Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30499 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 30499 Anno 2017
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

sul ricorso 24879/2013 proposto da:
Autostrada Asti Cuneo S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi
n. 87, presso lo studio dell’avvocato Colarizi Massimo, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Prato Domenico, giusta
procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Porta Rossa S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via della Scrofa n.47, presso lo
studio dell’avvocato Anelli Lucio, che la rappresenta e difende
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Data pubblicazione: 19/12/2017

unitamente agli avvocati Bosco Teresio, Leone Alberto, giusta procura
a margine del controricorso;
-controricorrente nonchè
Porta Rossa S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Bosco
Teresio, Leone Alberto, giusta procura a margine del ricorso
successivo;
-ricorrente successivocontro
Autostrada Asti Cuneo S.p.a., in persona dél legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi
n. 87, presso lo studio dell’avvocato Colarizi Massimo, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Prato Domenico, giusta
procura a margine del controricorso successivo;
-controricorrente successivo avverso la sentenza n. 683/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 27/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/07/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

FATTI DI CAUSA

La S.p.A. Porta Rossa impugnò innanzi alla Corte d’Appello di
Torino la stima operata dalla CPE per l’occupazione temporanea di

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domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della

un’area di sua proprietà, disposta per esigenze di cantiere, ex art. 49
del d.P.R. n. 327 del 2001, dalla Società Autostrada Asti Cuneo.
Con sentenza del 27.3.2013 ) resa, anche, nel contradditorio
dell’ANAS, la Corte adita affermò che il mappale 51 era area

anch’esso suolo edificabile, in considerazione della destinazione
urbanistica anteriore al vincolo stradale. Determinò, in conseguenza,
l’indennità in ragione di C 48.021,22, escluse la spettanza della
maggiorazione di cui all’art. 37, co 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, e ne
ordinò il deposito alla Società Autostrada, con gli interessi legali.
Per la cassazione della sentenza, hanno proposto separati ricorsi
la Società Autostrada, con un, articolato, motivo e la Società Porta
Rossa con quattro motivi. Le parti hanno depositato controricorso e la
Società Autostrade pure memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, rilevato che entrambi i ricorsi sono stati
notificati 1’8.11.2013 e depositati il successivo giorno 18. Poiché il
principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa
sentenza impone che, una volta avvenuta la prima impugnazione,
tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso
processo, l’individuazione di quello principale e di quello incidentale
va, nella specie, effettuata, data la coincidenza di notifica e deposito
dei ricorsi stessi, in riferimento a quello che, per primo, ha preso il
numero di ruolo generale, sicché è principale il ricorso proposto dalla
Società autostrada (cfr. Cass. n. 25662 del 20914).

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edificabile, i mappali 11 e 12 erano aree agricole ed il mappale 669

2.

Col proposto ricorso, deducendo la violazione e falsa

applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 327 del 2001 ed omesso esame
di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente
principale lamenta che, nella determinazione del valore venale, la

fondi occupati ricadono quanto al mappale 51, in zona destinata alla
realizzazione di insediamenti per ambiti polifunzionali integrati o per
funzioni produttive e terziarie e, quanto ai mappali 11, 12 e 699, in
zona destinata, già prima della costruzione dell’autostrada a “fascia di
ambientazione stradale e ferroviaria”. Tale essendo la situazione di
fatto e di diritto che caratterizza i fondi, conclude la ricorrente,
l’indennità non riflette il criterio di legge -che è pari al valore di
mercato, id est segue il parametro economico della domanda e
dell’offerta- ma lo supera, non tenendo conto, in ispecie, delle
contrattazioni intervenute per aree analoghe per tipologia e
caratteristiche.
3. Col primo motivo del ricorso incidentale, la Società Porta
Rossa deduce la violazione degli artt. 132, co 1, 276 e 277 c.p.c. per
avere la Corte affermato che erano stati rinunciati i termini per il
deposito di comparse conclusionali e repliche, contrariamente al vero,
in quanto tali termini erano stati concessi, senza che tuttavia delle
difese svolte si fosse fatto cenno nella motivazione della sentenza.
4. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 116
c.p.c., 32 e 37 del d.P.R. n. 327 del 2001 e vizio di motivazione in
relazione ad un fatto controverso per il giudizio. I giudici

a quo,

afferma la Società, si erano limitati ad avallare le conclusioni della
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Corte territoriale non ha tenuto conto che in base al PRG vigente i

CTU, senza tener conto che i beni identificati coi mappali 11 e 12 erano
edificabili, in quanto, prima della realizzazione dell’opera autostradale,
di cui non tener conto, avevano destinazione S 5, pur ricadendo in
fascia di ambientazione ferroviaria ed autostradale, sicché la relativa

considerazione della loro destinazione attuale (API2.0S2).
5. Col terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione in relazione al valore venale
dei mappali 51 e 699, valore determinato in modo inopinato ed
eccessivamente discrezionale da parte del CTU, che aveva operato lo
scorporo di oneri relativi alle opere di urbanizzazione, che non sono
computabili in ipotesi di adozione del metodo sintetico comparativo. Il
che valeva a fortiori per l’ulteriore abbattimento del 10% operato sul
mappale 669.
6. Con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 32 e 50 del d.P.R. n. 327, per avere la Corte
torinese ritenuto che l’aumento del 10% vada applicato, solo,
all’indennità di espropriazione, omettendo di considerare che quella di
occupazione va calcolata in proporzione alla prima.
7. Il primo motivo del ricorso incidentale, che va esaminato con
priorità, è infondato: è bensì vero che, com’è incontroverso tra le parti,
le stesse non rinunciarono ai termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
e che gli stessi furono assegnati, ma la preterizione degli argomenti
difensivi svolti nelle comparse conclusionali e memorie di replica
attiene al merito delle questioni affrontate e non comporta la nullità

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volumetria doveva esser valutata nella stima del suolo, anche in

della sentenza -che si è fondata sulla CTU- sotto il profilo della carenza
dei suoi elementi essenziali.
8. Il motivo del ricorso principale va esaminato congiuntamente
coi motivi secondo e terzo del ricorso incidentale.
9. Al riguardo, va osservato che secondo la giurisprudenza di

a) la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, imposta dalla
disciplina urbanistica in funzione della razionale programmazione del
territorio -anche ai fini della conservazione di spazi a beneficio della
collettività e della realizzazione di servizi pubblici va effettuata in
ragione del criterio dell’edificabilità legale, posto dall’art. 5-bis, co 3,
della L. n. 359 del 1992, tuttora vigente, e recepito negli artt. 32 e 37
del d.P.R. n. 327 del 2001, in base al quale un’area va ritenuta
edificabile solo quando la stessa risulti in tal modo classificata al
momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici (Cass.
7987/2011; 9891/2007; 3838/2004; 10570/2003; sez. un. 172 e
173/2001); e, di converso, per contro, le possibilità legali di
edificazione vanno escluse tutte le volte in cui per lo strumento
urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione
legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo
meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche,
viabilità ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di
destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di
trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di
edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi
connesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile
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questa Corte:

dal proprietario dell’area (Cass. 14840/2013; 2605/2010; 21095 e
16537/2009), soggetta al regime autorizzatorio previsto dalla vigente
legislazione edilizia (cfr. Cass. n. 11503/2014; 665/2010; 400/2010;
21396/2009; 21095/2009; 17995/2009);

vincolo conformativo insistente nell’area, e non di quello espropriativo,
e la relativa individuazione va operata esclusivamente in relazione agli
effetti dell’atto di pianificazione: ove esso miri ad una zonizzazione
dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di
una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di
soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni
ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha
carattere conformativo (a prescindere dal fatto che l’opera possa esser
realizzata solo dalla mano pubblica), mentre, ove imponga solo un
vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della
localizzazione di un’opera pubblica, lo stesso va qualificato come
preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque,
prescindersi nella qualificazione dell’area, dovendo, ancora,
aggiungersi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr.
funditus Cass. n. 3620 del 2016) e del Consiglio di Stato (Cons. Stato

n. 1669 del 2015; n. 2118 del 2012), fuoriescono dall’anzidetta
dicotomia, e dunque non appartengono sicuramente alla categoria dei
vincoli espropriativi, tutti quei vincoli che non si risolvono nemmeno
in una sostanziale ablazione dei suoli medesimi, consentendo al
contrario la realizzazione dei previsti interventi anche ad iniziativa

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b) ai fini dell’anzidetta ricognizione legale va tenuto conto del

privata o promiscua pubblico-privata, e quindi senza necessità di
previa espropriazione del bene (cfr. Corte Cost. n. 179 del 1999);
c) il vincolo imposto sulle aree site in fascia di rispetto
autostradale o ferroviario si traduce in un divieto assoluto di

indipendente dalle previsioni urbanistiche ed è sancito nell’interesse
pubblico, sicché, ai fini della determinazione dell’indennità di
esproprio, va esclusa la natura edificatoria del terreno ad esso
sottoposto, senza possa predicarsi l’eventuale trasferimento della
relativa volumetria su diversi immobili. Tale vincolo, pertanto, pur
concretamente applicabile in forza della destinazione di interesse
pubblico data al bene sottratto al privato, non arreca alcun
deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di
determinazione del valore dell’immobile, facendo difetto il nesso di
causalità diretto sia con l’ablazione, sia con l’esercizio del pubblico
servizio cui l’opera è destinata (Cass. n. 25668 del 2015).
10. Alla stregua di tali principi: il ricorso principale va accolto
relativamente al nnappale 699, che è stato qualificato come edificatorio
in seno all’impugnata sentenza in riferimento alla destinazione
urbanistica antecedente all’apposizione del vincolo autostradale, di cui
è stata, implicitamente, ritenuta la natura espropriativa, restando
esclusa la fondatezza del terzo motivo del ricorso incidentale, che si
riferisce a tale mappale; va, quindi, rigettato il secondo motivo del
ricorso incidentale, volto ad ipotizzare un’edificabilità dei due mappali
11 e 12, soggetti a vincolo ferroviario ed autostradale, restando
assorbite le censure motivazionali.
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edificazione che ha carattere legale e conformativo, si impone in modo

11. I contrapposti ricorsi riferiti al mappale 51 vanno disattesi.
12. Premesso al riguardo che la possibilità edificatoria legale non è in
contestazione, e che la circostanza che i suoli fossero in concreto
utilizzati come agricoli è irrilevante, ai fini qui in esame, va rilevato
che ciò che le parti contestano da opposte prospettive è la concreta

Corte, che non è, tuttavia, censurabile in questa sede di legittimità,
neppure sotto il profilo del vizio motivazionale, in quanto il novellato
numero cinque dell’art. 360 c.p.c. ha ridotto il controllo sulla
motivazione al minimo costituzionale, ed a prescindere, beninteso,
dalle risultanze processuali. Resta da aggiungere che il fatto decisivo
il cui esame sarebbe stato omesso non viene neppure indicato, che la
doglianza avanzata dalla Porta Rossa è pure generica (non riportando
i passi salienti della CTU), laddove il richiamo all’art. 116 c.p.c. non
coglie nel segno, tenuto conto che la violazione dell’art. 116 c.p.c.,
che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva
diversa previsione legale, può essere utilmente predicata quando (ed
il caso non ricorre nella specie) “il giudice di merito disattenda tale
principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero,
all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o
risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime” (così, Cass. n.
11892 del 2016).
13. Il quarto motivo del ricorso incidentale è infondato. Ed,
infatti, l’aumento dell’indennità in misura del 10 per cento, previsto
dall’art. 37, co 2, del d.P.R. n. 327/2001 è una misura, prevista
esclusivamente per le aree edificabili, volta ad incentivare la

entità del valore venale, e cioè il giudizio di fatto reso al riguardo dalla

definizione del procedimento espropriativo in via consensuale
(mediante la conclusione dell’accordo di cessione) ed a stimolare,
nell’ottica del buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97, co
2, Cost.), comportamenti virtuosi delle pubbliche amministrazioni, le
quali possono evitare di pagare l’indennità maggiorata semplicemente

del valore venale del bene ablato (cfr. Cass. n. 12058 del 2017). Tale
paradigma non viene in rilievo nel caso in esame, in cui non viene
offerta alcuna somma perché a monte non sussiste un procedimento
espropriativo da definire, sicchè il rinvio che l’art. 50 del d.P.R. n.
327/2001 opera all’importo che “sarebbe dovuto nel caso di esproprio
dell’area” non può estendersi, non sussistendone i presupposti,
all’anzidetta maggiorazione.
14. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di
Torino in diversa composizione, provvederà a regolare le spese del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso principale,
rigetta l’incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’Appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 7.7.2017

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