Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3051 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23141/2019 R.G., proposto da:

P.F., rappresentato e difeso dall’avv. Villeado Craia,

con domicilio eletto in Roma, Via Flaminia Vecchia n. 670, presso

l’avv. Maria Chiara Morabito.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con

domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.

– resistente –

avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., del Tribunale di

Macerata, depositata in data 13.3.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

4.12.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’avv. P.F. ha adito il tribunale di Macerata per ottenere la liquidazione del compenso per l’attività di difesa d’ufficio svolta nell’ambito di un giudizio penale a carico di B.A., imputata per il reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p.c..

Con decreto 20 luglio 2018, il Giudice monocratico di Macerata ha liquidato un compenso di Euro 450,00, per la sola attività di studio della pratica.

Su opposizione del difensore il tribunale ha riformato la decisione, riconoscendo il compenso anche per la fase introduttiva la domanda, per un importo complessivo di Euro 1140,00, calcolato in base ai valori tabellari medi, con riduzione del 50% in ragione delle questioni trattate, non richiedenti un impegno particolare, e dell’ulteriore riduzione di un terzo prevista in tema di gratuito patrocinio per la difesa svolta nel giudizio penale.

Ha infine compensato le spese di lite, per il fatto che il Ministero non è parte del procedimento di liquidazione.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta da P.F. con ricorso in due motivi.

Il Ministero della Giustizia si è costituto ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione del D.M. n. 55 del 2014, tabelle allegate, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che il tribunale abbia liquidato importi inferiori a quelli risultanti dai valori tabellari medi e comunque irrisori o non congrui, senza aver specificato le voci oggetto di riduzione e le ragioni delle soluzioni accolte.

Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando l’illegittimità della compensazione delle spese di giudizio, non giustificabile per il fatto che il Ministero non era parte del procedimento di liquidazione.

3. Il primo motivo è infondato.

Il ricorrente, nel proporre opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, aveva lamentato la mancata liquidazione del compenso per la fase introduttiva del giudizio, sostenendo di aver ottenuto, per le restanti attività, importi inferiori ai minimi tabellari (cfr. ordinanza pag. 1).

Il tribunale, riformando il decreto opposto, ha liquidato le spettanze del difensore per l’intera attività oggetto di domanda, riconoscendo le somme risultanti dall’applicazione dei parametri medi, ridotte del 50%, in ragione delle questioni trattate, non richiedenti un impegno particolare.

Non sussisteva alcun obbligo ad attribuire gli importi corrispondenti ai parametri tabellari medi.

Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, che impone di liquidare l’onorario e le spese al difensore in modo che l’importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretato nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore, purchè non al di sotto dei minimi (Cass. 31404/2019; Cass. 26643/2011).

La pronuncia ha, inoltre, dato conto, con motivazione logica, benchè sintetica, dei motivi che giustificavano la riduzione del 50% prevista dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4: secondo il giudice di merito, l’attività non presentava particolari profili di complessità, nè aveva richiesto un impegno particolare, fermo peraltro che l’importo liquidato, pari ai minimi di tariffa, non poteva considerarsi di per sè irrisorio.

Non era indispensabile neppure che fossero specificate le voci oggetto di riduzione: il compenso è stato riconosciuto per l’intera attività di difesa oggetto di domanda e per ciascuna prestazione è stata applicata la medesima riduzione e i medesimi valori tabellari, in modo da consentire il controllo sulla correttezza del metodo impiegato e sul rispetto dei parametri di legge.

3. Il secondo motivo è fondato.

Il tribunale, nel ritenere che la mancata partecipazione del Ministero alla fase di liquidazione del compenso giustificasse la compensazione delle spese, ha chiaramente disatteso il principio secondo cui il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato o a quelli nominati d’ufficio, introduce una controversia di natura civile (Cass. s.u. 19161/2009; Cass. 15180/2016), per cui, nel decidere l’opposizione, deve farsi applicazione, per la regolazione delle spese, degli artt. 91 e ss. c.p.c. (Cass. s.u. pen. 25931/2008; Cass. 24672/2013).

Dette spese, in applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile ratione temporis, potevano essere compensate solo in caso di “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” o per altri gravi ed eccezionali motivi (Corte Cost. 77 del 2018), ipotesi, quest’ultima, che non può ricomprendere il mero fatto della mancata partecipazione del Ministero al procedimento di liquidazione del compenso, trattandosi di evenienza che caratterizza il suddetto procedimento, dovendo considerarsi che l’amministrazione è comunque parte della fase di opposizione e, ove soccombente, è tenuta a sostenere le spese (fatta salva l’eventuale sussistenza delle altre condizioni, diverse da quelle prese in considerazione dal tribunale, per disporre la compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2).

E’ quindi accolto il secondo motivo di ricorso ed è respinto il primo. Il provvedimento impugnato è cassato in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con liquidazione delle spese dell’opposizione come da dispositivo.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono integralmente compensate, dato l’accoglimento solo parziale del ricorso.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente le spese del giudizio di opposizione, pari ad Euro 150,00 per esborsi ed Euro 810,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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