Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30505 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 22/11/2019), n.30505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16888-2016 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO,

13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASS NI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8680/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

29/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale MISTRI CORRADO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

S.A., dichiaratosi erede di S.E., ha posto in esecuzione nei confronti della società Generali S.p.A. un titolo esecutivo formatosi nei confronti di quest’ultimo;

la debitrice esecutata propose opposizione all’esecuzione, eccependo la mancanza di prova della qualità di successore universale in capo al creditore procedente;

il Giudice di Pace di Roma con sentenza 16.7.2013 n. 26406 accolse l’opposizione;

il Tribunale di Roma con sentenza 29.4.2016 n. 8680 ha rigettato il gravame proposto da S.A., osservando che la qualità di erede va dimostrata con le certificazioni anagrafiche, mentre a tal fine non rilevava l’unico documento depositato dal creditore, ovvero la denuncia di successione;

la sentenza d’appello è impugnata per cassazione da S.A., con ricorso fondato su un solo motivo;

la società intimata non si è difesa ed il P.G. ha chiesto accogliersi il ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso S.A. sostiene che, dal momento che nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione la società opponente l’aveva qualificato come ” S.A. quale erede di S.E.”, era stata la stessa società opponente a confessare la qualità di erede del creditore procedente;

il motivo è manifestamente infondato; gli atti processuali vanno interpretati nel loro complesso, e dal complesso dell’atto di opposizione è evidente che la società opponente contestava proprio il possesso della qualità di erede in capo al creditore procedente;

corretta, altresì, fu la decisione di merito nella parte in cui ha ritenuto che la mera denuncia di successione non sia prova del possesso della qualità di chiamato all’eredità, in quanto conforme al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005, Rv. 581423 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4414 del

04/05/1999, Rv. 525973 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1484 del 10/02/1995, Rv. 490370 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5793 del 02/07/1987, Rv. 454186 – 01; Sez.3, Sentenza n. 6103 del 19/12/1978, Rv. 395921 – 01);

non è luogo a provvedere sulle spese;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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