Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30505 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.A. (c.f. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL

POPOLO 18, presso l’avvocato FRISANI PIETRO L., che li rappresenta e

difende, giusta procure in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il

09/06/2009, n. 609/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità o cessata

materia del contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato, depositato il 9/6/2009, la Corte d’appello di Brescia ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento a favore dei ricorrenti P. ed altri della somma di Euro 7000,00 ciascuno, a titolo di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, per la durata irragionevole del giudizio instaurato avanti al Tar Lombardia, sede di Brescia, con ricorso depositato il 20/1/1999, per il quale le parti avevano presentato istanza di fissazione d’udienza il 20/1/1999 ed istanza di prelievo il 31/10/2008, non ancora definito alla data della pronuncia.

La Corte territoriale, riuniti i ricorsi, ritenuta la durata ragionevole del giudizio presupposto in anni tre, e quindi la durata irragionevole di sette anni, ha riconosciuto per il danno non patrimoniale la somma complessiva di Euro 7000,00 per ciascun ricorrente, equitativamente determinata, avuto riguardo al fatto che si trattava di processo cumulativo e seriale comportante alta probabilità di compensazione delle spese di lite e vista la presentazione dell’istanza di prelievo nove anni dopo la presentazione del ricorso. Ricorre il Ministero sulla base di tre motivi. A. ed altri hanno depositato controricorso, al solo scopo di prestare adesione al primo motivo del ricorso per cassazione, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi come chiesto dal Ministero ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, il Ministero denuncia la nullità del decreto impugnato, per mancanza di valida procura ad litem, atteso che le procure rilasciate dai ricorrenti nel giudizio di merito sono da ritenersi prive dell’autentica del difensore, in quanto la sottoscrizione della firma della parte è stata autenticata con l’apposizione di una firma a stampa, recante il nome del difensore, identica per ogni procura ed apposta a mezzo di un timbro, anzichè mediante autografia.

1.2.- Col secondo motivo, il Ministero denuncia falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, e dell’art. 2056 c.c., per essere stata riconosciuta una quantificazione non conforme ai criteri del S.C. 1.3.- Col terzo motivo, il Ministero si duole della motivazione illogica su fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2.1.- Gli intimati hanno aderito al ricorso per cassazione proposto dal Ministero, ed hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi depositati avanti alla Corte d’appello di Brescia, così come richiesto dalla controparte con il primo motivo, con integrale compensazione delle spese del merito e di legittimità.

L’adesione della parte peraltro non può esimere la Corte dall’esaminare il motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell’art. 83 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda di intervento nell’esecuzione. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore….

Nella specie, le procure rilasciate dai ricorrenti per il giudizio avanti alla Corte d’appello sono prive della certificazione del difensore, atteso che l’autentica risulta a mezzo dell’apposizione di firma a stampa, recante il nome del difensore, mediante uso di un timbro, anzichè mediante la prescritta autografia, da cui la non riferibilità dell’autentica al difensore, atteso che il timbro non da certezza della provenienza dallo stesso.

Ne consegue che i giudizi, introdotti con i ricorsi privi di valida autentica delle firme dei conferenti la procura alle liti, non potevano essere proposti, da cui consegue la cassazione senza rinvio del decreto impugnato, ex art. 382 c.p.c., u.c..

In punto spese, va applicato il principio di causalità, e pertanto vanno condannati gli odierni intimati alle spese, negli importi liquidati come in dispositivo, avuto riguardo al valore delle controversie di cui ai giudizi riuniti, come determinato ai sensi dell’art. 10 c.p.c., comma 2.

PQM

La Corte accoglie il 1 motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato senza rinvio; condanna P.R. + 69 al pagamento delle spese del giudizio, liquidate per il primo grado in Euro 1500,00 per diritti, Euro 6800,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito, e per il giudizio di legittimità, in Euro 7000,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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