Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30504 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. I, 23/11/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 23/11/2018), n.30504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21092/2013 proposto da:

Curatela del Fallimento (OMISSIS) a r.l. in Liquidazione, in persona

dei curatori prof. avv.ti S.M., N.R.,

M.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Labicana n. 58,

presso lo studio dell’avvocato Pannella Paolo, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ABC Caruso 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giangiacomo Porro n.

8, presso lo studio dell’avvocato Capriolo Simona, rappresentata e

difesa dall’avvocato Monticelli Paoloandrea, giusta procura in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) a r.l. in Liquidazione, in persona

dei curatori prof. avv.ti S.M., N.R.,

M.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Labicana n.58,

presso lo studio dell’avvocato Pannella Paolo, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 3/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2018 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

La ABC Caruso 2 s.r.l. chiese di essere ammessa al passivo del fallimento della (OMISSIS) società consortile a r.l. per la somma di Euro 173.235,62 previa deduzione e compensazione con il controcredito relativo al pagamento di oneri e costi dovuti alla società fallita.

Il giudice delegato ammise al passivo la minor somma di 134.054,59. La ABC Caruso 2 s.r.l. ha proposto opposizione allo stato passivo; si costituì la curatela fallimentare resistendo all’opposizione. Il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo di ridurre l’ammissione al passivo considerando provato ex art. 2710 c.c., il controcredito del Fallimento per gli oneri consortili ove fatturati ed iscritti nel libro giornale della società fallita, concludendo quindi per l’ammissione al passivo per complessivi Euro 29.898,30, escludendo gli oneri consortili non fatturati nè registrati nel libro giornale.

La curatela del fallimento della (OMISSIS) s.c. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Si è costituita l’ABC Caruso 2 s.r.l. con controricorso e proponendo ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; la curatela ha depositato controricorso all’incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo del ricorso principale, il Fallimento denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2615 ter c.c., secondo comma, nonchè l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello ha erroneamente applicato e interpretato il detto art. 2615 ter c.c., a tenore del quale, in ordine alle società consortili, sulla base di una apposita clausola statutaria, è possibile acquisire dai soci somme per coprire i costi di gestione.

La ricorrente, richiamando la pronuncia del S.C. 122/2005, sostiene che per l’insorgenza degli oneri consortili non occorre l’approvazione del bilancio nè è necessario che il credito risulti dalle scritture contabili, ma basta un’apposita clausola statutaria che preveda l’obbligo di contribuzione e che l’organo amministrativo ne faccia richiesta; riporta il contenuto degli artt. 6, 26 della “domanda di ammissione a socio e preliminare di compravendita”, nonchè dell’art. 10, art. 14, lett. c) e art. 3 del disciplinare d’uso e deduce di avere prodotto in giudizio i libri giornali degli anni dal 2007 al 2010, ai quali il Tribunale non ha dato alcun rilievo, a cui si riferivano gli oneri consortili, e dai quali appariva “che i costi relativi all’acquisto dei servizi comuni, non ancora fatturati, seppur non ripartiti per singoli soci, venivano debitamente appostati”, aggiungendo che le somme di cui si tratta erano state oggetto di specifiche deliberazioni sociali.

Con il secondo motivo, la Procedura denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5; ribadisce di avere prodotto in giudizio i libri giornali relativi agli anni dal 2007 al 2010, da cui risultano appostati i costi relativi all’acquisto dei servizi comuni non ancora fatturati,seppure non ripartiti per i singoli soci, che il Tribunale non ha considerato nè il primo giudice ha tenuto conto della terzietà della Curatela e della mancata specifica contestazione di questa.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la ABC Caruso 2 srl si duole del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, sostiene che il Tribunale non ha considerato la conseguenza della mancanza dei requisiti legali perchè possa operare la compensazione; che il credito opposto in compensazione è inesistente, salvo che per l’esercizio 2007, perchè non è stato rispettato l’iter per la determinazione degli oneri in oggetto; che detti oneri sono stati genericamente determinati deducendo dalle passività le attività annuali, ossia ribaltando tutti i costi derivanti dalle appostazioni passive risultanti dal libro giornale. In relazione al ricorso principale, va respinta in primis l’eccezione di improcedibilità, fatta valere dalla ABC Caruso, sul rilievo che la dimidiazione del termine per proporre il ricorso per cassazione, prevista dalla L. Fall., art. 99, i.c., dovrebbe ritenersi anche per il termine di costituzione del ricorrente, da cui la tardività nel caso, avendo il Fallimento depositato il ricorso oltre il termine di gg. 10 dalla notifica dello stesso.

Detta interpretazione è infondata, atteso che non v’è alcun collegamento necessitato tra la dimidiazione del termine per proporre il ricorso ex art. 360 c.p.c., specificamente prevista dalla L. Fall., art. 99, u.c. ed il termine di costituzione, previsto per il ricorrente dall’art. 369 c.p.c., a pena di improcedibilità.

Ciò posto, va rilevato che il Tribunale ha tenuto conto ai fini della compensazione dei soli crediti per oneri consortili fatturati e registrati nel libro giornale della società fallita, ritenendo provata la debenza di detti oneri alla stregua della fatturazione e della registrazione nel libro giornale, ritenendo applicabile l’art. 2710 c.c., dato che nel caso il Fallimento agisce quale successore della società e non come terzo. Di detta pronuncia si duole il Fallimento, ritenendo la debenza di tutti gli oneri consortili, alla stregua del disposto di cui all’art. 2615 ter c.c., adducendo che la sussistenza dei crediti per oneri consortili non è subordinata alla relativa annotazione nelle scritture contabili, essendo a tal fine sufficiente l’esistenza di una clausola inserita nello statuto consortile che preveda l’obbligo di contribuzione a carico dei soci.

Ora, sugli oneri consortili va ribadito il principio espresso nella pronuncia 122/2005, secondo cui nelle società consortili costituite a norma dell’art. 2615-ter, pur quando si tratti di società a responsabilità limitata, è sempre consentito, in ragione della causa mutualistica, prevedere statutariamente l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro, ulteriori rispetto ai conferimenti di capitale gravanti su ciascuno di essi; in particolare, l’atto costitutivo (o lo statuto che lo integra) può istituire in capo ai soci obblighi di contribuzione commisurati alle perdite di gestione di volta in volta registrate in un bilancio regolarmente approvato (non implicando ciò alcuna assunzione di responsabilità illimitata dei soci nei confronti dei creditori sociali), come pure può rimettere agli amministratori o all’assemblea la facoltà di porre a carico dei consorziati obblighi di ripianamento totale o parziale dei costi di gestione dell’impresa consortile, purchè si tratti di perdite o di costi imputabili al bilancio della società ed a condizione che siffatta previsione figuri espressamente nel contratto sociale, di modo che l’obbligo del socio possa trovare nelle risultanze di quel bilancio (con i relativi strumenti di controllo) la sua concreta determinazione.

Di detto principio il Tribunale ha reso corretta applicazione, ritenendo nel caso provata la debenza degli oneri consortili alla stregua dell’annotazione delle relative fatture nel libro giornale della società, valendosi della valenza probatoria di detta scrittura contabile ex art. 2710 c.c., norma utilizzabile agendo il Fallimento quale successore della società e non come terzo.

Quindi, sostanzialmente, il Tribunale, ponendosi nell’ottica della prova dei richiesti oneri consortili, e preso atto del fatto che l’ultimo bilancio approvato era quello al 31/12/2007, ha valorizzato le scritture contabili.

A fronte di detta valutazione, il Fallimento sostiene la debenza di tutti gli importi richiesti, ritenendo sufficiente la previsione statutaria, cosa che è smentita dalla stessa pronuncia 122/2005, che fa riferimento alla concreta determinazione nelle risultanze del bilancio con i relativi strumenti di controllo, e, nel resto, deduce di avere prodotto i libri giornali dal 2007 al 2010, dai quali del tutto genericamente sostiene che risultavano appostati i costi relativi all’acquisto dei servizi comuni “non ancora fatturati, seppur non ripartiti per singoli soci”, e deduce che le somme in oggetto era state considerate nelle deliberazioni sociali indicate (e sotto tale profilo, oltre al mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, la doglianza del Fallimento sostanzialmente viene a contestare il profilo probatorio come valutato dal Tribunale, senza peraltro rendere oggetto di impugnazione il riferimento all’art. 2710 c.c.).

Del tutto infondato è il riferimento alla non contestazione da parte della ABC, tra l’altro del tutto genericamente indicata, dato che invece detta società ha proposto opposizione allo stato passivo, dolendosi proprio dell’accoglimento parziale della domanda per l’operata riduzione a seguito del riconoscimento del controcredito dalla fallita.

Quanto al ricorso incidentale, il motivo è largamente inammissibile, in quanto articolato come vizio di motivazione frammisto a doglianze di violazione di legge, ed in ogni caso si sostanzia nella contestazione della sussistenza degli oneri ribaltabili, senza peraltro tenere conto della specifica argomentazione addotta a riguardo dal Tribunale, nel riferimento alla valenza probatoria delle risultanze del libro giornale. Conclusivamente, va respinto il ricorso principale e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

Considerata la reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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