Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30503 del 28/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2021, (ud. 16/09/2021, dep. 28/10/2021), n.30503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 11737-2021 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Generale

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.F., D.G.L., DE.MA.LU.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VIGLIENA 10, presso lo studio

dell’avvocato SIMONETTA SCALISE, rappresentati e difesi

dall’avvocato PAOLA VALZANO;

– resistenti –

avverso l’ordinanza n. 20231/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 28/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.G.F., D.G.L. e De.Ma.Lu. quali eredi di D.G.V. propongono istanza al fine di sollecitare la correzione di errore materiale della ordinanza n. 20371/2020, depositata il 28 settembre 2020, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate indicando il Comune di (OMISSIS) quale parte in favore della quale devono essere pagate le spese del giudizio, invece che D.G.F., D.G.L. e De.Ma.Lu. quali eredi di D.G.V..

Chiedono la correzione della indicata ordinanza, indicando nelle contribuenti le destinatarie della liquidazione delle spese del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso, è ammissibile, giacché il contrasto tra l’individuazione del destinatario della liquidazione delle spese del giudizio a seguito di rigetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. (v. Cass. n. 12187 del 2020), trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra quanto contenuto nella parte motiva della sentenza – che aveva rigettato il ricorso con condanna alle spese della ricorrente – e quanto contenuto nel dispositivo, che ha erroneamente indicato il Comune di (OMISSIS) quale destinatario del pagamento delle spese processuali.

Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 20371/2020, depositata il 28 settembre 2020, nel senso che dove si legge “in favore del Comune di (OMISSIS)” si debba leggere “in favore di D.G.F., D.G.L., De.Ma.Lu., quali eredi di D.G.V.”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 20371/2020, depositata il 28 settembre 2020, nel senso che dove si legge “in favore del Comune di (OMISSIS)” si debba leggere “in favore di D.G.F., D.G.L., De.Ma.Lu., quali eredi di D.G.V.”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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