Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30508 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. I, 23/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27762/2013 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) s.p.a., in persona del curatore Dott.

D.F.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Borgognona n. 47,

presso lo studio dell’avvocato Brancadoro Gianluca, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Bae Systems Plc., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n.

3, presso lo studio dell’avvocato Mellaro Massimo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Dentici Lara, giusta

procura speciale per Notaio L.F.D.N. di (OMISSIS) con

apostille del (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4808/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/09/2018 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 18 settembre 2012, la Corte d’appello di Roma ha respinto gli appelli, principale ed incidentale, avverso la decisione di del Tribunale di Civitavecchia, il quale aveva a sua volta disatteso le domande proposte dal Fallimento (OMISSIS) s.p.a., volte alla declaratoria dello scioglimento dell’accordo preliminare concluso tra la BAE System Plc e la società in bonis – ma entrambe con l’interposizione fittizia di altro soggetto – con il quale la prima si era impegnata a vendere alla seconda quattro aeromobili, ed alla condanna della venditrice alla restituzione della somma di 6.800.000 sterline, o, in subordine, alla revoca dell’atto L. Fall., ex art. 67, comma 2, o alla restituzione dell’importo ai sensi della L. Fall., art. 64 o dell’art. 2033 c.c..

La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che:

a) non sussiste la nullità dell’atto di citazione introduttivo per indeterminatezza, nè l’inammissibilità di pretese nuove domande, introdotte solo nella memoria in corso di causa, in quanto nella sostanza già presenti nell’atto di citazione, sufficientemente specifico;

b) non sussiste la prova dell’assunto del fallimento, con riguardo alle domande da esso proposte.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la procedura, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso l’intimata, proponendo ricorso incidentale per un motivo.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il motivi del ricorso possono essere riassunti come segue:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1416 e segg., artt. 2727,2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la corte territoriale ritenuto raggiunta la prova del contratto simulato per interposizione fittizia di persona, ai fini delle azioni ex art. 67, comma 2 e L. Fall., art. 72: invero, attesa la posizione di terzietà del curatore rispetto all’accordo, non vigono i limiti di cui all’art. 1417 c.c., mentre anche una sola presunzione può offrire la prova piena dell’assunto e non occorre un nesso di concatenazione logica assoluta, ma solo ragionevolmente possibile fra gli eventi; al contrario, la corte del merito ha compiuto una valutazione inadeguata di ciascuno degli elementi di prova forniti, in particolare dei documenti da essa esaminati e della corrispondenza intercorsa;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., con nullità della sentenza, con riguardo alla domanda di ripetizione di indebito L. Fall., ex art. 64 e art. 2033 c.c., consistente nel pagamento della somma di 6.800.000 sterline dalla società in bonis alla BAE System Plc., in ordine al quale la sentenza omette ogni motivazione: anzi, essa rileva l’avvenuta dazione della somma, limitandosi ad affermare che non è dato desumerne il titolo, ma in atti sussistevano indizi gravi, precisi e concordanti dell’effettivo versamento detto importo, tali da condurre all’accoglimento della pretesa;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c., con nullità della sentenza, con riguardo alla domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo, mancando sul punto ogni motivazione e pronuncia, dal momento che la corte territoriale ha omesso di considerare l’importo del pagamento e le circostanze dedotte dalla procedura;

4) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella ricezione di un pagamento da parte di BAE, pur menzionato in sentenza, ma da essa non esaminato e dal quale essa non ha tratto le dovute conseguenze decisorie.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 183, commi 4 e 5, in vigore ratione temporis, per non avere la corte d’appello ritenuto introdotte in corso di causa nuove domande da parte della procedura.

2. – I quattro motivi del ricoro principale, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono inammissibili.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che non sussista la prova dell’assunto del fallimento, nè quanto alla simulazione soggettiva, nè quanto al pagamento della somma predetta da parte della società in bonis in favore della BAE System Plc: ciò perchè dalla lettera del 30 agosto 2001 non emerge il trasferimento di somme; dal messaggio di posta elettronica del 29 agosto 2001, inviato da un legale, non si trae la prova della interposizione o della causa del menzionato deposito in garanzia; lo stesso quanto alle lettere dell’11 e 20 dicembre 2001, che non sono adeguatamente specifiche sul titolo della dazione o sulla partecipazione dei quattro soggetti alla complessiva operazione, emergendo anzi da esse elementi in contrario; inoltre, si tratta di documenti contestati dalla controparte ed, in definitiva, equivoci nel loro contenuto, come già ritenuto dal giudice di primo grado.

A fronte di tale motivazione, che riguarda tutte le domande oggetto di causa, i motivi in sostanza mirano, pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge o di omesso esame, a riproporre il giudizio di fatto, precluso in sede di legittimità, circa l’esistenza e la ragione degli allegati pagamenti.

E’ noto come sia compito esclusivo del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (fra le altre, Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).

Nè, con riguardo all’argomentare della sentenza impugnata, viene censurato un contrasto con i canoni ermeneutici che presiedono all’interpretazione degli atti negoziali, nei limiti in cui possa trovare ingresso in questa sede.

3. – Il ricorso incidentale resta assorbito.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori, come per legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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