Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30500 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 30500 Anno 2017
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

sul ricorso 11009/2013 proposto da:
A.T.C. – Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino (ex
I.A.C.P.), in persona legale rappresentante pro tempore, domiciliata
in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di
Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe
Bongioanni, Luca Cattalano, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro

Epaminonda Mario, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Fausto Raffone, giusta procura a margine del
controricorso;
1

Data pubblicazione: 19/12/2017

-controricorrente avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO ; depubitata
25/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/07/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

Procuratore Generale SORRENTINO FEDERICO che chiede il rigetto
del ricorso.
Rilevato che:
con ordinanza della Corte d’appello di Torino depositata il 25 febbraio
2013, veniva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis cod.
proc. civ., l’appello proposto dall’ATC – Agenzia Territoriale per la
Casa della Provincia di Torino, avverso la sentenza del Tribunale di
Torino n. 1064 del 2012, depositata il 15 febbraio 2012, con la quale
era stato accolto il ricorso proposto da Mario Epaminonda, al fine di
ottenere la declaratoria di subentro alla defunta madre nella
convenzione di locazione ex legge della Regione Piemonte n. 46 del
1995, relativa all’immobile sito in Torino, alla via Gaidano n. 22;
nei confronti della decisione di appello ha proposto ricorso per
cassazione l’ATC, affidato a due motivi, illustrati con memoria, ai
quali l’Epaminonda ha replicato con controricorso e con memoria ex
art. 378 cod. proc. civ.;
Ritenuto che:
nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado,
proponibile ai sensi dell’art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ.,
l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza,
pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ., costituiscano
requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che,
ai sensi dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel
2

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei
motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348 bis
cod. proc. civ., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato
interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e
già prospettate al giudice del gravame (Cass. 15/05/2014, n. 10722;

l’onere di indicare i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza
ex art. 348-bis c.p.c. non si ponga neppure in contrasto con l’art. 6
CEDU, in quanto esso è imposto in modo chiaro e prevedibile
(risultando da un indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai
consolidato), non è eccessivo per il ricorrente e risulta, infine,
funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte, essendo volto
alla verifica in ordine alla mancata formazione di un giudicato interno
(Cass. n. 26926/2016);
Rilevato che:
nel caso di specie, per contro, il ricorso proposto dalla ATC non reca
alcuna indicazione della motivazione dell’ordinanza della Corte
d’appello in relazione ai motivi di gravame proposti (peraltro neppure
chiaramente desumibili dall’ordinanza), in alcun modo indicati nel
ricorso;
Ritenuto che:
di conseguenza, il ricorso dell’ATC debba essere dichiarato
inammissibile, con integrale compensazione – tenuto conto delle
ragioni della decisione – delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa integralmente le spese
processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
3

Cass. 23/12/2016, n. 26936);

unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis

dello stesso art. 13.

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