Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30501 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 30501 Anno 2017
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

sul ricorso 29078/2014 proposto da:
Caruso Angelina, Caruso Caterina, Caruso Sosio, Caruso Vincenzo, elettivamente domiciliati in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n.63, presso lo studio dell’avvocato Contaldi Mario,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Grillo
Brancati Bruno, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrenti contro
Presidenza dei Consiglio dei Ministri, già Commissario De1egato ape ex art. 84 L. n.219/1984, in persona dei Presidente
del Consiglio pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis;
-controricorrente contro

Data pubblicazione: 19/12/2017

Consorzio Co.ge.ri., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lima n.7,
presso lo studio dell’avvocato Iannuccilli Pasquale, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricor-

-controricorrente avverso la sentenza n. 16372/2014 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 07/07/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale SERGIO DEL CORE: dichiararsi inammissibile il ricorso per revocazione.
Rilevato che:
Angelina Caruso, Caterina Caruso, Sosio caruso e Vincenzo
Caruso hanno proposto ricorso per revocazione della sentenza
di questa Corte n. 16372/2014, depositata il 16 luglio 2014,
affidati a due motivi illustrati con memoria ex art. 378 cod.
proc. civ.;
i resistenti Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consorzio
CO.GE .RI hanno replicato con controricorso, il secondo anche
con memoria;
Considerato che:
con il ricorso in esame gli la istanti si dolgono del fatto che
questa Corte, nell’impugnata sentenza, non si sia pronunciata
sulle eccezioni di rito (inammissibilità del ricorso incidentale
proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri perché non
destinataria del ricorso principale proposto dal Consorzio
CO.GE .RI., e per la tardività del gravame incidentale, poiché
proposto oltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ.),

2

so;

proposte dai Caruso nel controricorso ex art. 391, quarto
comma, cod. proc. civ., notificato dagli odierni ricorrenti per
resistere al suddetto ricorso incidentale della Presidenza del
Consiglio;
a parere dei ricorrenti, questa Corte avrebbe, invero, ritenuto

dall’accoglimento» del ricorso incidentale proposto
dall’Amministrazione;
Ritenuto che:
ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., richiamato per le
sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391 bis cod. proc.
civ., rientri fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non
abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza
ebbe a pronunciarsi e, pertanto, non sia configurabile l’errore
revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di
causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze
processuali compiuto dal giudice (Cass. 16/11/2000, n.
14840; Cass. 15/10/2003, n. 15466; Cass. 15/12/2011, n.
27094);
Considerato che:
nel caso specie, le questioni di rito rilevabili d’ufficio, proposte
dagli odierni ricorrenti nel controricorso ex art. 371, quarto
comma, cod. proc. civ., per resistere al ricorso incidentale
della Presidenza del Consiglio ritenuto dai medesimi inammissibile, hanno formato oggetto di discussione tra le parti – come si evince dall’intestazione della sentenza di questa Corte n.
16372/2014, oggetto dell’istanza di revocazione, laddove riporta le conclusioni del P.G. che aveva, del pari, concluso per
l’inammissibilità del ricorso della Presidenza del Consiglio –

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che «il cd. ricorso incidentale dei Caruso» fosse «assorbito

talchè esse hanno costituito oggetto di una pronuncia implicita, essendosi la Corte pronunciata nel merito del ricorso incidentale proposto dalla Presidenza del Consiglio, accogliendolo
sull’evidente presupposto dell’infondatezza di dette eccezioni
di inammissibilità (Cass. 28/03/2006, n. 7039);

domanda di una parte processuale comporta anche la reiezione dell’eccezione d’inammissibilità in rito della domanda stessa, avanzata dalla controparte, pure in assenza di specifica
argomentazioni, dovendosi ritenere implicita la statuizione di
rigetto ove la pretesa o l’eccezione (nella specie, di inammissibilità del ricorso incidentale), non espressamente esaminata,
risulti – come nel caso concreto – incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 11/09/2016, n.
17956; Cass. 04/10/2011, n. 20311);
Ritenuto che:
per tutte le ragioni suesposte, pertanto, il ricorso per revocazione debba essere dichiarato inammissibile, con condanna dei
ricorrenti alle spese del presente giudizio nei confronti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei confronti della quale
sono rimasti soccombenti, e compensandole, invece, nei confronti del Consorzio CO.GE.RI. Dagli atti il processo risulta
esente, sicchè non si applica l’art. 13, comma 1 quater del
d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in favore della controricorrente Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro
5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed

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invero, in via di principio, la decisione di accoglimento della

agli accessori di legge. Compensa integralmente le spese processuali nei confronti del Consorzio CO.GE .RI.
Così deciso in Roma il 07/07/2017.

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