Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30503 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 22/11/2019), n.30503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26425/2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 14,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ITRI, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANO CROCAMO;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

nonchè da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 14,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ITRI, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANO CROCAMO;

– controricorrente all’incidentale –

avverso il provvedimento n. 1568/2015 della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI, depositata il 01/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Dott. B.G. ha agito contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per vedersi riconoscere il diritto alla indennità da frequenza di un corso di specializzazione successivo alla laurea in medicina.

Tale diritto, previsto da direttive comunitarie (362/75 e 82/76), è stato riconosciuto con ritardo dallo Stato italiano, che solo nel 1991, ha dato attuazione alle suddette direttive.

Il Tribunale, in primo grado, ha accolto la domanda riconoscendo al B., per il periodo di specializzazione frequentata, la somma di 53.967,89 Euro.

Su appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, invece, tale somma è stata ridotta a 20141,82 Euro, in ragione del diverso criterio legale di calcolo del dovuto, e della diversa decorrenza degli interessi (riconosciuta a partire dalla domanda), nonchè della esclusione della rivalutazione monetaria.

Il B. propone ricorso per Cassazione con sei motivi.

V’è controricorso della Presidenza del Consiglio, che formula ricorso incidentale, a fronte del quale v’è il controricorso del ricorrente principale.

La trattazione è avvenuta in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis n. 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Il ricorrente è medico iscritto al corso di specializzazione a partire dall’anno 1981-1982.

Questa circostanza, fatta valere con il ricorso incidentale dalla Presidenza del Consiglio, e non considerata dai giudici di merito, è assorbente ogni altra.

Ciò comporta l’esame logicamente prioritario del ricorso incidentale, salvo l’esame del primo motivo di ricorso principale, che pone una questione di rito a sè stante.

2.- Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente, infatti, espone la circostanza che la Presidenza del Consiglio ha dato spontanea attuazione alla sentenza di primo grado, corrispondendo la somma che con tale provvedimento era stata condannata a pagare al B..

Secondo il ricorrente il pagamento spontaneo ha comportato acquiescenza alla sentenza, con conseguente estinzione della causa per cessata materia del contendere.

Assume di avere eccepito la tale estinzione, e denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la corte di appello non avrebbe pronunciato conseguentemente, ossia avrebbe omesso di prendere in considerazione la questione della cessata materia del contendere.

Il motivo è però infondato.

Intanto, v’è il fatto oggettivo che la presidenza del Consiglio, pur avendo pagato, ha proposto appello, il che esclude che, con il pagamento, intendesse rinunciare alla impugnazione e fare acquiescenza alla sentenza.

Inoltre, il mero adempimento alla sentenza di primo grado, che è provvisoriamente esecutiva, di per sè non configura acquiescenza, essendo invece necessario che siano posti in essere comportamenti incompatibili con la volontà di impugnare (Cass. 21385/2012; Cass. sez. Un. 9687/2013).

Nè può supporsi una omessa pronuncia sulla eccezione relativa, che risulta dalla corte implicitamente rigettata, attraverso l’esame nel merito dell’appello.

Gli altri motivi sono assorbiti dalla fondatezza del ricorso incidentale, per quanto si dirà di seguito.

4.- Il ricorso incidentale.

La Presidenza del Consiglio si duole del fatto che la corte ha riconosciuto il risarcimento al ricorrente sebbene questi sia stato iscritto alla specializzazione prima del 1 gennaio 1983, e ciò in ragione del fatto che, a quel momento non era scaduto l’obbligo di attuazione, che invece scadeva il 31 dicembre 1982.

La tesi è fondata per le seguenti ragioni in relazione alla vicenda in esame.

Come osservato dalle Sezioni unite di questa Corte, la questione è stata risolta dalla sentenza del 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia della Unione Europea, che ha in modo chiaro ed inequivocabile interpretato le disposizioni dell’art. 2 paragrafo 1, lettera c), dell’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè dell’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, affermando in sintesi: a)che “qualsiasi formazione.., come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto”; b)che tale obbligo “non dipende dalla adozione, da parte dello Stato membro, di misure di trasposizione della direttiva 82/76”; c)che “una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione…dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa”.

(Cass. Sez. un. 20348/ 2018).

Secondo la decisione delle Sezioni Unite è altrettanto evidente che non rispetta il diritto della Unione Europea, come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia, la statuizione secondo la quale il risarcimento spettante ai medici iscritti al corso di specializzazione nell’anno accademico 1982-1983 dovrebbe comprendere integralmente tale periodo. Deve invece considerarsi sussistente in capo a costoro il diritto al risarcimento per l’inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalla direttiva “a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa”.

Ne deriva che occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31.12.1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento.

Regola ulteriormente affermata dalla giurisprudenza successiva la quale ha ribadito che “il frazionamento dell’ammontare del risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, spettante per il primo anno di durata del corso di specializzazione in favore dei medici specializzandi con riferimento ai corsi correlati all’anno accademico 1982-1983, ha luogo – in conformità con i principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97) e dalle Sezioni Unite (sentenza 31 luglio 2018 n. 20348) – soltanto nel caso in cui, secondo l’ordinamento universitario, l’effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1 gennaio 1983 (data successiva alla scadenza del termine del 31 dicembre 1982 di trasposizione della direttiva), atteso che la mancata conformazione prima di quella data non ha determinato alcun inadempimento e non può dar luogo ad alcun risarcimento; viceversa, ove l’uno e l’altra si siano svolti integralmente ed esclusivamente dopo il 1 gennaio 1983, il risarcimento stesso andrà riconosciuto integralmente perchè l’intera durata del corso si è svolta quando lo Stato era inadempiente” (Cass. n. 5509/2019).

Ed invero, risulta oggettivamente che il ricorrente si è iscritto all’anno accademico 1981-1982 e dunque, in base alla suddetta decisione della Corte di Giustizia, non rientra tra i soggetti aventi diritto al risarcimento, che invece sono quelli iscritti a partire dall’anno accademico 1982-1983.

Ciò comporta l’assorbimento dei motivi di ricorso (dal secondo in poi) che, riguardando questioni relative ad interessi e rivalutazione monetaria, presuppongono che si abbia diritto alla sorte, ossia al risarcimento del danno da ritardo nell’attuazione della direttiva. Escluso questo, vengono private di rilevanza quelle.

L’alterno esito dei giudizi di merito giustifica una compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese. Dà atto della non esistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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