Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3051 del 08/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 3051 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA

sul ricorso 22282-2009 proposto da:
MASTROGIACOMO

MICHELINA

MSTMHL67RA9L947E,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO
103, presso lo studio dell’avvocato ANGINO MARIO, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2012
3900

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE 80078750587;

intimato

avverso la sentenza n. 776/2009 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 08/02/2013

di BARI, depositata il 10/03/2009 r.g.n. 2512/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2012 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;
udito l’Avvocato RENATO BALTA per delega MARIO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso
l’accoglimento del ricorso. –

AN GINO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Lucera, Michelina Mastrogiacomo, operaia
agricola a tempo determinato, conveniva in giudizio l’I.N.P.S., chiedendo la riliquidazione
dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2002.
La ricorrente, premesso che il suddetto trattamento di disoccupazione le era stato corrisposto

sosteneva che lo stesso dovesse essere invece calcolato, ai sensi dell’art. 4 del d. Igs. n. 146 del
1997, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente
diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito.
L’adito Tribunale con sentenza 6.6.2006 accoglieva la domanda e condannava l’Istituto al
pagamento delle differenze maturate.
A seguito dell’appello proposto dall’Inps, la Corte di appello di Bari, con sentenza del 10.3.2009
n.776, respingeva l’azionata domanda sul rilievo dell’intervenuta decadenza annuale del diritto,
decorrente dalla data dell’originaria domanda amministrativa, da presentare – ai sensi dell’art. 7,
comma 4, del d.l. n. 338 del 1989 (convertito con modificazioni dalla legge n. 389 del 989) – entro
il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del sussidio di disoccupazione.
In particolare, la Corte territoriale rilevava che il termine annuale di decadenza di cui all’art. 47 del
d.P.R. n. 639 del 1970 e successive modifiche si era verificato poiché, partendo dalla data della
domanda amministrativa della prestazione, valutato come esaurito il procedimento amministrativo
al massimo trecento giorno dopo tale data (vedi, in proposito: Cass. S.U. 29 maggio 2009, n.
12718), dall’indicato momento decorreva il termine di decadenza di un anno, considerato quindi
ampiamente scaduto alla data di proposizione della presente azione in giudizio.
Contro la sentenza di appello ricorre l’interessata con un motivo.
L’Ente è rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
3

dall’Ente previdenziale sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995,

L’Ente intimato ha depositato delega in calce al ricorso notificato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata, così come disposto dal Collegio in
esito alla deliberazione in camera di consiglio.
Rilevato:

639 del 1970, dell’art. 6 del di. n. 103 del 1991 (convertito dalla legge n. 166 del 1991) e dell’art. 4
del di. n. 384 del 1992 (convertito dalla legge n. 438 del 1992) per avere la Corte territoriale
affermato che il termine di decadenza di cui al citato art. 47 trovi applicazione nell’ipotesi, come
quella del caso di specie, in cui la domanda giudiziale sia volta ad ottenere solo l’adeguamento di
una prestazione previdenziale già riconosciuta.
Ritenuto:
– che il motivo di ricorso è fondato atteso che, secondo l’orientamento prevalente di questa
Corte, consolidatosi con la pronuncia delle Sezioni unite 29 maggio 2009 n. 12720 – che conferma
le tesi della precedente Cass. Sez. un. n. 6491 del 1996 – , la decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R.
n. 639 del 1970, all’art. 6 del dl. n. 103 del 1991, convertito dalla legge n. 166 del 1991 e all’art. 4
del di. n. 384 del 1992 convertito dalla legge n. 438 del 1992, non trova applicazione in tutti quei
casi in cui la domanda giudiziale sia intesa non già al riconoscimento del diritto alla prestazione
previdenziale in sé considerata, ma solo all’adeguamento della prestazione già ottenuta, perché
riconosciuta solo in parte e liquidata in un importo inferiore a quello dovuto;
– che la correttezza della ricostruzione del quadro normativo di riferimento nei termini sopra
richiamati, risulta indirettamente avvalorata dall’art. 38, primo comma, lett. d) del d. 1. n. 98 del
2011, convertito in legge n. 111 del 2011, intervenuto nelle more del presente giudizio ed
interpretato da questa Corte (vedi Cass. n. 6959 del 2012 e numerose successive conformi) nei sensi
di cui al seguente principio di diritto: “ln tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad
ottenere la riliquidazione di una prestazione parzialmente riconosciuta, la novella dell’art. 38 lett. d)
Rg11812/2010

F.Ga

– che con un unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del d.P.R. n.

del di. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in 1. 111 del 2011 – che prevede l’applicazione del termine
decadenziale di cui all’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, anche alle azioni aventi ad oggetto
l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito -,
detta una disciplina innovativa con efficacia retroattiva limitata ai giudizi pendenti in primo grado
alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, con la conseguenza che, ove la nuova

data predetta, vale il generale principio dell’inapplicabilità del termine decadenziale”;
– che alla stregua di tale principio, condiviso dal Collegio, la sentenza impugnata, che ha
applicato alla fattispecie in esame la decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639/70 e successive
modificazioni ed integrazioni, in accoglimento del motivo di ricorso, va cassata con rinvio al
giudice designato in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio
di cassazione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di
appello di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

disciplina non trovi applicazione, come nel caso di giudizi pendenti in appello, o in cassazione alla

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