Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3051 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3051 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 14634-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, PULLI
CLEMENTINA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
POLLICINO ROSALIA, POLLICINO CARMELA quali eredi di
GIORDANO SANTA;

– intimate avverso la sentenza n. 659/2010 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 15/04/2010, depositata il 25/05/2010;

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Data pubblicazione: 11/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che

aderisce alla relazione.

Ric. 2011 n. 14634 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

Ragioni della decisione
L’INPS chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Messina che
ha rigettato l’appello contro la decisione con la quale il Tribunale aveva accolto la
domanda ritenendo sussistenti le condizioni legittimanti la richiesta di trasformazione
della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia a decorrere dalla domanda
amministrativa.

L’orientamento di questa S.C. è ormai consolidato nell’affermazione dei seguenti
principi di diritto.
Nel vigente ordinamento previdenziale non esiste un principio generale di
immutabilità del titolo della pensione, sicché, non essendovi alcuna previsione
contraria, deve ritenersi consentita la conversione della pensione di invalidità, erogata
prima della entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, in pensione di vecchiaia,
della quale siano stati maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi (Cass.
5096/2003).
Però, ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma, cod. proc. civ., Cass., sesta sezione, 27
dicembre 2011, n. 29015 e Cass. 17 febbraio 2011, n. 3855, hanno anche affermato il
seguente principio di diritto: “la trasformazione della pensione d’invalidità in
pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile è possibile ove di tale
ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo
essere utilizzato, ai fini di incrementare l’anzianità contributiva, il periodo di
godimento della pensione d’invalidità. Infatti, deve escludersi la possibilità di
applicare alla pensione d’invalidità la diversa regola prevista dall’art. 1, comma 10,
della legge n. 222 del 1984 in riferimento all’assegno d’invalidità – secondo cui i
periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività
lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia – giacché
ostano a siffatta operazione ermeneutica la mancanza di ogni previsione, nella
normativa sulla pensione d’invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai
fini dell’incremento dell’anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle
previsioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento
in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi, nonché
le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione d’invalidità e quella sull’assegno
d’invalidità, laddove quest’ultimo, segnatamente, è sottoposto a condizioni più
rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti”.
Il ricorso dell’INPS deve ritenersi manifestamente fondato, poiché la Corte d’appello’
non si è attenuta al su indicato consolidato principio.

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Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Di conseguenza, il ricorso dell’Istituto previdenziale deve essere accolto e la sentenza
deve essere cassata.

Sussistono congrue ragioni, attestate anche dal diverso orientamento del giudice di
merito, oltre che relative alla posizione delle parti, per la compensazione delle spese
dell’intero processo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.
Roma, 12 dicembre 2013.

La causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere decisa nel
merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. Il principio di diritto su
richiamato, applicato al caso in esame, comporta il rigetto della domanda proposta
con il ricorso introduttivo del giudizio.

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