Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30503 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30503
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.N. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso l’avvocato COZZI
ARIELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato BALDASSINI ROCCO,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
15/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/11/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DEL CORE Sergio che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo
di ricorso e l’assorbimento del secondo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.N. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Roma depositato il 15.10.08 con cui la PDCM veniva condannata ex L. n. 89 del 2001 al pagamento in suo favore di un indennizzo di Euro 9500,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Lazio.
Che la PDCM non ha resistito con controricorso.
La Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.
Diritto
OSSERVA
Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione per avere riconosciuto gli interessi legali dalla data del decreto anzichè da quella della domanda.
Con il secondo motivo sostiene che si sarebbe comunque formato il giudicato sulla decorrenza degli interessi dal primo decreto della Corte d’appello anteriore al giudizio di cassazione.
Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che la Corte d’appello ha liquidato l’equo indennizzo per complessivi Euro 9.500,00 determinati all’attualità, il che sta a significare che in detta somma sono compresi anche gli interessi a partire dalla domanda, per cui del tutto correttamente ha riconosciuto gli ulteriori interessi a partire dalla data del decreto.
La doglianza del ricorrente risulta pertanto non giustificata e quindi infondata.
Il secondo motivo risulta conseguentemente infondato.
Il ricorso va in conclusione respinto.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011