Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 305 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. III, 10/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 10/01/2011), n.305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24854-2006 proposto da:

G.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PAOLO EMILIO 71, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

ANGELO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUPO ALFREDO, RODRIGO

AMOROSO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI

VILLA GRAZIOLI 13, presso lo studio dell’avvocato SAVINI ALESSANDRO,

rappresentato e difese dall’avvocato BARRA CARACCIOLO FRANCESCO

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

F.L.;

– intimato –

sul ricorso 29384-2006 proposto da:

F.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO,

rappresentato e difeso dagli avvocati RUGGIERO PASQUALE ANTONIO,

FERRARI GIUSEPPE, con studio in Sorrento (Napoli), Corso Italia 248,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CASTRO

PRETORIO 124, presso lo studio dell’avvocato SAVINI ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BARRA CARACCIOLO FRANCESCO

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

G.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2410/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Terza Civile, depositata il 22/07/2005; R.G.N. 4732/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato Giovanni ARIETA per delega Avv. Francesco Barra

CARACCIOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 27 dicembre 1997, B. A., sindaco di (OMISSIS), conveniva innanzi al Tribunale di Napoli F.L., autore di un libro dal titolo ” B. &

La Nuova Camorra – Indagine sulla svendita di una città”, pubblicato dall’editore “Controcorrente” alla vigilia di elezioni amministrative, per sentirlo condannare al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, stante il contenuto diffamatorio di tale pubblicazione. Esponeva, tra l’altro, che il F. aveva diffuso la falsa ed offensiva immagine di esso attore che, nelle funzioni di Sindaco di (OMISSIS) “con la sua cosca autoritaria tipica dei sistemi a socialismo reale” e con “l’organizzazione di truffe, espropri monopoli, con vantaggi e finanziamenti camorristicamente elargiti, avrebbe costituito una politica affaristica, per trarre ogni possibile vantaggio dal governo della città di (OMISSIS), favorendo particolari investitori e portaborse, latori questi ultimi anche di narcodollari”.

Si costituiva il F. ed eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, per essere estraneo al contenuto del titolo, del sottotitolo, della copertina e della prefazione del libro, contro cui si erano concentrate le doglianze dell’attore;

sosteneva che le tesi da lui esposte nel libro erano frutto della sua interpretazione dei fatti, estrapolati anche da altrui libri e pubblicazioni, ed erano espressione del diritto di critica inteso in senso ampio, come manifestazione di pensiero politico difforme da quello dell’attore e non scevro da vis polemica.

L’attore chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa G.P., indicato dal F. quale editore del libro.

L’istanza veniva rigettata. L’attore proponeva quindi autonoma citazione nei confronti dell’Editore Controcorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè di G.P., per sentire accogliere, nei confronti dei medesimi, le domande proposte nei confronti del F..

Si costituiva il solo G.P. che si opponeva alla domanda, deducendo che i temi oggetto del volume costituivano mere valutazioni politiche, prive di rilevanza giudiziaria, e che il richiamo, nel titolo, al rapporto possibile tra sindaco e camorra, non andava intese come accusa al sindaco di essere legato da vincoli illegali alla camorra, bensì come possibilità che egli non avesse potuto svolgere adeguatamente il suo ruolo in relazione al problema della camorra. Concludeva quindi per il rigetto della domanda.

I due giudizi venivano quindi riuniti.

Con sentenza n. 11614/2001, l’adito Tribunale, in parziale accoglimento della domanda cosi statuiva: “revoca la contumacia dell’editore Controcorrente e dichiara la nullità dell’atto di citazione nei confronti dello stesso;

dichiara che il titolo e sottotitolo del libro ” B. & La Nuova Camorra” nonchè distinti periodi della prefazione e del corpo della pubblicazione presentano carattere diffamatorio dell’azione e della reputazione dell’attore B.A., come meglio specificato in motivazione; condanna F.L. al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura di L. trenta milioni, ed alla riparazione pecuniaria L. n. 47 del 1948, ex art. 12 nella misura di L. 10.000.000, oltre interessi legali dalla sentenza all’effettivo soddisfo, in favore di B.A.; condanna G.P. al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura di L. quindici milioni, ed alla riparazione pecuniaria L. n. 47 del 1948, ex art. 12 nella misura di L. cinque milioni, oltre interessi legali dalla sentenza all’effettivo soddisfo, in favore di B.A.”.

A seguito degli appelli, in via principale del F. e, in via incidentale del G., costituitosi il B., la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in esame, depositata in data 22 luglio 2005, rigettava entrambi i gravami e confermava quanto statuito in primo grado;

affermava, in particolare la Corte territoriale che “il limite all’esercizio di tale diritto deve intendersi superato quando l’agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacchè, in tal caso, l’esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell’ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell’aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta. Orbene nella fattispecie non può revocarsi in dubbio che le generiche e quindi non provate accuse di truffe di espropri, di creazione di monopoli e di vantaggi, elargiti camorristicamente, di una attività amministrativa posta in essere con la sua cosca autoritaria, costituiscano una violenta aggressione alla sfera morale dell’appellato, coinvolto, come osservato dal primo giudice, alle cui argomentazioni ci si riporta integralmente in quanto pienamente condivisibili, da accuse di cui è difficile verificare i limiti, al punto che appare giusto qualificarle fantapolitiche.

Ricorrono per cassazione, con autonomi ricorsi, sia il G. con un unico articolato motivo sia il F. con tre motivi; resiste con controricorso il B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso G.:

con l’unico motivo di ricorso si deduce “contraddittorietà della sentenza, tra la disciplina individuata per il G., e quella concretamente poi applicata al medesimo, risolventesi in una conseguente cattiva applicazione della legge”; si afferma in particolare, che “le posizioni dei due soggetti del presente rapporto processuale, erano e sono allora grandemente diversa, e diversamente andavano trattate, cosa che la Corte d’Appello non ha fatto, violando pertanto la legge o comunque certamente applicandola in modo errato.

La Corte, dopo aver esplicato una tale definizione dell’ attività del G. nella prefazione incriminata, seppure una tale specifica venne data ad argomento ampiamente iniziato, ebbe invece a giudicare il G. esattamente con lo stesso criterio con il quale aveva giudicato in precedenza il F.”.

Ricorso F.:

con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 112, 100 e 163 c.p.c. nonchè della L. n. 47 del 1948, art. 11. Con due profili censori si deduce vizio di ultra petizione per avere la Corte territoriale (disattendendo la domanda di condanna in solido dei convenuti ex art. 2055 c.c.) condannato individualmente il F. e il G. nelle rispettive qualità, nonchè difetto di motivazione;

con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione alla liquidazione di danni non patrimoniali in quanto non provati;

con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 595 c.p., art. 2697 c.c. e L. n. 636 del 1941, artt. 20, 100, 125 e 142 in relazione al mancato riconoscimento di un corretto esercizio del diritto di critica da parte del F. con riferimento all’intera opera libraria in questione.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Infondati e non meritevoli di accoglimento sono entrambi i ricorsi.

Quanto all’unico motivo del ricorso G. e al primo motivo del ricorso F., da trattarsi congiuntamente, avendo gli stessi il medesimo thema decidendum, si osserva: indipendentemente dalla richiesta di condanna in solido, correttamente sia il Tribunale che la Corte d’Appello, in virtù del potere discrezionale spettante al Giudice del merito in ordine alla valutazione dei fatti di causa e al conseguente inquadramento in una determinata fattispecie giuridica, hanno differenziato la posizione del G. quale autore della prefazione e del F. quale autore del testo incriminato (anche in relazione ai titoli dell’opera in questione), senza in tal modo mutare nè la causa petendi nè il petitum della domanda.

Ciò in quanto, come tra l’altro già posto in evidenza in un precedente giurisprudenziale di questa Corte (n. 7798/2010), la prefazione contenuta in un testo librario va scissa da quest’ultimo, rappresentando una diversa e autonoma forma di estrinsecazione del pensiero; infatti, nella prefazione possono sussistere contenuti letterari di stampo diverso rispetto al mero esercizio del diritto di cronaca e di critica, per cui la stessa, come nella vicenda in esame, deve valutarsi su parametri diversi dalla semplice attività di informazione ai fini della sua offensività (potendosi estendere a detta prefazione la più ampia tutela di cui agli artt. 9 e 33 Cost.

in aggiunta a quella di cui all’art. 21 Cost. e fermo restando, dall’altro lato, il requisito della continenza).

Nel caso di specie i Giudici di merito hanno, sulla base di una motivata valutazione in fatto e come tale non ulteriormente censurabile nella presente sede di legittimità, ritenuto ugualmente diffamatoria la prefazione, affermando, tra l’altro, che “invero se nella prima parte della prefazione può sembrare che l’accostamento tra la figura del sindaco e l’organizzazione criminale, che, anche se nella sua nuova configurazione, rimane pur sempre tale, risponda esclusivamente alla finalità di approfondire quale sia o sia stato l’atteggiamento di B. nei confronti della Nuova Camorra, lo svolgimento dei temi successivi, che riprende e fa proprio il contenuto del libro (con il preciso riferimento alle lobby affaristiche, al favoritismo, e così via di seguito) comprova che anche la prefazione si attesta sulle posizioni del testo e del titolo e sottotitolo del libro”.

Inammissibili, poi, sono il secondo e terzo motivo del ricorso F., tendendo gli stessi ad una ulteriore e non consentita valutazione della natura dell’efficacia di uno scritto quale offensiva della reputazione; la Corte territoriale, su detta lesività del testo in esame, ha ampiamente e logicamente motivato, affermando, tra l’altro, “orbene tale presupposto della correttezza formale non esiste, in quanto, a cominciare, come si è visto, dal titolo e dal sottotitolo del libro, si prospettano dei collegamenti non soltanto tra il sindaco e la nuova camorra, ma anche, come si è visto, tra il sindaco e la camorra tradizionale (vedi progetto (OMISSIS)), che possono finire: per configurare un analogo e inammissibile etichettamento dell’attore e della sua attività di amministratore. Nè rileva l’ulteriore profilo prospettato dalla difesa. E invero il diritto di critica trova un limite funzionale anche nel modo e nella forma delle espressioni usate che non debbono risolversi in una manifestazione che si prospetti come vera e propria avversione determinata da animosità personale e che non deve concretizzarsi nel deliberato proposito di screditare l’attività professionale e la vita intima altrui”.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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