Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30504 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 22/11/2019), n.30504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16059/2017 proposto da:

C.O.M.A.S. SNC, in persona del legale rappresentante L.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. VERDI, 9, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANA, rappresentata e difesa

dall’avvocato RODOLFO MELONI;

– ricorrente –

contro

S.A., SC.MO., SC.LU., domiciliati ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dagli avvocati COSTANZO ORTU, SILVIO DE MURTAS;

– controricorrenti –

e contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), L.S.,

P.L.S., P.M.;

– intimati –

nonchè da:

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS) nella qualità di impresa designata

per la regione Sardegna dal Fondo di garanzia Vittime della strada,

in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante pro

tempore Dott. D.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE PINTURICCHIO, 204, presso lo studio dell’avvocato ANNAPAOLA

MORMINO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

S.A., SC.MO., SC.LU., domiciliati ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dagli avvocati COSTANZO ORTU, SILVIO DE MURTAS;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

L.S., P.M., P.L.S., COMAS SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 391/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 17/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/06/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17/5/2017 la Corte d’Appello di Cagliari, rigettati quelli spiegati dalla società Comas s.n.c. e dai sigg. P.L. nonchè dai sigg. Sc.Lu. e Mo. e S.A., in parziale accoglimento dei gravami interposti dalla società Generali Italia s.p.a. (già Toro Assicurazioni s.p.a.) quale impresa designata del F.G.V.S. – e dal sig. P.M. e in conseguente parziale riforma della pronunzia – emessa su riuniti giudizi – Trib. Cagliari n. 2428/2010, di – per quanto ancora d’interesse in questa sede – parziale accoglimento della domanda dai sigg. Sc.Lu. e Mo. e S.A. proposta nei confronti del sig. L.S. (conducente dell’autovettura Opel Corsa), della società Comas s.n.c. (proprietaria dell’autovettura Opel Corsa) e della società Toro Assicurazioni s.p.a., impresa designata del F.G.V.S. (essendo l’autovettura Opel Corsa risultata scoperta da garanzia assicurativa per la r.c.a.), di risarcimento dei danni lamentati all’esito del sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) a (OMISSIS) ed ascritto all’esclusiva responsabilità del L., in conseguenza del quale era deceduto il loro congiunto Sc.Da., trasportato sul ciclomotore Aprilia Amico 50 condotto dal sig. P.M. e di proprietà del sig. P.L.S..

Con declaratoria altresì:

a) di estinzione per prescrizione della pretesa risarcitoria dei P. nei confronti della società Toro Assicurazioni s.p.a.;

b) di condanna del L. al pagamento di somma in favore dei P. a titolo di “mancata disponibilità delle somme dovute dal momento del fatto sino alla decisione e degli interessi in misura legale sulle somme liquidate, dalla data della decisione sino al saldo”;

c) di condanna del L., della società Comas s.n.c. e della società Toro Assicurazioni s.p.a. al pagamento di somma in favore degli Sc. e della S. a titolo di “mancata disponibilità delle somme dovute dal momento del fatto sino alla decisione e degli interessi in misura legale sulle somme liquidate, dalla data della decisione sino al saldo”;

d) di inammissibilità, per tardività, delle domande proposte dalla società Toro Assicurazioni s.p.a.;

e) di rigetto della domanda spiegata dalla società Comas s.n.c. nei confronti dei P..

In particolare, la corte di merito ha:

a) rideterminato la somma liquidata dal giudice di prime cure a carico della società Toro Assicurazioni s.p.a., poi società Generali Italia s.p.a. e in favore del P.M. a titolo di danni e di interessi;

b) rideterminato la somma liquidata dal giudice di prime cure a titolo di danno da ritardo e di interessi a carico della società Generali Italia s.p.a. della società Comas s.n.c. e del L. in favore degli Sc. e della S.;

c) rigettato il gravame interposto società Comas s.n.c., dal sig. P.L. e dagli Sc..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Comas s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi gli Sc. e la S. nonchè la società Generali Italia s.p.a., la quale ultima spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 5 motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso gli Sc. e la S..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente in via principale denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 116-228 c.p.c., art. 2733 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 91,92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 1 motivo la ricorrente in via incidentale denunzia “erronea applicazione” dell’art. 170 C.d.S., nonchè “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1227 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 e il 3 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè violazione degli artt. 112,342 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunzia violazione degli artt. 1224,2059 c.c., artt. 112,342 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 5 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 91,92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorsi sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti, in via principale e in via incidentale, fanno rispettivamente riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione regolarmente notificato” dei “Signori Lu., S.A. e Sc.Mo.”, al proprio atto di costituzione e risposta del giudizio di 1 grado, all’atto di chiamata in causa dei sigg. P.M. e L.S., all’atto di citazione dei P., alla sentenza del giudice di prime cure, al proprio atto di appello, all’appello incidentale dei P., alla “prova per testi”, alla “confessione del L.S.”, agli “accordi tra L.S. e i soci della Comas snc”, alle “dichiarazioni rese dai vari testi”, all'”interrogatorio… ammesso per n. 2 volte e poi espletato”, alla “domanda della Toro di rivalsa”, la ricorrente in via principale; all’atto di citazione degli Sc. e della S., all’atto di costituzione e risposta del L., della Comas snc e proprio, all’atto di citazione dei P., alla prova testimoniale, alla CTU, alla sentenza del giudice di prime cure, agli atti d’appello della Comas snc e proprio, i ricorrenti in via incidentale) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – ome nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata nell’impugnata sentenza rimangono sono pertanto rimasti dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che (anche) ai fini della censura di error in procedendo ex art. 112 c.p.c., i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo (v., da ultimo, Cass., 20/6/2019, n. 16591).

Nè può assumere in contrario rilievo la circostanza che la S.C. sia in tale ipotesi (anche) “giudice del fatto”.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il requisito prescritto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, deve essere infatti dal ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per cassazione (come ripetutamente da questa Corte ripetutamente affermato: v., da ultimo, Cass., 9/3/2018, n. 5649, nonchè, con particolare con riferimento all’ipotesi dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c., Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978, nonchè, da ultimo, Cass., 20/6/2019, n. 16591), giacchè pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934 e Cass., 25/9/2017, n. 22333; Cass., 20/6/2019, n. 16591).

Va per altro verso posto in rilievo (con riferimento ad entrambi i ricorsi), come al di là della relativa formale intestazione i ricorrenti rispettivamente deducano in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni degli odierni ricorrenti, sia in via principale che in via incidentale, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro rispettive aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Stante la reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra i ricorrenti, in via principale ed incidentale, delle spese del giudizio di cassazione.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti Sc.Lu. e Mo. e S.A. e a carico di ciascuna delle ricorrenti società Comas s.n.c. e Generali Italia s.p.a., seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Compensa tra i ricorrenti, in via principale ed incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente società Comas s.n.c. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 5.600,00 per onorari, oltre a spese ed accessori come per legge, in favore dei controricorrenti Sc.Lu. e Mo. e S.A.; condanna la ricorrente società Generali Italia s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 5.600,00 per onorari, oltre a spese ed accessori come per legge, in favore dei controricorrenti Sc.Lu. e Mo. e S.A..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, in via principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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