Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30508 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DELL’AQUILA, in persona del sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, alla Via Guido d’Arezzo n. 18, presso l’avv.

Giuliani Paola, che rappresenta e difende l’ente locale, per procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica, ex lege

domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato e da questo rappresentato e difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 86/09 del ruolo della Corte di appello di

Campobasso, del 12 maggio – 18 luglio 2009, notificato il 16 ottobre

2009;

Udita, all’udienza del 1 dicembre 2011, la relazione del cons. Dott.

Fabrizio Forte e sentita l’avv. dello Stato Gabriella D’Avanzo e il

P.G. Dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di L’Aquila, con ricorso del 31 luglio 2008 alla Corte d’appello di Campobasso, ha chiesto di condannare il Ministero della Giustizia a corrispondergli Euro 375.000,00 a titolo di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per la irragionevole durata del processo svoltosi davanti al Tribunale di L’Aquila, introdotto da citazione notificata all’ente locale il 27 giugno 1979, da Gi., M.L. e M.G., per ottenere il risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un loro terreno e concluso in primo grado da sentenza del 5 marzo 2004, definito in appello con la decisione della Corte d’appello della stessa città del 20 giugno 2007.

Eccepita dal Ministero la mancata autorizzazione del sindaco all’azione, dopo la produzione in atti della relativa Delib. G.M. 6 marzo 2009, n. 94, la Corte d’appello, con il decreto di cui in epigrafe, anzitutto ha rigettato la domanda dei danni patrimoniali che il ricorrente aveva desunto dall’aumento della entità della condanna risarcitoria da esso subito per rivalutazione e interessi in rapporto al tempo decorso del processo, perchè non collegabile alla durata di questo ma mero oggetto della domanda nel processo presupposto.

In ordine ai danni non patrimoniali, il decreto impugnato dopo una lunga e approfondita analisi della giurisprudenza di questa Corte e della sue variazioni in rapporto al danno non patrimoniale indennizzabile anche per le persone giuridiche, in un primo tempo negato perchè incompatibile con la natura di tali soggetti e poi riconosciuto anche per gli organismi collettivi per adeguarsi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, individuando tale tipo di danno, anche in rapporto alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nella sofferenza delle persone fisiche partecipanti al soggetto con personalità giuridica, come associati o amministratori in esso.

La giurisprudenza della Corte, che giustifica il danno non patrimoniale per i soggetti che agiscono sia individualmente sia in forme associate, è stata ritenuta inapplicabile agli enti locali o a quelli pubblici territoriali, cui nessuna libera scelta di adesione vi è dai cittadini che solo ratione loci ricevono servizi amministrati da tali enti, per cui non sono individuabili le persone fisiche che subiscono i danni morali per i quali si è chiesto l’indennizzo.

La domanda di equo indennizzo del Comune di L’Aquila è stata quindi rigettata dalla Corte di merito con compensazione delle spese di causa.

Per la cassazione di tale decreto il Comune di L’Aquila ha proposto ricorso di due motivi, cui ha resistito il Ministero della giustizia con controricorso, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 38 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso del Comune di L’Aquila lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per contraddittoria e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo neppure computato la durata dell’intero processo presupposto, per addebitare invece al solo ente locale ricorrente l’illecita occupazione e il mancato pagamento tempestivo del risarcimento per il quale quindi ha subito le perdite consistite nella rivalutazione e negli interessi.

Il decreto impugnato confonde l’oggetto del processo presupposto con il danno patrimoniale connesso solo alla durata di tale causa, dovendosi ritenere occasionale la parificazione dell’entità del risarcimento per occupazione senza titolo e la misura del danno patrimoniale domandato ed erroneamente denegato nel merito.

1.2. Il secondo motivo dell’impugnazione denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 2056 e 1226 c.c. e carenze motivazionali del decreto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere rigettato la domanda, rilevando come nel caso, chiedendo l’indennizzo un ente pubblico locale, non vi possa essere un danno di individui persone fisiche inseriti in un soggetto collettivo da indennizzare, mancando siffatto inserimento volontario nel soggetto sovrapersonale, dovendosi corrispondere tale tipo di danno a difesa della collettività locale per gli effetti del processo presupposto durato in modo eccessivo, essendo comunque il danno non patrimoniale conseguenza ordinaria e normale del tempo troppo lungo del processo stesso.

Entrambi i motivi di ricorso si chiudono con quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto denuncia contestualmente omessa motivazione Corte d’appello, in ordine alla durata del processo presupposto, e mancata pronuncia sulla richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a tale ritardo, ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

E’ invero contraddittorio pretendere di denunciare carenze motivazionali in ordine ad una statuizione che mancherebbe, per non esservi stata la pronuncia della Corte su detta domanda, con contestuale denuncia di mancata pronuncia e di carente motivazione di essa (sul punto cfr. la recente Cass. 21 gennaio 2011 n. 1499 e la giurisprudenza in questa citata), essendo irrilevante un computo del tempo di durata del processo presupposto, in un contesto in cui si è negato che possa riconoscersi al comune, come ad ogni altro ente territoriale di natura pubblica, il danno non patrimoniale riconosciuto agli enti plurisoggettivi ovvero ai soggetti collettivi per i danni non patrimoniali subiti dagli amministratori e dalle persone fisiche ad essi appartenenti.

In ordine al danno patrimoniale, se esso non è costituito dalla maggior somma pagata per rivalutazione e interessi per il protrarsi della occupazione illecita delle aree da parte del comune ricorrente, come si afferma anche nel motivo di ricorso, deve rilevarsi che neppure dalla impugnativa emergono elementi sufficienti ad individuare tali danni, correttamente denegati per il comune.

2.2. Anche in rapporto al danno non patrimoniale non può che condividersi la scelta del giudice di merito che ha negato tali perdite in mancanza di individui persone fisiche che si identifichino nel soggetto collettivo comune e della individuazione di tale danno per l’ente locale. L’analitica ricostruzione operata nel decreto impugnato dei precedenti di questa Corte in ordine alla normale indennizzabilità dei soggetti collettivi per i danni morali subiti dalle persone fisiche in essi associate e dai loro amministratori, non è apparsa compatibile, secondo i giudici del merito, con il riconoscimento di tale tipo di danno all’ente locale comune.

Il decreto denega l’indennizzo per danno non patrimoniale, ritenendo non individuabile una misura significativa di partecipazione dei privati alla vita di tali tipi di soggetti collettivi pubblici che nell’ordinario estenda a loro l’ansia da esito del processo, così evidenziando la non riscontrabilità del tipo di danno per cui è causa in tali soggetti, che peraltro sembra invece pacificamente ammessa in tutti i precedenti favorevoli all’indennizzo del danno non patrimoniale per gli altri enti collettivi (cfr. di recente, tra molte altre, Cass. 14 maggio 2010 m. 11746, 16 settembre 2009 n. 19979 e 2 febbraio 2007 n. 2246). Invero l’art. 114 Cost. e segg.

inquadrano nell’apparato istituzionale predisposto dallo Stato e nell’ordinamento della Repubblica, di cui alla Parte 2^ della Costituzione, gli enti locali che sono tenuti a collaborare per fronteggiare i ritardi nella durata del giudizio; il concreto accertamento nel merito della assenza di soggetti persone fisiche cui possa riconoscersi il danno morale da reintegrare, in favore di un ente autonomo riconosciuto nella costituzione alla cui vita i cittadini partecipano nelle forme previste con le elezioni degli organi di governo senza possibilità di identificazione tra tali persone fisiche e la persona giuridica eventualmente in causa, fa rientrare la fattispecie in uno dei casi eccezionali il cui l’effetto normale del danno morale sofferto dalle persone fisiche non si riverbera direttamente su quelle giuridiche con conseguente corretta non attribuzione ad esse dell’indennizzo nel caso domandato.

Il decreto ha esattamente respinto la domanda e il ricorso del comune di L’Aquila deve quindi rigettarsi, apparendo equa la compensazione delle spese del giudizio di cassazione per la natura pubblica di entrambe le parti in giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1A sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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