Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30507 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.F. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LATTANZIO 66, presso l’avvocato ESPOSITO

MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCIUMBATA

LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorso –

contro

S.A., REGIONE CALABRIA;

– intimati –

Nonchè da:

S.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DORA 1, presso l’avvocato CERULLI IRELLI VINCENZO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUALTIERI ALFREDO,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

REGIONE CALABRIA, A.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1098/2010 della CORTE D’APPELLO di CATAN2ARO,

depositata il 24/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

uditi, per il ricorrente, gli Avvocati SCIUMBATA LUIGI e ESPOSITO

MARIO che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

uditi, per il controricorrente e ricorrente incidentale, gli Avvocati

CERULLI IRELLI V. e GUALTIERI A. che hanno chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto con assorbimento

dell’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 3 maggio 2010, A.F., premesso di essere primo candidato non eletto nelle liste del PD alle elezioni regionali della Calabria del 28 e 29 marzo 2010, adiva il Tribunale di Catanzaro chiedendo l’accertamento della decadenza di S.A. dalla carica di consigliere regionale previa declaratoria della dedotta causa di ineleggibilità di cui alla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 7.

A tal fine dopo avere premesso: che ,con delibera n 1138 del 10 agosto 2009, l’ARPACAL (regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria) aveva conferito al dott. S.A. incarico quinquennale di dirigente medico di 2^ livello, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 septies per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dell’unità operativa complessa Centro Epidemiologia regionale Ambientale (CERA); che per assumere il suddetto incarico a tempo determinato, il resistente aveva chiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa da parte dell’ASP di Catanzaro presso cui svolgeva le funzioni; che, in data 10 febbraio 2010, lo S. aveva richiesto all’ARPACAL, ed ottenuto con provvedimento in pari data, aspettativa non retribuita poichè era sua intenzione accettare la candidatura per le Consiglio Regionale della Calabria; tutto ciò premesso deduceva la sussistenza di causa di ineleggibilità del dott. S. in quanto titolare della qualifica di dirigente medico di 2^ livello presso il CERA ovvero ente dipendente della regione, non rimossa neppure per effetto della concessione dell’aspettativa da parte dell’ente summenzionato, da considerarsi illegittima in quanto la L. n. 184 del 1981, art. 2, comma 9, stabilisce che non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato, nonchè ai sensi dell’ulteriore ipotesi disciplinata dalla L. n. 502 del 1992, art. 3, comma 9, laddove è espressamente prevista l’ineleggibilità di colui che ricopre l’incarico di direttore generale nell’ambito sanitario, salva la cessazione delle funzioni connesse all’incarico nel termine di 180 giorni antecedenti alla durata dell’organo (tra cui le assemblee regionali). Si costituiva il resistente deducendo l’infondatezza degli avversi assunti rilevando e deducendo:che il CERA era una unità operativa complessa dell’ARPACAL, avente il compito di supportare gli organi regionali mediante attività di ricerca applicata per la realizzazione del registro dei tumori e del registro epidemiologico, nonchè per lo studio di possibili connessioni fra i fattori di pressione ambientale e la salute collettiva; che anche se l’ARPACAL poteva essere considerata un azienda dipendente della Regione, altrettanto non poteva sostenersi per la struttura interna CERA, e che, ad ogni buon conto, il resistente aveva persino richiesto ed ottenuto all’ARPACAL l’aspettativa dall’incarico di dirigente medico della suddetta struttura interna, ben prima del termine fissato per la sua canditura; che, infine, non trovava applicazione l’ulteriore causa di ineleggibilità ai sensi della L. n. 502 del 1992, art 3.

comma 9, in quanto non rivestiva la carica di direttore generale. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza depositata il 2 agosto 2010, rigettava il ricorso.

Avverso tale decisione proponeva appello dinanzi la Corte di appello di Catanzaro A.F. deducendo con un unico articolato motivo di gravame la violazione e falsa applicazione della L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, nn. 7) e 11) e comma 8 per avere i primi giudici, con motivazione deficitaria, contraddittoria e perplessa, non ravvisato elementi sufficienti per definire l’ARPACAL come ente dipendente della Regione Calabria erroneamente valutando le risultanze istruttorie. Sosteneva, inoltre, l’appellante che dalla situazione di subordinazione e di dipendenza della CERA rispetto alla regione Calabria derivava la configurabilità della dedotta causa di ineleggibilità in capo allo S. non rimossa per effetto della illegittima aspettativa concessa per essere lo stesso dipendente della Regione Calabria a tempo determinato e non trovando in siffatta ipotesi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 del CCNL, comma 8, lett b) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15 septies, comma 4 la possibilità per il dirigente con contratto a tempo indeterminato, già collocato in aspettativa al fine di consentirgli lo svolgimento dell’incarico a tempo determinato, di potere chiedere un ulteriore periodo di aspettativa.

Con controricorso, depositato in data 3.11.2010, si costituiva in giudizio lo S. deducendo l’infondatezza e l’inammissibilità del proposto gravame.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 24.1.11 rigettava il ricorso.

Avverso detta decisione ricorre l’ A. sulla base di due motivi cui resiste con controricorso lo S. che ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’ A. contesta la sentenza impugnata che avrebbe considerato unicamente la causa d’ineleggibilità L. n. 154 del 1981, ex art. 2, comma 1, n. 7 e non che quella di cui al n. 11 del medesimo articolo.

Con il secondo motivo contesta che la posizione dello S. di dirigente medico di 2^ livello sia equiparabile a quella di un primario ospedaliero anzichè a quella di un direttore generale delle ASL. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato lo S. censura la mancata dichiarazione d’inammissibilità dell’appello poichè nessuna censura era stata mossa con il gravame alla posizione di esso S. quale dirigente della struttura interna (CERA) dell’Arpacal.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 c.p.c. Entrambi i motivi del ricorso principale sono inammissibili. A seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, la nuova previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti allegato. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui quando sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è anche stabilito che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. (Cass. 20535/09; Cass. sez. un 7161/10).

Nel caso di specie, le censure della ricorrente si fondano, per quanto concerne il primo motivo, sul fatto che dalla evidenza documentale risulterebbe che il contraddittorio si sarebbe instaurato tra le parti anche in ordine alla questione di ineleggibilità di cui alla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 11.

Sarebbe peraltro stato onere preciso del ricorrente indicare in modo specifico quali erano le evidenze documentali , verbali di causa o scritti difensivi o quant’altro, da cui risultava l’instaurazione del contraddittorio e la specifica menzione di dove essi fossero rinvenibili tra gli atti di causa oltre alla esatta indicazione del loro contenuto da riportarsi nel corpo del ricorso.

A tale proposito questa Corte ha, inoltre, già avuto occasione di precisare a più riprese che affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività. (Cass. 15781/05 sez. un. Cass. 2138/06 Cass. 16572/06). Infatti, pur configurando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. un “error in procedendo”, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, non essendo però tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere – dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli. (Cass. 6502/01).

Nulla di tutto ciò si rinviene nel primo motivo di ricorso con cui il ricorrente si limita genericamente ad affermare che fin dalle deduzioni iniziali del giudizio aveva fatto valere che lo S. si trovasse in condizioni d’ineleggibilità in quanto dipendente con funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione di un istituto, consorzio o azienda dipendente della regione e che su tale questione si era instaurato il contraddittorio, ma nessun elemento concreto viene addotto e riportato in modo specifico nel ricorso per corroborare siffatto assunto che risulta, quindi, del tutto sprovvisto di sostegno argomentativo e fattuale.

Per quanto concerne il secondo motivo, le doglianze si basano sull’atto di nomina dello S. da parte delle Delib. Arpacal n. 254 del 2009 e Delib. n. 1138 del 2009 nonchè su non meglio specificati elementi istruttori sottoposti all’esame dei giudici di merito, ma anche in questo caso ,in violazione del già citato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorrente non dice con precisione quali siano i detti documenti e ,comunque, non viene precisato dove gli stessi siano rinvenibili tra gli atti della fase di merito.

A tale causa di inammissibilità deve aggiungersene una seconda.

La sentenza impugnata da infatti atto (v. pag. 9) che la sentenza di primo grado aveva escluso che la carica di direttore del CERA fosse equiparabile a quella di direttore generale e che tale pronuncia non era stata oggetto di gravame.

Sarebbe stato dunque specifico onere del ricorrente contestare siffatta affermazione deducendo di avere proposto specifica impugnazione su tale questione nei confronti della sentenza di primo grado, riportando nel ricorso per cassazione i brani dell’atto di appello ove tale contestazione era stata mossa.

La mancanza di tutto ciò comporta il passaggio in giudicato della statuizione d’appello sul punto della mancata impugnazione della pronuncia relativa alla infondatezza della equiparazione della carica di direttore generale a quella di dirigente medico di 2^ livello.

Vi è da ultimo – come in precedenza accennato – un ulteriore motivo di inammissibilità relativo ad entrambi i motivi di ricorso. Il ricorrente non risulta, infatti, avere prodotto i documenti su cui si fonda il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dovendosi a tale proposito rilevare che nel ricorso non viene neppure dato atto del fatto che si provvederà al deposito del fascicolo di parte dei gradi di merito. In conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

PQM

Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio in favore dei resistenti liquidate in Euro 3500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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