Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30509 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. I, 23/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26067/2013 proposto da:

Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona dei curatori

avv. prof. A.S., Dott. M.V. e Dott.

P.V., elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Mercalli n. 13,

presso lo studio dell’avvocato Cancrini Arturo, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Acea S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 180, presso lo

studio dell’avvocato Sanino Mario, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Braschi Francesco, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4997/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/09/2018 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’11 ottobre 2012, la Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto l’appello proposto da Acea s.p.a. avverso la decisione di primo grado, condannando la predetta società al pagamento della minor somma di Euro 244.767,03, oltre accessori, in favore della (OMISSIS) s.r.l., in relazione ad un contratto di appalto di lavori concluso per licitazione privata nel 1986.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il fallimento della (OMISSIS) s.r.l., affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’intimata.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il motivi del ricorso possono essere riassunti come segue:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la corte territoriale respinto l’impugnazione incidentale, travisando petitum e causa petendi della pretesa concernente le riserve n. (OMISSIS), in ordine alle quali il tribunale aveva disatteso la domanda dell’appaltatrice e che la sentenza impugnata tratta come riserve per i danni patiti a causa della sospensione dei lavori, invece che per revisione prezzi;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte territoriale respinto l’impugnazione incidentale, travisando petitum e causa petendi della pretesa concernente le riserve n. (OMISSIS), in ordine alle quali il tribunale aveva disatteso la domanda dell’appaltatrice e che la sentenza impugnata tratta come riserve per i danni patiti a causa della sospensione dei lavori, invece che per revisione prezzi;

3) omesso esame di fatto decisivo, per le medesime ragioni.

2. – I tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono inammissibili.

Il ricorrente lamenta – ora sotto il profilo dell’omissione di pronuncia, ora della violazione della regola della corrispondenza del chiesto al pronunciato, ora dell’omesso esame di fatto decisivo – che la corte territoriale non abbia correttamente qualificato le riserve dell’impresa appaltatrice, contrassegnate con numeri (OMISSIS), in ordine alle quali il tribunale aveva respinto la pretesa perchè non documentata, avendo disposto in conformità alle risultanze della consulenza tecnica espletata ed, in sostanza, avendo concluso per la mancanza di prova documentale al riguardo.

La corte del merito ha considerato insieme le riserve (OMISSIS), condividendo le osservazioni di un consulente tecnico d’ufficio (ing. Mi.) e riconoscendo la somma complessiva di Lire 295.300.000; quindi, ha considerato insieme le riserve n. (OMISSIS), affermando essere o “ripetitive di precedente riserva (n. 11)” o comunque mancanti di documentazione, del pari secondo le concordi conclusioni di ingegneri consulenti dell’ufficio.

Ciò posto, il ricorso difetta di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., in quanto dal medesimo non è dato desumere il tempo ed il luogo della diversa qualificazione della pretesa relativa alle riserve menzionate nel motivo: in particolare, in quale atto esse fossero state qualificate come riserve per revisione prezzi, e non per i danni, e con quali precise modalità, onde questa Corte possa essere messa in grado, già con la lettura del ricorso, di valutarne la fondatezza.

E’ noto, invero, che anche in ipotesi di denunzia di vizio processuale l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 20 settembre 2006, n. 20405).

3. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori, come per legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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