.
n. 106/2011; dell’art. 4 della L. 3/5/1999 n. 124; dell’art. 526 del D.lgs.
16/4/1994, n. 297; della direttiva 99-70-CE, nonché dell’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato;

stipulate per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo
sulla base della normativa di settore non violano la direttiva
comunitaria, che ha come finalità solo quella di coniugare le esigenze
di flessibilità del lavoro e di sicurezza dei lavoratori, per cui attribuisce
rilievo alle esigenze di specifici settori, che giustificano il ricorso alla
tipologia contrattuale e le differenziazioni fra lavoratori a tempo
determinato ed indeterminato;
1.2. il motivo, nella parte in cui insiste sulla legittimità dei contratti a
termine, sulla specialità del sistema di reclutamento scolastico, sulla
esistenza di ragioni oggettive legate alla necessità di assicurare la
continuità didattica, sovrappone e confonde il principio di non
discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le
organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e
UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di
abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della
disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo;
1.3. il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata, nel
riconoscere l’anzianità di servizio ai fini retributivi, si pone in linea con
il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte con le
sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, con le quali si è statuito che «nel
settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a
tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
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1.1. sostiene, in sintesi, il Ministero ricorrente che le supplenze

applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al
personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per
i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,

retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato»;
2. a dette conclusioni, ribadite da ultimo da Cass. ord. 12/7/2017, n.
17168, la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla
Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4
dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico
degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato

condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a

quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”,
sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;
3. il ricorso del MIUR non prospetta argomenti che possano indurre a
disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poiché le
ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi
qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise
dal Collegio;
4. in conclusione, il ricorso va respinto;
5. nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, stante il
mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle intimate;
6. non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni
dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a

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prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la

debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano
sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).
PQM
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2017
Il Presidente estensore
Dott. Adriana Doronzo

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della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

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