Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3050 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 08/02/2011), n.3050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati DE ROSE EMANUELE, STUMPO

VINCENZO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.G.S.;

– intimata –

Nonchè da:

G.G.S., rappresentata e difesa dall’Avvocato

AMATA CARMELA TERESA, domiciliata presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati DE ROSE EMANUELE, STUMPO

VINCENZO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 882/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 11/02/2009, R.G.N. 1762/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato VINCENZO TRIOLO per delega ANTONIETTA CORETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e assorbimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Patti del 20 maggio 2003 di condanna dell’Istituto alla corresponsione, in favore di G.G.S., della richiesta indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1993 e al pagamento delle spese di lite.

Secondo la Corte di appello di Messina, a fronte della contestazione dell’INPS sulla sussistenza di un valido rapporto di lavoro, l’interessata deve fornire la prova precisa e rigorosa della natura onerosa e subordinata del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale in argomento mentre nel silenzio dell’Istituto la certificazione dell’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il periodo richiesto può ritenersi elemento probatorio sufficiente. L’appello dell’Istituto viene, quindi, rigettato e le spese giudiziali vengono compensate tra le parti.

Il ricorso dell’INPS domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste con controricorso G.G.S., proponendo ricorso incidentale per quattro motivi, al quale il ricorrente resiste con controricorso.

Nell’imminenza dell’udienza l’INPS ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., nella quale ha ribadito le argomentazioni esposte in precedenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 cod.proc.civ., va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto essi hanno ad oggetto la medesima pronuncia impugnata.

2. Con il primo motivo il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la contraddittorietà della motivazione circa il fatto decisivo del giudizio rappresentato dalla sussistenza della prova del rapporto di lavoro subordinato per il periodo di tempo necessario per il riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1993.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 156 e 360 cod. proc. civ., n. 4, formulando il seguente quesito di diritto: “se, in controversia attratta al rito cd. del lavoro e concernente l’accertamento richiesto da una lavoratrice agricola della presunta spettanza del diritto nei confronti dell’INPS dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1993, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, sia nulla per l’insanabile contrasto tra il dispositivo e la motivazione la sentenza nella quale sia enunciata la mancata prova da parte della lavoratrice della esistenza del rapporto di lavoro agricolo negli anni di riferimento (in specie:

1991, 1992, 1993) – e dunque dei necessari requisiti contributivo ed assicurativo della prestazione in argomento -, ma nel dispositivo sia sancito il rigetto dell’appello dell’Istituto che su tale prova si fondava”.

3. La ricorrente incidentale, con i primi due motivi di censura, lamenta la violazione dell’art. 416 cod. proc. civ. e il vizio di motivazione per non essersi la Corte di appello pronunciata sulla inammissibilità della produzione solo in sede di appello, da parte dell’INPS rimasto contumace in primo grado, di un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro della G.G., mai comunicato all’interessata, formatosi nel corso del giudizio di primo grado e neppure menzionato tra gli allegati del ricorso di appello.

Con il terzo motivo di censura la ricorrente incidentale lamenta il vizio di motivazione rilevando che la Corte di appello, quando ha affermato che non sarebbe stata raggiunta alcuna prova sull’onerosità del rapporto in contestazione, non ha tenuto conto dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale nei rapporti di lavoro che si instaurano tra persone non legate da rapporti di parentela l’onerosità si presume e non necessita di specifica prova.

Con il quarto motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. derivante dal fatto che, a fronte del rigetto integrale dell’appello, invece della compensazione delle spese giudiziali, il Giudice del merito avrebbe dovuto condannare l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello, con distrazione in favore dell’avvocato anticipatane, come richiesto nella memoria di costituzione nel giudizio di appello.

4. Nel controricorso al ricorso incidentale l’INPS chiede il rigetto del ricorso incidentale, sostenendone l’inammissibilità sotto plurimi profili.

In primo luogo, sarebbe rinvenibile un difetto di valida procura speciale, con violazione dell’art. 365 cod. proc. civ., per il fatto che la procura speciale risulta essere stata apposta in calce alla copia notificata del ricorso principale e non a margine o in calce al controricorso con ricorso incidentale.

Inoltre, i primi tre motivi del ricorso incidentale – a parte ogni considerazione sulla conformità della loro formulazione all’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis atteso che la sentenza di cui si tratta è stata pubblicata prima del 4 luglio 2009 – sarebbero inammissibili perchè diretti ad ottenere soltanto una modifica della motivazione della sentenza impugnata, richiesta dalla parte vittoriosa in appello, mentre in tal caso la richiesta correzione della motivazione può conseguirsi mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso oppure attraverso l’esercizio del potere correttivo attribuito alla Corte di cassazione dall’art. 384 cod. proc. civ..

Il quarto motivo del ricorso incidentale, qualora non dovesse rimanere assorbito a seguito del rigetto degli altri motivi, sarebbe inammissibile perchè, pur essendo diretto a censurare una presunta violazione di legge ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ.,, n. 3, non si conclude con la formulazione del corrispondente necessario quesito di diritto, di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

5. Il secondo motivo di ricorso dell’INPS – che in ordine logico viene esaminato per primo – è fondato.

Va infatti osservato che la Corte di appello di Messina, dopo avere escluso che l’appellata fosse in possesso dei requisiti (contributivo e assicurativo) necessari per ottenere il beneficio richiesto, ha riferito che, in un documento dell’INPS del 22 novembre 2001, risultava la prescritta iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 51 giornate per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, ma ha subito soggiunto che, “posto che è stata contestata dall’INPS la sussistenza di un valido rapporto di lavoro, la lavoratrice avrebbe dovuto fornire la prova precisa e rigorosa dello svolgimento dell’attività lavorativa con i requisiti della subordinazione”. La Corte ha quindi specificato che la contestazione in argomento era rappresentata dal fatto che, nel suddetto documento dell’INPS, l’Ente riferiva che, sulla base degli accertamenti compiuti dai propri funzionari ispettivi, aveva proposto la cancellazione della lavoratrice dagli elenchi anagrafici.

Tuttavia la Corte: a) nulla ha detto in merito al provvedimento – peraltro emesso il 17 dicembre 2001 e, quindi, nel corso del giudizio di primo grado – della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura che, in accoglimento del ricorso dell’INPS avverso la decisione della Commissione provinciale MOA presso l’UPLMO di Messina, aveva disposto la cancellazione della G.G. dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il triennio 1990-1993; b) non ha riferito che l’INPS è rimasto contumace nel giudizio di primo grado (come risulta dalla sentenza di primo grado); c) non ha specificato se non ha fatto riferimento al suddetto provvedimento della Commissione centrale – richiamato dall’INPS nel ricorso in appello (consultabile, in questa sede, al pari di tutti gli atti del giudizio, essendo in contestazione errores in procedendo, vedi, da ultimo, Cass. 14 gennaio 2010, n. 488) – perchè ha ritenuto tale produzione ormai tardiva ai sensi dell’art. 416 cod. proc. civ.; d) non ha spiegato quale valore ha attribuito, nel giudizio comparativo e valutativo di tutti gli elementi di prova di sua competenza, alla suddetta “proposta di cancellazione”, alla luce dell’orientamento ormai consolidato di questa Corte. In base a tale indirizzo infatti nelle controversie relative a prestazioni previdenziali dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell’agricoltura, l’Ente erogatore può dedurre come prove contrarie anche le risultanze di accertamenti ispettivi. Ma queste, essendo attestazioni di fatti provenienti dalla pubblica amministrazione, hanno la stessa efficacia probatoria degli elenchi e, pertanto, sono soggette al potere di comparazione e apprezzamento del giudice di merito, al pari di tutti gli altri elementi acquisiti (vedi, per tutte: Cass. SU 26 ottobre 2000, n. 1133, Cass. 23 agosto 2004, n. 16585). E, in particolare, la cancellazione da tali elenchi non esime dall’accertamento giudiziale della sussistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato, non potendo il giudice respingere la domanda per il conseguimento del beneficio previdenziale in base al mero riscontro di detta cancellazione, quale provvedimento amministravo che, al pari di quello di iscrizione, può essere disapplicato se non conforme a legge (Cass. 5 luglio 2007, n. 15147).

La Corte d’appello di Messina, poi, ha ribadito di escludere che la lavoratrice abbia ottemperato all’onere probatorio su di lei gravante, definendo “estremamente generiche e quindi non utili e conducenti ai fini della decisione in senso favorevole alla G. G.” anche le risultanze della prova per testi (offerta in primo grado dalla ricorrente), continuando a richiamare precedenti pronunce di questa Corte riguardanti l’onere probatorio incombente sull’interessato nell’ipotesi in cui la propria richiesta dell’indennità di disoccupazione agricola, principalmente fondata sul documento che accerti la rituale iscrizione negli elenchi nominativi, sia contestata dall’Ente erogatore che fornisca prova contraria, anche attraverso la produzione in giudizio di verbali ispettivi, di cui nella specie – come si è detto – non si fa menzione nella sentenza.

Quindi, nella sentenza, si afferma testualmente e in modo criptico:

“conclusivamente … nel silenzio dell’Istituto la certificazione dell’iscrizione della lavoratrice potrà ritenersi elemento probatorio sufficiente, ma, in presenza di prova contraria offerta dall’Istituto previdenziale, la lavoratrice dovrà fornire la prova piena e rigorosa del rapporto posto a base dell’indennità richiesta”.

Ma non si specifica con chiarezza quale tra le due suddette ipotesi si ritenga ricorrere nel caso di specie.

In questa situazione risulta evidente l’insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata.

Al riguardo deve ribadirsi che, secondo un condiviso orientamento di questa Corte (vedi Cass. 18 giugno 2004, n. 11432; Cass. 4 dicembre 2005, n. 27591; Cass. 14 maggio 2007, n. 11020; Cass. 29 ottobre 2007, n. 22661; Cass. 21 marzo 2008, n. 7698; Cass. 14 aprile 2010, n. 8894), nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., comma 2.

La suddetta insanabilità può essere esclusa qualora sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione – divergenti solo da un punto di vista quantitativo – e la motivazione inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l’ipotesi di un ripensamento del giudice).

In tal caso si è in presenza di un mero errore materiale e ciò comporta, da un lato, l’esperibilità del relativo procedimento di correzione e dall’altro l’inammissibilità dell’eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente derivante dal contrasto tra motivazione e dispositivo (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202, Cass. 24 novembre 2008, n. 27880).

Qui è evidente che non ricorre una ipotesi di errore materiale, bensì un contrasto totale, non emendabile in questa sede.

6. Ne consegue che, previo assorbimento sia del primo motivo del ricorso principale sia del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa, per un nuovo esame, alla stessa Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà – tenendo presente l’esito finale della lite (vedi Cass. 7 febbraio 2007, n. 2634, Cass. 21 marzo 2008, n. 7698, Cass. 17 giugno 2010, n. 14619) – anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo motivo e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla stessa Corte di appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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