Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30504 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.E. (c.f. (OMISSIS)), C.L. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente Domiciliati in ROMA, VIA PASUBIO

15, presso l’avvocato PICCIONI DARIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ZAULI GIOVANNI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– Intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il

14/12/2009 N. 349/08 V.G.E.R.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato:

che V.E. e C.L. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo avverso il provvedimento della Corte d’appello di Ancona depositato il 14.12.09, che aveva dichiarato improponibile il loro ricorso proposto ex L. n. 89 del 2001 per l’eccessivo protrarsi di un processo esecutivo immobiliare Che il Ministero della Giustizia non ha resistito con controricorso.

Che la Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti contestano che la Corte d’appello abbia ritenuto concluso il processo esecutivo alla data della approvazione del progetto di distribuzione delle somme avvenuta il 2.7.2003 e dichiarato conseguentemente improponibile L. n. 89 del 2001, ex art. 4 il ricorso per equa riparazione depositato il 16.6.08.

Sostengono invece che il procedimento esecutivo dovesse ritenersi concluso alla data del 20.3.08 quando vennero loro consegnati gli assegni portanti le somme ad essi spettanti quali ricavato del processo esecutivo.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, per “definitività” della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il “dies a quo” del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s’intende il momento in cui si consegue il fine al quale il singolo procedimento è deputato,per cui,ad esempio, in relazione al giudizio di cognizione, il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce. (Cass 5212/07).

L’applicazione di siffatto principio al processo esecutivo comporta che debba considerarsi atto conclusivo del procedimento l’approvazione del progetto di distribuzione con cui viene attribuita a ciascun creditore la somma ad esso spettante, avendo la successiva fase di consegna degli assegni una natura puramente amministrativa svolta a cura della cancelleria.

P.Q.M.

Il ricorso va respinto. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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