Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30501 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 22/11/2019), n.30501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24628/2013 proposto da:

M.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DUILIO 13, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ROMANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2778/2013 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 03/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/02/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale che ha chiesto l’accoglimento del

primo motivo del ricorso, annullando la sentenza impugnata, con

rinvio al Giudice di pace di Brindisi.

Fatto

RILEVATO

che:

M.F. ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Lecce 3.10.2013 n. 6435;

questa Corte, con ordinanza 28.11.2017 n. 28438, pronunciata all’esito della pubblica udienza del 23.6.2017, ordinò al ricorrente il rinnovo della notifica del ricorso, ex art. 291 c.p.c., poichè effettuata all’Avvocatura Distrettuale invece che all’Avvocatura Generale dello Stato;

la suddetta ordinanza 28438/17 risulta regolarmente comunicata a mezzo PEC e fax al ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

fissata la discussione del ricorso per l’adunanza camerate odierna, l’ordine di rinnovazione di cui sopra è risultato non adempiuto; il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile, in applicazione del principio desumibile dall’art. 371 bis c.p.c. (ex multis, Sez. 1 -, Sentenza n. 1930 del 25/01/2017, Rv. 643503 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 13094 del 25/07/2012, Rv. 623718 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 15062 del 05/08/2004, Rv. 575224 – 01); non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio delle parti intimate o malamente intimate;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.F. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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