Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3050 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. I, 10/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 10/02/2010), n.3050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10674/2008 proposto da:

S.E. (C.F. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

31/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

OSSERVA

Che S.E., con ricorso per cassazione notificato il 7.4.2008, ha impugnato il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 31 ottobre 2007 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione formulata in relazione a giudizio, introdotto innanzi al TAR Campania con ricorso 6.10.97 e definito con sentenza 24 gennaio 2007, in relazione all’eccesso di durata di 6 anni e 4 mesi rispetto al limite di ragionevolezza apprezzato in tre anni, ha liquidato il danno non patrimoniale in Euro 6.5000,00 e le spese processuali in Euro 850,00.

Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha spiegato difesa con controricorso.

Che il primo motivo, con cui il ricorrente richiama l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla giurisprudenza CEDU vincolante in sede nazionale è inammissibile. Premesso che la Corte territoriale si è uniformata al limite di congruità di tre anni indicato in sede europea, resta da osservare che sarebbe stato onere del ricorrente provare che le evenienze del caso concreto avrebbero consentito di definire il processo in tempo più rapido; nè di certo tale onere può ritenersi assolto mediante astratti richiami enunciati privi di correlazione con la fattispecie esaminata.

Che analoga sorte meritano le censure con cui si lamenta omessa liquidazione del bonus forfetario di Euro 2.000,00, in maniera parimenti generica. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto tale somma in relazione a determinate controversie di particolare importanza tra le quali ha inserito le cause previdenziali, ma ciò non vuoi dire che ogni causa di tale natura sia per ciò solo importante, e la relativa valutazione è rimessa all’apprezzamento dell’organo di merito, che essendogli concessa la facoltà discrezionale di adattare alla fattispecie i criteri indicativi di liquidazione, può comprendere nella determinazione della componente non patrimoniale anche il bonus in discussione ove ritenga la particolare incidenza della natura della causa sul patema denunciato. Nè ciò implica obbligo di specifica motivazione, che devesi ritenere implicita.

Che in ordine alla riferibilità dell’indennizzo liquidato al solo eccesso di durata, si richiamano i precedenti di questa Corte nn. 3716, 1354 e 10415 del 2008.

Che le censure in punto liquidazione del danno sono infondate poichè la Corte di merito ha applicato seppur nel minimo i parametri europei richiamati fondando la sua liquidazione su metro equitativo.

Che sono inammissibili le censure in punto spese laddove lamentano genericamente difetto di motivazione circa voci che si assumono pretermesse. Sono invece fondati i soli motivi con cui si censura errata applicazione da parte della Corte territoriale della tabella applicabile al procedimento in esame.

In parte qua l’impugnato decreto deve perciò essere cassato, e non necessitando ulteriori indagini istruttorie, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., determinando le spese secondo la tariffa vigente per i procedimenti ordinari nella misura indicata in dispositivo.

Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, le spese della presente fase di legittimità vengono compensate nella misura di 2/3, ponendo il residuo a attribuzione in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida per la fase di merito in Euro 40,00 per esborsi, Euro 310,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorario. Compensa per 2/3 le spese del presente giudizio di legittimità e condanna l’amministrazione soccombente al pagamento del residuo i carico dell’amministrazione soccombente. Con che liquida in Euro 210,00 oltre Euro 33,00 per esborsi, oltre ancora spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni, con attribuzione in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra per entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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