Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30508 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 22/11/2019), n.30508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19721/2018 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO P., presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, F.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 23550/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 16/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 18 giugno 2018, depositato il 9 luglio 2018, D.R., quale cessionario di un credito di Euro 765,00 traente titolo da un risarcimento dovuto per “fermo tecnico” dell’auto, vantato da F.E. (cedente) nei confronti di UnipolSAI assicurazioni S.p.A. – ceduto dal danneggiato F.E. a Soluzione Autonoleggio Srl (dante causa del ricorrente), collegato all’incidente d’auto subito allorquando in data 16 maggio 2011 era stato tamponato da C.S., alla guida della Fiat Punto van, assicurata con la Fondiaria sai S.p.A, ora Unipol assai S.p.A. ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in rigetto dell’appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace, ha negato i mezzi istruttori finalizzati a provare il mancato soddisfacimento del credito risarcitorio originario e l’inesaustività del pagamento pregresso operato da parte della compagnia assicuratrice alla parte lesa, cedente il credito.

2. Nel giudizio di 1^ grado il Giudice di Pace aveva ritenuto non opponibile la cessione alla compagnia assicuratrice che aveva risarcito integralmente il danno, considerando il cedente F.E. tenuto al pagamento del debito nei confronti della società presso la quale aveva noleggiato l’auto, cessionaria del credito poi ceduto all’attuale ricorrente.

3. Il ricorrente propone 3 motivi di ricorso, mentre i contro ricorrenti sono rimasti assenti dal giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e insufficiente motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente che l’asserito, ma non provato, pagamento di Euro 2400,00 andato in favore della auto carrozzeria (OMISSIS) fosse estintivo dell’intero debito contratto dalla Fondiaria Sai S.p.A. con il signor F., nonostante l’atto di quietanza prodotto a riprova della detta circostanza fosse privo di data e sottoscrizione. Riteneva che, con motivazione sommaria e illogica, era stata respinta la richiesta di CTU tecnica e di prova per testi articolata. Con il 2^ motivo il ricorrente deduce violazione ex art. 112 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3 – quale vizio di omessa pronuncia-, laddove il tribunale non ha liquidato in ogni caso alla società attrice, cessionaria del credito, la somma di Euro 150 e di Euro 26,84 quale conseguenza dei costi sostenuti per l’attività di patrocinio svolta al fine di consentire una bonaria soluzione della vertenza, oltre che per l’acquisizione della documentazione necessaria, rimasta priva di giudicato nonostante la condanna del cedente a corrispondere la somma oggetto di cessione; allo stesso modo anche la domanda di riforma della pronuncia di compensazione delle spese di 1^ grado del giudizio sarebbe rimasta priva del giudicato richiesto. Con il 3^ motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 145 e 149 codice dell’assicurazione, nonchè dell’art. 102 c.p.c. e art. 354 c.p.c., comma 1, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, sull’assunto che l’accertamento del diritto vantato per la quota del risarcimento originariamente spettante al cedente, presuppone l’accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro in capo al conducente dell’altro veicolo coinvolto, e deve pertanto coinvolgere il contraddittorio con quest’ultimo, in assenza del quale è ravvisabile il vizio di mancata integrazione del contraddittorio, con violazione dell’art. 102 c.p.c., in base al quale il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza e rimettere la causa innanzi al giudice di 1^ grado, ricorrendo una delle ipotesi di cui all’art. 354 c.p.c..

2 I motivi sono inammissibili perchè essi, in definitiva, pur muovendo censure alle valutazioni in fatto effettuate dai giudici di merito alla luce di un corretto inquadramento giuridico della vicenda, sono invece presentati sotto la veste di errori di diritto sostanziale e processuale, quando in realtà le norme risultano essere state correttamente applicate in relazione alla fattispecie in considerazione, come ricostruita dai giudici di merito senza alcuna omissione di rilievo o lesione del contraddittorio.

3. Quanto al 1^ motivo, attinente alla violazione dell’art. 116 c.p.c., viene in sostanza dedotta la violazione inerente all’esercizio di un potere discrezionale del giudice in ordine alla ammissione sia della CTU che della prova per testi, incensurabile in tale sede, posto che il giudice ha motivato sul punto e non risulta alcuna violazione formale dell’art. 116 c.p.c., quanto all’esercizio del potere di indagine che gli spetta sulla base dei documenti allegati e valutati secondo iuxta alligata partium. In secondo luogo, qualora la violazione denunciata non riguardi propriamente il tema della mancata considerazione del regime delle “prove legali” indicate dal legislatore, qui non in predicato, ma le valutazioni in ordine alla rilevanza delle prove allegate, è noto il principio, costantemente affermato da questa Corte, in base al quale non è ravvisabile alcuna violazione di norma processuale, trattandosi di un esercizio di un’attività discrezionale non censurabile quale violazione di diritto. Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera infatti interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez VI sentenza 27.000-2016; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

4. Quanto al 2^ motivo, il Giudice di Pace ha ritenuto la sussistenza di giusti motivi di opportunità ed equità per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti, tra le quali si annoverano anche quelle, alquanto esigue, affrontate prima della controversia; in merito all’impugnazione di tale statuizione il Tribunale ha ritenuto, in pari modo, che “i particolari aspetti della controversia, di valore piuttosto modesto, consigliano l’integrale compensazione delle spese anche del 2^ grado di giudizio”, ritenendo quindi che le spese de quibus fossero parte degli oneri oggetto di compensazione. Su questo punto in realtà il motivo non muove alcuna specifica censura.

5. Quanto al 3^ motivo relativo alla mancata integrazione del contraddittorio con il responsabile civile, la parte ricorrente non fa alcun riferimento alla statuizione del Tribunale laddove ha ritenuto che la controversia de qua trova il suo fondamento in rapporti giuridici derivanti da contratti, e in particolare dalla cessione parziale del credito, che certamente non coinvolge le parti del rapporto sottostante, posto che nel caso specifico non viene contestata la responsabilità dell’incidente, bensì la questione attinente all’autonoma rilevanza del credito traente titolo da fermo tecnico rispetto alla transazione intervenuta, che i giudici di merito hanno ritenuto, invece, esclusa, assumendo che le parti avevano inteso definire ogni questione patrimoniale mediante il versamento della somma complessiva di Euro 2400,00, in esecuzione dell’accordo bonario raggiunto dalle parti.

6. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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