Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3050 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3050 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 4648-2016 proposto da:
LOCANETTO ELISA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dagli avvocati MARIA GRAZIA MASTINO, FABIO
CRAMAROSSA;
ricorrente Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

controrícorrente

avverso la sentenza n. 675/24/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO, depositata il 30/06/2015;

Data pubblicazione: 08/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
Locanetto Elisa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad

sentenza resa dalla CTR Piemonte che respingendo l’appello
proposto dalla contribuente, ha confermato la legittimità
dell’avviso di accertamento notificato per la ripresa a
tassazione di Irpef relativa all’anno 2006.
L’Agenzia delle entrate non si è costituita.
La ricorrente, con memoria, ha dichiarato di essere in procinto
di aderire alla definizione agevolata, ex art. 6 del D.L. n.
193/16, convertito nella legge n. 225/16 ed ha
contestualmente dichiarato di non aver più interesse alla
prosecuzione del giudizio e di rinunziare allo stesso giudizio con
atto sottoscritto per accettazione dall’Avvocatura generale dello
Stato quale difensore dell’Agenzia delle entrate chiedendo,
quindi, la declaratoria di estinzione del medesimo, con
compensazione integrale delle spese.
Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio.
Il Collegio ritiene che sussistano le ragioni di compensazione di
cui all’art. 92 c.p.c., essendo la rinuncia inerente alla procedura
di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ex art. 6
del D.L. n. 193/16.
Nella presente vicenda processuale, atteso l’esito della lite, non
sussiste la debenza del doppio del contributo unificato, ai sensi
dell’art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 (Cass. ord.
n. 23175/15).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Ric. 2016 n. 04648 sez. MT – ud. 20-12-2017
-2-

un motivo, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la

Così deciso il 20.12.2017 in Roma.

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