Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3050 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. II, 10/02/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 10/02/2020), n.3050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28451-2015 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

FRIGGERI 106, presso lo studio dell’avvocato MICHELE TAMPONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO DOMENICO SELLA;

– ricorrente –

M.M.R., M.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

GATTAMELATA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

RENZO CUONZO, RENZO FAUSTO SCAPPINI;

– controricorrenti incidentali –

e contro

M.R., M.A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1521/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato SELLA Antonio Domenico, difensore del ricorrente che

si riporta agli atti depositati e insiste per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato Francesca Romana FELEPPA, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato Renzo CUOZZO, difensore dei resistenti che si

riporta agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto del ricorso principale proposto da M.R., e del ricorso incidentale proposto da M.R. e M.D., è la sentenza della Corte d’appello di Venezia, pubblicata il 12 giugno 2015 e notificata il 23 settembre 2015, che ha parzialmente accolto l’appello proposto da M.R. avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 369 del 2013.

1.1. Il giudizio di primo grado fu introdotto nel 2003 da M.R. e M.D. nei confronti dei germani R. e A.A., nonchè della madre Ma.Sp., con domanda di scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti dal padre, deceduto nel (OMISSIS); nei confronti del germano R. fu proposta domanda di condanna al pagamento dei frutti civili e di resa del conto.

1.2. M.R. eccepì la prescrizione del credito avente ad oggetto i frutti civili e propose domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione in suo favore di beni immobili e terreni pertinenziali, nonchè di rimborso della somma di Euro 150.000,00 pari al costo dei lavori di ristrutturazione di uno degli immobili indicati, oltre all’assegnazione della quota di beni in natura. Rimasero contumaci Ma.Sp. e M.A.A..

1.3. Il Tribunale, previo rigetto delle eccezioni e della domanda riconvenzionale, dispose lo scioglimento della comunione ereditaria sulla base del progetto redatto dal CTU, e condannò M.R. al pagamento dei frutti per l’uso esclusivo di un immobile.

2. Il giudizio di appello, introdotto dopo il decesso di M.S., si è concluso con l’accoglimento parziale dell’appello principale proposto da M.R.. La Corte territoriale ha ridotto la condanna al pagamento dei frutti al solo periodo successivo alla domanda giudiziale, confermando nel resto la decisione di primo grado.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.R. sulla base di tre motivi. Resistono M.R. e M.D. con controricorso, e propongono ricorso incidentale affidato a due motivi, ai quali resiste il ricorrente principale con controricorso. Non ha svolto difese in questa sede M.A.A.. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale M.R. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – e lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto nuova la contestazione riguardante la consistenza dell’asse ereditario, che era stata formulata con il primo motivo di appello.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e si contesta, sotto il profilo della carenza probatoria, la decisione riguardante la consistenza dell’asse ereditario.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1720 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e si lamenta il mancato riconoscimento in favore di M.R. del rimborso delle spese di ristrutturazione dell’immobile da lui abitato, facente parte dell’asse ereditario.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale M.R. e M.D. denunciano violazione dell’art. 330 c.p.c., u.c., artt. 137 c.p.c. e ss., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, riproponendo l’eccezione di inammissibilità dell’appello in quanto notificato agli eredi di Ma.Sp. impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio della defunta, oltre l’anno dalla morte.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale M.D. denuncia nullità della sentenza nonchè omesso esame di un fatto decisivo, e contesta la decisione della Corte d’appello nella parte in cui non gli ha attribuito – in tutto o in parte – l’area indicata al foglio (OMISSIS), di pertinenza dell’immobile assegnatogli.

6. Prioritario risulta l’esame del primo motivo del ricorso incidentale, che si rivela infondato.

6.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, qualora una medesima persona fisica cumuli in sè la qualità di parte e di erede di altro soggetto, anch’esso parte del precedente grado di giudizio, la conoscenza legale in proprio dell’atto di gravame esclude la necessità di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, stante l’unicità della parte in senso sostanziale (ex plurimis, Cass. 09/05/2019, n. 12317; Cass. 23/05/2008, n. 13411; Cass. 22/04/1989, n. 1931; Cass. 23/12/1987, n. 9618). Nel caso in esame, in cui la notifica dell’atto di appello a ciascuno dei germani M. in proprio, compresa M.A.A., li aveva resi edotti del gravame nella qualità di eredi di Ma.Sp., il principio di unicità della parte sostanziale rendeva superflua la rinnovazione della notificazione dell’appello agli stessi germani in qualità di eredi.

7. I primi due motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente perchè in parte sovrapponibili, risultano privi di fondamento.

7.1. La Corte d’appello, dopo avere erroneamente affermato che la contestazione della consistenza dell’asse ereditario costituiva eccezione nuova, ha definito nel merito la questione, motivando la decisione di ritenere che determinati beni facciano parte dell’asse ereditario. L’errore sulla novità della questione investe dunque una ratio aggiuntiva, e come tale è ininfluente.

Quanto alla decisione di merito, essa è sorretta dalla valutazione del quadro probatorio e della CTU di carattere percipiente – quindi fonte di prova essa stessa (ex plurimis, Cass. 26/02/2013, n. 4792) – che ha accertato, attraverso il richiamo agli atti storici, quali fossero i beni appartenenti al de cuius. In detto contesto non sussiste palesemente la violazione delle norme in materia di onere della prova, poichè la prova era desumibile dalle risultanze della CTU, mentre la valutazione delle risultanze probatorie è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., potendo semmai essere censurata attraverso il corretto paradigma normativo del vizio di motivazione, e quindi nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (ex plurimis, Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 30/11/2016 n. 24434; Cass. 27/12/2016, n. 27000).

8. Il terzo motivo del ricorso principale è fondato.

8.1. In premessa occorre ribadire il principio secondo cui il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l’applicazione dell’art. 1150 c.c. – secondo cui è dovuta un’indennità pari all’aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti – ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore (ex plurimis, Cass. 21/02/2019, n. 5135; Cass. 27/06/2013, n. 16206; Cass. 23/03/2009, n. 6982).

Nella specie, una volta accertato, a mezzo della CTU, l’esistenza di opere realizzate da M.R. su uno degli immobili oggetto della comunione ereditaria, nonchè il presumibile costo delle stesse, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere il rimborso, essendo evidentemente superata la questione della prova degli esborsi.

9. Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile poichè pone una questione di merito – pretesa insufficienza dell’area esterna pertinenziale assegnata a M.D. – che non può costituire oggetto di sindacato in questa sede di legittimità, oltretutto in assenza di critica specifica alla decisione impugnata. La Corte d’appello, infatti, ha respinto motivatamente l’analogo motivo di gravame e il ricorrente incidentale si limita a contestare che la stessa Corte non avrebbe esaminato a fondo la doglianza.

10. L’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale comporta la cassazione in parte qua della sentenza impugnata, confermata nel resto, ed il rinvio al giudice designato in dispositivo, per un nuovo esame della domanda di rimborso spese. Lo stesso giudice provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali, totalmente soccombenti.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta i rimanenti motivi nonchè il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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