Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 305 del 10/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.10/01/2017), n. 305
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2436-2015 proposto da:
D.L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
MARISA VITA e NICOLA PARAGLIOIA giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA S.P.A., GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 9163/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, emessa il
16/05/2014 e depositata il 17/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
E’ stata depositata la seguente relazione
1.: D.L.D. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli pubblicata il 17-6-14 che ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento danni da lui proposta nei confronti della Giunta regionale della Campania e della Generali Italia s.p.a..
Gli intimati non si sono difesi.
Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, 375, 376 e 380 bis c.p.c., come formulati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, e può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.
2.. Con il primo motivo di ricorso si denunzia erronea interpretazione dei fatti di causa ed delle risultanze probatorie; con il secondo motivo si denunzia erronea ed omessa valutazione della documentazione prodotta;con il terzo motivo si denunzia omessa insufficiente contraddittoria motivazione.
3. I tre motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono inammissibili
La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.
Si ricorda che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 17-6-2014 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.
Si propone pertanto l’inammissibilità del ricorso.
La relazione è stata comunicata alle parti.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Il Collegio riunito in camera di consiglio condivide la ragioni in fatto ed in diritto esposte nella relazione e dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese stante l’assenza dell’intimata.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017