Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30499 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26959-2009 proposto da:

M.A. (C.F. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA B. EUSTACHIO 22, presso l’avvocato LAURA DANIELA ZAVARELLA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANI ANGELO,

giusta procure a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

29/01/2009, n. 60390/06 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo;

assorbimento del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. più gli altri diciotto ricorrenti di cui in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Roma depositato il 29.1.09 con cui la PDCM veniva condannata ex lege n. 89 del 2001 al pagamento in favore di ciascuno di essi di un indennizzo di Euro 4000,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Lazio.

Che la PDCM non ha resistito con controricorso ma ha depositato atto di costituzione.

La Corte ha optato in camera di consiglio per la motivazione semplificata.

Diritto

OSSERVA

Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione per avere riconosciuto gli interessi legali dalla data del decreto anzichè da quella della domanda.

Con il secondo motivo si lamenta che la liquidazione delle competenze sia avvenuta in violazione dei minimi tariffari in ragione della pluralità dei ricorsi riuniti.

Quanto al primo motivo di ricorso, questa Corte ha affermato il principio che gli interessi spettano all’avente diritto, anche in difetto di sua specifica richiesta, con decorrenza dalla data della domanda di equa riparazione del danno derivante dalla non ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, sulla somma liquidata a tale titolo,e che gli stessi vanno determinati al tasso legale, cui fanno riferimento gli artt. 1282 e 1284 cod. civ., in difetto di diversa disposizione di legge o accordo scritto della parti, dovendo il giudice italiano applicare in proposito la normativa interna e non ravvisandosi contrasti fra detta normativa e specifiche norme della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, che nulla dispone al riguardo. (Cass 24756/05).

Il principio dunque da applicare al caso di specie è che gli interessi decorrono dalla domanda al tasso legale.

Il secondo motivo risulta assorbito dovendo questa Corte, a seguito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso provvedere alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

Il ricorso va in conclusione accolto quanto al primo motivo con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta.

Sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito per cui, ferma restando la condanna della PDCM al pagamento dell’equo indennizzo stabilito dal giudice di merito, la stessa va altresì condannata al pagamento degli interessi legali dalla domanda al saldo nonchè delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

Si osserva peraltro, che quanto alle spese del giudizio di merito non può essere seguito il criterio propugnato dalla difesa dei ricorrenti secondo il quale, essendo stati proposti distinti ricorsi ex lege n. 89 del 2001, riuniti dalla Corte d’appello solo in esito alla discussione in camera di consiglio, spetterebbero gli onorari e i diritti distintamente per ogni procedimento fino al momento della riunione.

Giova premettere, quanto alla vicenda del processo presupposto, che i ricorrenti sono stati parti di una medesima procedura avanti ai TAR del Lazio, avendo proposto un unica domanda concernente la rivalutazione e gli interessi su somme tardivamente erogate a seguito dell’inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali Ciononostante, pur essendo la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di tale procedura basata sullo stesso presupposto giuridico e fattuale, hanno proposto nello stesso ristretto arco temporale diciannove distinti ricorsi alla Corte d’appello competente con il patrocinio del medesimo difensore.

Tale condotta deve ritenersi configurare un abuso del processo. La giurisprudenza della Corte ha già avuto modo di affrontare il tema dell’utilizzo dello strumento processuale con modalità tali da arrecare non solo un danno at debitore senza necessità o anche solo apprezzabile vantaggio per il creditore ma anche da interferire con il funzionamento dell’apparato giudiziario ed ha ritenuto una tale condotta lesiva sia del canone generate di buona fede oggettiva e correttezza, in quanto contrastante con il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, sia contraria ai principi del giusto processo in quanto la inutile moltiplicazione del giudizi produce un effetto inflativo confliggente con l’obiettivo costituzionalizzato della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. (Sent. Sezioni Unite, 15 novembre 2007, n. 23726).

I principi, pur enunciati in tema di rapporti negoziali, possono trovare applicazione anche in fattispecie quale in esame laddove l’evento causativo del danno e quindi giustificativo della pretesa sia identico come unico sia il soggetto che ne deve rispondere e plurimi soli i danneggiati i quali, dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto cosi dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle posizioni ed avere sostanzialmente tenuto la stessa condotta in fase di richiesta dell’indennizzo agendo contemporaneamente con identico patrocinio legale e proponendo domande connesse per l’oggetto e per il titolo, instaurano singolarmente procedimenti diversificati pur destinati inevitabilmente (come puntualmente avvenuto nella fattispecie) alla riunione.(Cass 10634/10) Una tale condotta, che è priva di alcuna apprezzabile motivazione e incongrua rispetto alla rilevate modalità di gestione sostanzialmente unitaria delle comuni pretese, contrasta innanzitutto con l’inderogabile dovere di solidarietà sociale che osta all’esercizio di un diritto con modalità tali da arrecare un danno ad altri soggetti che non sia inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell’agente, danno che nella fattispecie graverebbe sullo Stato debitore a causa dell’aumento degli oneri processuali: ma contrasta altresì e soprattutto con il principio costituzionalizzato del giusto processo inteso come processo di ragionevole durata (SS.UU. n. 23726/07, sopra citata) posto che la proliferazione oggettivamente non necessaria dei procedimenti incide negativamente sull’organizzazione giudiziaria a causa dell’inflazione delle attività che comporta con la conseguenza di un generate allungamento del tempi processuali.(Cass 10634/10).

Il riscontrato abuso delle strumento processuale non può tuttavia conseguire la sanzione dell’inammissibilità del ricorsi, posto che non è l’accesso in sè allo strumento che è illegittimo ma le modalità con cui è avvenuto, ma comporta l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi dell’abuso e quindi, nella fattispecie, la valutazione dell’onere delle spese come se unico fosse stato il procedimento fin dall’origine.(Cass 10634/10).

Anche in ragione di quanto sopra sussistono, infine, giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità nella misura di metà, liquidandole nella misura con già ridotta in Euro 500,00.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione,cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito condanna l’Amministrazione al pagamento degli interessi legali dalla domanda al saldo sulla somma di Euro 4000,00 liquidata dalla Corte d’appello a ciascuna delle parti ricorrenti. Condanna altresì la PDCM al pagamento della metà delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 500,00 di cui Euro 50,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge,compensando l’altra metà, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 1600,00 per onorari, Euro 3750,00 per diritti ed Euro 950,00 per spese oltre spese generali, Iva e cpa; spese tutte da distrarsi in favore degli avvocati L. Daniela Zavarella e Angelo Giuliani antistatari quanto al presente giudizio e dell’avvocato L.Daniela Zavarella, antistataria quanto al giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA